Ebinter Aosta: sostegno al reddito per le imprese colpite dagli alluvioni

Stanziati 75.000,00 euro e 150.000 euro per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia

A seguito dei numerosi fenomeni climatici, gli Enti bilaterali della provincia di Aosta hanno stanziato:
75.000,00 euro  (l’Ente Bilaterale del Commercio e Terziario)
– e 150.000 euro (l’Ente Bilaterale del Turismo),
per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia a favore delle imprese e dei lavoratori dei settori del turismo, commercio e terziario.
L’11 luglio gli enti bilaterali hanno, infatti, approvato l’attivazione di misure di sostegno per i dipendenti colpiti dall’emergenza prevedendo un contributo di 400,00 euro lordi a lavoratore, al fine di garantire un  aiuto economico.
Per presentare la domanda, il datore di lavoro o il lavoratore  devono rivolgersi alla sede dell’Ente Bilaterale del Commercio o allo sportello Ebt turismo per il settore ricettivo.
 I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi.

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’Agenzia delle entrate interviene in risposta a un interpello sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della Legge di bilancio 2023, che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’UE per la loro successiva rivendita (Agenzia delle entrate, risposta 18 luglio 2024, n. 158).

L’articolo 1, commi dal 115 al 119, della Legge di bilancio 2023 ha introdotto per l’anno 2023  un un contributo di solidarietà temporaneo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tale contributo è posto dall’articolo 1, comma 115, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE. Non è dovuto, invece, dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

 

Il successivo comma 116 prevede che il contributo di solidarietà sia determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 (poi abrogato dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 61/2023) aveva previsto che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, non concorressero alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte. Con tale articolo, dunque, erano stati esclusi (parzialmente) dalla determinazione del contributo di solidarietà gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta nei termini indicati dal citato articolo 5, sia ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, sia dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Successivamente, è stato ripristinato il contenuto del citato articolo 5, nuovamente senza alcun riferimento alla concorrenza (o meno) delle riserve in parola al predetto limite del 25%.

Al riguardo, l’Agenzia sottolinea la scelta del legislatore di escludere dalla determinazione del contributo esclusivamente gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta, confermando a contrario che l’ammontare delle stesse concorre pienamente al patrimonio netto utile del contribuente ai fini dell’individuazione del predetto limite in quanto si tratta di riserve che astrattamente possono essere ”utilizzate”.

 

Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata dall’istante, l’Agenzia ritiene che ai fini del limite del 25% del contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020 debba ritenersi inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, concorrendo di conseguenza la stessa alla determinazione del limite del 25%.

CCNL Assicurazioni Sna: incontro per il rinnovo contrattuale

Stallo nel rinnovo contrattuale con Sna che chiude su aumenti, welfare e flessibilità

Nel corso dell’incontro tenutosi per il rinnovo contrattuale tra le Sigle sindacali e Sna, come riporta una nota di Fesica-Confsal del 16 luglio, si è discusso sui temi oggetto del contratto. Dal canto suo, Fesica ha chiesto aumenti retributivi, dal momento che la retribuzione è ferma da 6 anni. Dinnanzi a questa proposta, la risposta di Sna è stata di chiusura. Sono state rispedite al mittente anche le proposte in materia di welfare e ulteriori flessibilità nel contratto. 
Inoltre, le OO.SS. hanno fatto presente la mole di lavoro dei lavoratori a causa della quale i dipendenti non riescono a consumare tutte le ferie ed i permessi annuali previsti. Senza contare che il 4° livello percepisce una paga base molto al di sotto dei 1.000,00 euro. L’invito rivolto a Sna è quello di tornare al tavolo contrattuale e giungere ad un punto d’incontro per il bene dei lavoratori. 

CCNL Rai: firmata l’ipotesi di rinnovo

A livello economico previsti aumenti fino a 130,00 euro ed un importo a titolo di Una Tantum a settembre 2024 

Il 16 luglio è stata siglata da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal l’ipotesi di rinnovo del contratto applicabile ai Quadri, Impiegati e Operai della Rai e delle società del Gruppo.
Per quanto riguarda la parte economica è stata raggiunta la seguente intesa:
Per i lavoratori assunti dopo il 1995: previsti 130,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 50,00 euro a novembre 2024;
– 40,00 euro a luglio 2025;
– 40,00 euro a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 700,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.
Per i lavoratori assunti prima del 1995: previsti 100,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 40,00 euro  a novembre 2024
– 30,00 euro a luglio 2025
– 30,00 a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 450,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.