Novità per la comunicazione delle spese per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico

L’Agenzia delle entrate ha modificato quanto previsto dal provvedimento n. 354629/2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 dicembre 2024, n. 443574).

A rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2023, n. 354629, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

 

Dal confronto con le aziende di trasporto è emerso, infatti, che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

 

Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento.

 

Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

 

Con la comunicazione ordinaria si comunicano i dati per la prima volta o per integrare una precedente comunicazione.

Gli importi delle spese sostenute da un soggetto pagatore per lo stesso intestatario dell’abbonamento (o, nel caso di indisponibilità dei dati del soggetto pagatore, le spese sostenute per lo stesso intestatario dell’abbonamento), e dei rimborsi ottenuti da un soggetto per un certo anno di spesa, riferiti ad abbonamenti intestati allo stesso soggetto, devono essere sommati e inseriti tutti in unico elemento di tabella di una fornitura.

Non si intende, quindi, integrativa una comunicazione ordinaria nella quale si vogliano inviare ulteriori importi sostenuti per un abbonato da parte di un pagatore, non inseriti nel record della precedente comunicazione.

I dati contenuti in qualsiasi comunicazione ordinaria successiva alla prima dovranno essere aggiunti ai precedenti solo se riferiti alla coppia “Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha sostenuto le spese” non contenuta in un record di tipo “C” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva o alla terna “Anno di sostenimento delle spese” – Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha ottenuto il rimborso” non contenuta in un record di tipo “D” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva.

 

Con la comunicazione sostitutiva si comunicano i dati in essa contenuti, determinando la cancellazione integrale di quelli contenuti nella comunicazione che
si intende sostituire. Pertanto, nel caso si fossero, ad esempio, omessi degli importi per spese sostenute da un soggetto per un intestatario di abbonamento in una comunicazione inviata precedentemente, sarà necessario inviare una comunicazione sostitutiva, riproponendo i record con gli importi corretti e completi.

 

Con la comunicazione di annullamento si richiede la cancellazione di tutti i dati contenuti nella comunicazione.
È possibile inviare una comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva.

L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. È possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni che siano state acquisite con esito positivo aventi lo stesso soggetto obbligato e relative
allo stesso anno di riferimento.

Decreto proroghe: i provvedimenti sul lavoro nella PA

Introdotto un termine massimo di 3 anni per la conclusione dei concorsi e prolungata la prescrizione previdenziale a carico delle amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 9 dicembre 2024, n. 107).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto Decreto Milleproroghe. Sono diversi gli aspetti sui quali interviene il provvedimento per quanto riguarda il lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la razionalizzazione del sistema delle assunzioni (concorsi); la proroga della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA; interventi in favore dei cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea.

Il sistema dei concorsi

Fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla pubblica amministrazione, era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni. Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri viene invece varata una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001). Al riguardo viene stabilito un termine massimo di 3 anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dall’amministrazione pubblica senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.

Gli interventi sulla contribuzione

Su questo versante, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Viene anche prorogato di un anno il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Infine, viene prorogata al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle PA in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Cittadini ucraini

Viene stabilita la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

CCNL Autostrade: siglato il verbale di accordo sul welfare

sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, nuovi permessi per i genitori ed un bonus asilo nido 

Lo scorso 5 dicembre è stato sottoscritto dalla Società Autostrade per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità il verbale di accordo che chiude anni di confronto su una maggiore conciliazione vita-lavoro, anche in relazione alla necessità di valorizzare ed apprezzare maggiormente il contributo dei lavoratori.
Riduzione dell’orario di lavoro
E’ prevista la sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali per tutto il personale, a parità di condizioni economiche.
Previsto un incontro entro il mese di febbraio 2025 per definire l’articolazione della nuova organizzazione.
Permessi
Previsti dal 1° gennaio i seguenti nuovi permessi:
– permesso inserimento nido /infanzia: 8 ore/anno;
– permesso terapia DSA:  8 ore/anno;
– permesso esame figli: 1 giorno di permesso per laurea, diploma e licenza media;
– permesso nonni:1 giorno di permesso;
– permesso corso preparto: 8 ore;
– permesso malattia bimbo: ulteriori 2 giorni retribuiti al 100%;
– permesso volontariato: 2 giorni l’anno;
– permesso dismenorrea: 3 giorni l’anno;
– year off: fino ad un anno di aspettativa non retribuita.
Bonus asilo nido
A far data dal 1° gennaio 2025 viene istituito un contributo pari a 50,00 euro al mese a partire dal 2° figlio e di 100,00  euro al mese a partire dal 3°figlio.
Welfare
Prevista l’erogazione dell’importo pari a 360,00 euro l’anno in misura intera anche ai lavoratori part-time.

CIRL Pulizia Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale



Il rinnovo prevede aumenti dell’1,2% e misure di welfare aziendale


Le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Trasporti  e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai Marche hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL Pulizia Artigianato della regione Marche. Il contratto decorre dal 1° dicembre 2024 e scade il 30 novembre 2028. In materia economica è previsto un aumento dell’elemento economico regionale nella misura dell’1,2% rispetto a quando riportato all’interno dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022. L’Eer sarà pari a 5,00 euro, al livello 4, parametro 100. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.


























Livello Importo
1 6,16
2 5,65
3S 5,47
3 5,29
4 5,00
5 4,84
6 4,66

Per i lavoratori del settore sono previste importanti novità in materia di welfare. Per l’anno 2024, nella mensilità di dicembre, e a decorrere dal 2025 per la mensilità di luglio di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato da almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda strumenti di welfare pari a 100,00 euro che verranno corrisposti in un’unica soluzione. Inoltre, viene sottoscritta la disciplina in materia di tutela di genere e disposizioni per contrastare la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro.