Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, istruzioni per l’Uniemens

L’INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

L’INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

 

Nel messaggio in oggetto l’Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

 

Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

 

In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

 

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

– nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

L’INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

 

 

Ebrau: aperto il bando per le prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane umbre 

Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024, per i lavoratori dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025

L’Ebrau, Ente Bilaterale Artigianato Umbro, ha pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento relativo alle nuove prestazioni richiedibili per l’anno 2024 dai lavoratori e dalle imprese artigiane umbre.
A disposizione per i lavoratori:
– premio per i lavoratori dipendenti per continuità di servizio;
– contributo per il diritto allo studio;
– contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido;
– contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione della  nascita/adozione dei figli;
– contributo ai lavoratori dipendenti con periodo di malattia, nell’arco dell’anno, superiore a 180 giorni;
– contributo carovita.
A disposizione per le imprese: 
– contributo per investimenti finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– coaching imprese e sostenibilità;
– sostegno alla maternità. 
Possono usufruire degli interventi le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti. Per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è fissata in 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Per i mesi non coperti da contribuzione l’impresa deve sanare le quote mensili non versate entro 60 giorni dalla richiesta. L’impresa deve essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024. La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2025; sono ammesse le spese sostenute dal 3 giugno 2024 al 31 dicembre 2024. Per il sostegno alla maternità le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2025. Il tetto massimo complessivo è pari a 3.000,00 euro fermo restando il tetto max previsto per ciascuna tipologia di prestazione.
Per i lavoratori le domande relative alle prestazioni e la relativa documentazione, potranno essere inviate all’EBRAU per raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di EBRAU dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Il limite massimo è pari a 300,00 euro, fatta eccezione per la continuità di servizio dove il contributo è pari a 400,00 euro.
Le domande incomplete dei dati richiesti e/o carenti di documentazione possono comportar l’annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto del contributo.
Nel Regolamento viene inoltre precisato che per l’ammissibilità delle domande relative al contributo per lo studio, la nascita, l’abbattimento delle rette degli asili nido, il carovita si fa riferimento all’indicatore ISEE che non dovrà superare il tetto dei 20.000,00 euro.

CCNL Riscossione Tributi: stabilito il premio aziendale



Prevista l’erogazione del premio a giugno 2025 sulla base degli indicatori del 2024 


Il 4 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin il verbale di accordo che definisce il premio aziendale (VAP) per il personale delle Aree professionali, i Quadri direttivi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il premio fa riferimento all’anno 2024, sulla base dell’indicatore risultante dal rapporto relativo:
– alla somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;
– alla consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2024).
In base a quanto stabilito dall’art.43 del CCNL del 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, i premi risultano parametrati in base all’inquadramento e sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti in organico al 1° gennaio 2025.









































Livello Importo 
QD4 4.040 euro
QD3 3.422 euro
QD2 3.050 euro
QD1 2.870 euro
3A4L 2.520 euro
3A3L 2.345 euro
3A2L 2.215 euro
3A1L 2.100 euro
2A3L 1.970 euro
2A2L 1.895 euro
2A1L 1.845 euro
Liv. Unico 1.720 euro

 

ADI, SFL e SIISL, rilasciate le nuove funzionalità

Illustrate le novità per la presentazione delle domande per le misure di sostegno e per l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (INPS, messaggio 6 giugno 2024, n. 2146).

L’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità e implementazioni procedurali per la presentazione e la gestione delle domande relative all’Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e per l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Infatti, a seguito dell’avvio delle misure in argomento, sono proseguiti gli interventi sulla procedura informatica dedicata alle prestazioni, finalizzati a migliorarne l’efficienza e a supportare l’operatività delle strutture territoriali dell’INPS, sia per la gestione delle informazioni da fornire all’utenza, sia per la gestione delle evidenze.

Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l’ADI sono state rilasciate nuove funzionalità per il Dettaglio esiti – ISEE e requisiti economici, al quale si accede dal servizio “ADI” > “Gestione della domanda” dal portale istituzionale dell’INPS, dove è possibile consultare gli esiti e i controlli effettuati. 

Nella tabella riferita al nucleo familiare, in particolare, è stata aggiunta l’informazione relativa alla “tipologia di componente“, con il dettaglio dei singoli componenti del nucleo familiare sia compresi, sia esclusi dalla scala di equivalenza. Tale funzione consente, ad esempio, di individuare anche la cosiddetta componente attratta o aggiuntiva (GNC – genitore non convivente) che è esclusa dalla scala di equivalenza.

Vi è, poi, il Dettaglio esiti – Importo disposto: nella consultazione degli esiti della domanda, cliccando sul valore dell’importo disposto, si visualizzano i dettagli del calcolo dell’importo spettante con un aggiornamento periodico mensile. È anche possibile visualizzare l’indicazione del componente del nucleo familiare (codice fiscale) a cui è attribuita la quota afferente al canone di locazione; in un’altra tabella, nel caso di richiesta di individualizzazione delle Carte di inclusione, sono indicati i rispettivi titolari.

Novità anche per Visualizzazione storico – Variazioni stato domanda, Acquisizione domanda, Gestione modello “ADI – Com esteso”, Variazione dati di cittadinanza e residenza, Recapiti per le comunicazioni, Riesame domande respinte o decadute e Funzionalità di sblocco per la condizione di svantaggio.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il rilascio delle nuove funzionalità descritte per l’Assegno di inclusione, sono disponibili anche per il Supporto per la Formazione e il Lavoro con riferimento a:

– visualizzazione dello storico della domanda: in consultazione della domanda è resa disponibile alle strutture territoriali dell’INPS, selezionando l’icona clessidra, la funzionalità che consente di visualizzare la cronologia delle variazioni dello stato delle domande di ADI e SFL;
– variazione dati cittadinanza e residenza: è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio;
– gestione dei recapiti per le comunicazioni;
– riesami.

Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

Infine, è stata resa disponibile su intranet l’applicazione che consente agli operatori di sede dell’INPS, che già accedono ai gestionali ADI e SFL (senza, quindi, necessità di ulteriori profilazioni), di visualizzare alcune informazioni relative ai beneficiari delle prestazioni dell’ADI e del SFL presenti nella piattaforma SIISL.