CIPL Edilizia Catania: sottoscritto il verbale di determinazione EVR per l’anno 2024



Le Parti Sociali si sono incontrate per la determinazione a livello territoriale dell’EVR, nella misura pari al 3%


Il giorno 22 febbraio 2024 Ance Catania insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, si sono incontrate per la definizione a livello territoriale dell’EVR, nella misura pari al 3%, in quanto solo tre indicatori sono risultati positivi. Entro il mese di febbraio ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro) e volume di affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2023/2022/2021 su media 2022/2021/2020). In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’E.V.R. nelle misure che seguono. 


Importi orari E.V.R. Operai – anno 2024






















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,18 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,16 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro
Custodi B 0,13 euro
Custodi C 0,11 euro

Importi mensili E.V.R. Impiegati – anno 2024

























Impiegati Importo mensile
7° livello 48,92 euro
6° livello 44,03 euro
5° livello 36,69 euro
4° livello 34,24 euro
3° livello 31,77 euro
2° livello 28,62 euro
1° livello 24,46 euro

 

Lavoratori marittimi e comunicazione dei flussi retributivi per prestazioni di malattia

L’INPS comunica la temporanea riattivazione del servizio on line di comunicazione dei flussi retributivi che sarà disponibile per l’esclusiva definizione delle istanze di indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti entro il 31 dicembre 2023 ai lavoratori marittimi (INPS, messaggio 26 febbraio 2024, n. 833).

L’INPS torna a occuparsi delle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento agli eventi morbosi insorti entro il 31 dicembre 2023.

 

Infatti, esclusivamente per tali eventi, la comunicazione dei dati retributivi potrà avvenire ancora attraverso il servizio “Comunicazione on line dei flussi retributivi”, momentaneamente riattivato e disponibile al fine di completare le lavorazioni delle istanze di indennità di malattia relative al periodo in questione.

 

Il menzionato servizio web, in via di dismissione, è utilizzabile anche per eventuali regolarizzazioni che, sulla base dei chiarimenti da ultimo forniti con il messaggio n. 803/2024, si dovessero rendere necessarie per la corretta determinazione della misura dell’indennità di malattia in oggetto.   

 

Relativamente agli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2024, invece, la modalità di determinazione della retribuzione parametro sarà effettuata mediante l’utilizzo dei dati trasmessi tramite i flussi Uniemens, ciò a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) al regio decreto-legge n. 1918/1937.

 

L’INPS precisa, pertanto, che eventuali flussi trasmessi tramite il servizio “Comunicazione on line dei flussi retributivi” per eventi morbosi successivi al 31 dicembre 2023, anche se regolarmente acquisiti, non potranno essere utilizzati

CCNL Editoria e Grafica Industria: previsti aumenti a decorrere dal 1° marzo



Aumenti pari a 90,00 euro per il livello B3 (grafici) e 2° (editoria) dal 1° marzo 2024


L’Ipotesi di accordo sottoscritta il 19 dicembre scorso dall’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici- Assografici, l’Associazione Italiana Editori-Aie, l’Associazione Nazionale Editoria di Settore-Anes e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom Uil ha previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo 2024 pari a 90,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriali.
Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e Edr) restano invariate.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.


































Editoria Industria 
Livello Minimo
Quadro 2.047,79
Livello 1 2.038,03
Livello 2 1.720,80
Livello 3 1.610,79
Livello 4 1.505,88
Livello 5 1.396,72
Livello 6 1.153,43
Livello 7 963,48
Livello 8 823,71










































Grafica Industria
Livello Minimo
Quadro 2.138,44
A Super 2.128,35
A 1.797,84
B/1 Super 1.728,61
B/1 1.678,19
B/2 1.571,58
B/3 1.459,04
C/1 1.347,23
C/2 1.189,47
D/1 1.076,91
D/2 980,08
E 859,99

I prossimi aumenti sono previsti:
– ottobre 2024 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– maggio 2025 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– ottobre 2025 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– luglio 2026 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale.

Riconoscimento dei lavori pesanti: entro il 1° maggio 2024 le domande

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

– lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.