CCNL Autoferrotranvieri: la preintesa diventa ipotesi

Previsto lo scioglimento della riserva entro il 24 gennaio

Lo scorso 18 dicembre si sono incontrate Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl- Autoferro al Ministero dei Traporti per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri procedendo alla firma del verbale che ha trasformato la preintesa dello scorso 13 dicembre in ipotesi.
Tra le novità della preintesa, a livello economico, è prevista l’Una Tantum pari a 500,00 euro a febbraio 2025, un trattamento integrativo dell’importo di 40,00 euro mensili in caso di definizione di accordi aziendali; in assenza di accordo, invece, l’erogazione di un importo pari a 20,00 euro mensili, convertibili in 2 giornate di permesso retributivo. 
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 24 gennaio.

CCNL Sanità: nuovo incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

Le OO.SS. respingono le proposte presentate dall’Aran

Si è svolto nei giorni scorsi all’Aran il nono incontro per il rinnovo del contratto dell’area sanitaria per il periodo 2022/2024. Il presidente dell’Aran ha aperto i lavori evidenziando che il confronto riprenderà il 13 gennaio 2025, con eventuale prosecuzione il 14 gennaio, alla luce dell’applicazione della legge di bilancio, ancora in fase di approvazione. Nel corso dell’incontro le OO.SS. hanno presentato le proprie osservazioni sui nuovi articoli della bozza contrattuale, evidenziando alcune divergenze con quanto proposto dall’Aran.
Tra le novità più rilevanti vi è la proposta da parte dell’Aran di consentire l’esercizio della libera professione in aggiunta alle 36 ore settimanali, senza la previsione di un’indennità di esclusività, come prevista per la dirigenza. L’indennità di esclusività consentirebbe ai professionisti di decidere se percepirla, innalzando lo stipendio, oppure se rinunciarvi e praticare la libera professione. Per le OO.SS. l’approvazione di questo articolato potrebbe produrre diseguaglianze tra le diverse professioni sanitarie.
La seconda novità rilevante riguarda il nuovo articolato su pausa e diritto alla mensa. Il testo proposto dall’Aran, respinto dalle OO.SS., garantirebbe il diritto alla mensa solo a coloro che effettuano più di 8 ore di lavoro continuative, peggiorando quindi il testo vigente, prevedendo anche che la pausa, se non effettuata, possa essere cumulata con il riposo continuativo di 11 ore previsto dalla normativa. Tutto questo ridurrebbe drasticamente la platea degli attuali aventi diritto alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi, senza peraltro alcun incremento del valore del buono pasto. 
Per le OO.SS. proseguirà senza sosta la mobilitazione affinché possano essere trovate nuove risorse sia per incrementare salari e stipendi sia per superare tutti i vincoli normativi, su assunzioni e salario accessorio, che ad oggi permangono e senza la rimozione dei quali nessuna valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico sarà possibile.

OMNIA IS: le domande per l’AIS del Fondo attività professionali e del Fondo SOLIMARE

A partire dal 1° gennaio 2025 le richieste di assegno di integrazione salariale devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma (INPS, messaggio 20 dicembre 2024, n. 4386).

L’INPS segnala che a partire dal 1° gennaio 2025, le domande di assegno di integrazione salariale (AIS) del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla medesima data, verrà dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande in oggetto.

Alla nuova procedura di invio della domanda di AIS per i citati Fondi sulla piattaforma “OMNIA IS”, si accede tramite il sito istituzionale dell’INPS, inserendo nel campo di ricerca testuale presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

 

 

 

Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime di adempimento collaborativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024, n. 295, il decreto 6 dicembre 2024 del MEF che stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime di adempimento collaborativo.

Requisiti soggettivi

 

Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo esclusivamente:

 

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

– 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;

– 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;

– 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto;

c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nella lettera a) e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto stesso;

d) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

 

Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali previsti, vengono riscontrati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato, facendo riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico e patrimoniale relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi anteriori e, per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno solare precedente o ai due anni solari anteriori.

 

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

 

I soggetti, per accedere al regime di adempimento collaborativo, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida fornite.

Il sistema deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti.

Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonchè la conoscibilità a tutti i livelli aziendali e deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.

A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:

  • strategia fiscale;

  • ruoli e responsabilità;

  • procedure per lo svolgimento delle seguenti attività: rilevazione del rischio; misurazione del rischio; gestione e controllo del rischio;

  • procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l’individuazione di eventuali carenze o errori;

  • adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno;

  • relazione agli organi di gestione;

  • mappa dei rischi fiscali.

La domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo, redatta utilizzando il modello reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito istituzionale, deve essere sottoscritta e presentata, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della PEC, alla casella indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) descrizione dell’attività svolta dall’impresa;

b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell’istanza;

c) documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;

d) mappa dei processi aziendali;

e) mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;

f) certificazione redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento e avente data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.

 

Tale documentazione può essere presentata o integrata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente.

 

Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, l’ufficio competente comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l’esito della verifica entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della documentazione e fatta salva l’eventuale sospensione dei termini.

In caso di ammissione al regime, il contribuente viene inserito nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

 

Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, nonchè per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che presentano istanza nell’anno 2025 entro il termine di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, a integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.