Ai fini IRAP, qualora in sede di dichiarazione sia applicata indebitamente l’aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria, è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione. In relazione alla maggiore imposta accertata, non sono dovute le sanzioni per omesso o ritardato versamento. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 483).
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda il regime sanzionatorio applicabile in caso di indebita applicazione dell’aliquota agevolata IRAP.
Nel caso di specie, la contribuente (società consortile del settore della pesca) in sede di dichiarazione ha applicato l’aliquota agevolata prevista per i consorzi del settore della pesca in luogo di quella ordinaria.
Successivamente, in esito al parere negativo dell’Agenzia delle Entrate ad hoc interpellata sull’applicabilità del beneficio, la società versava la maggiore imposta IRAP dovuta (pari al saldo a debito risultante, espungendo l’agevolazione) nonché un importo a titolo di sanzione per infedele dichiarazione, determinato nella misura di un quinto della maggiore imposta, avvalendosi del ravvedimento operoso e presentando dichiarazione integrativa.
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, rilevato il tardivo pagamento dell’IRAP dovuta, l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione della sanzione per ritardato versamento.
Su ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento, i giudici tributari hanno affermato l’illegittima applicazione delle sanzioni per ritardato versamento, che deve ritenersi sussistente invece nelle ipotesi di corretta indicazione dell’imposta in dichiarazione e mancato pagamento della stessa.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la disciplina IRAP individua distinte violazioni, autonomamente sanzionate, per le differenti condotte di infedele dichiarazione e di omesso o ritardato versamento dell’imposta: sanzioni tra di loro concorrenti e non suscettibili di assorbimento l’una nell’altra.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, precisando che mentre la dichiarazione infedele si concreta nella indicazione ad opera del contribuente di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, per l’effetto mancando di dichiarare somme dovute e di versare i relativi importi, l’omesso versamento sanziona la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione nonché l’ipotesi in cui, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
In termini generali, e quindi anche ai fini IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe l’inevitabilmente conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.