CCNL Telecomunicazioni: presentata la piattaforma rivendicativa

I Sindacati chiedono aumenti salariali, Elemento di garanzia retributiva, stabilizzazioni, welfare e assistenza sanitaria integrativa 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno presentato la Piattaforma rivendicativa. In linea con gli Accordi Interconfederali hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da imprese che erogano sevizi di telecomunicazione. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, dalla pandemia all’introduzione dello smart working, passando per la necessità di implementare nuove infrastrutture di rete, anche alla luce dei fondi messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Sindacati avanzano alcune rivendicazioni.
Tra queste si segna l’esigenza di potenziare i sistemi di digitalizzazione, e di fare dei passi in avanti sull’attuazione dei diritti sindacali per quel che riguarda i contesti più “remotizzati” o quanto meno “ibridi/misti”. E’ importante, aggiungono i sindacati, inserire nel prossimo contratto il sistema di certificazione delle attività di CRM-BPO, favorendo il processo di piena occupabilità. Per quanto riguarda la formazione va stabilita una quota minima garantita all’interno dell’orario di lavoro. 
 

Parte economica

Richiesta di aumenti retributivi coerenti con gli aumenti legati all’inflazione. La rivendicazione relativa all’aumento è fissata in 260,00 euro per il 5° livello. Per l’Elemento di garanzia retributiva, l’incremento rivendicativo è fissato in 300,00 euro; con la precisazione che l’EGR non assorbibile debba essere erogato anche in caso di Welfare/Fringe Benefit erogati. Per le aziende che non prevedono il Premio di Risultato, viene chiesto che venga erogato l’EGR anche in presenza di ammortizzatori sociali. Viene proposta la non assorbibilità degli aumenti contrattuali, valorizzazione ed estensione della contrattazione aziendale di secondo livello quale elemento di crescita economica, professionale e normativa. Politiche di welfare per migliorare la conciliazione tra vita e lavoro.

Parte normativa

Sul piano normativo occorre sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro in modo tale che vengano previste riduzioni dell’orario di lavoro a parità di salario. A tal proposito viene chiesto di introdurre, in via sperimentale, un pacchetto aggiuntivo di permessi retribuiti finalizzati al raggiungimento di accordi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, occorre trasformare il 5S in un effettivo livello di inquadramento; e disporre il passaggio dal 3° al 4° livello degli operatori di Customer Care in outsourcing per chi ha maturato almeno 36 mesi di anzianità sul 3° livello. Tra le disposizioni da inserire ci sono anche: estensione erga omnes della sanità integrativa contrattuale con costo interamente a carico dell’azienda ed obbligo di iscrizione per le aziende che non hanno fondi sanitari; introduzione del congedo mestruale; rafforzamento dei permessi di paternità. 

Modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta edilizi non utilizzabili

A decorrere dal 1 dicembre 2023 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221).

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023 (Decreto Asset), se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

 

Riguardo alle modalità per l’effettuazione della suddetta comunicazione, il nuovo provvedimento delle Entrate stabilisce che l’invio avvenga, a decorrere dal 1 dicembre 2023, tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti“, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

Inoltre, tramite il medesimo servizio potranno essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti tracciabili il provvedimento prevede l’indicazione:

  • del protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

  • di una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti non tracciabili il cessionario deve comunicare:

  • gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

 

In entrambi i casi, va indicata la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

In caso di accoglimento, le comunicazioni sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

Congedo straordinario e permessi in favore di più richiedenti: i chiarimenti

Fornite le indicazioni per la gestione alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (articolo 33 della Legge n. 104/1992).

In effetti, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario e ha anche modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Riconoscimento dei benefici

In realtà, il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma la disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

A seguito di questi chiarimenti, tra l’altro, le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Ebinter Ragusa: stanziato il contributo per i lavoratori iscritti all’Ente

Il contributo messo a disposizione è di 50.000 euro 

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha disposto l’erogazione di sussidi di sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente. Trattasi di un contributo di 50.000 euro e la disposizione scaturisce da una decisione presa nel corso della riunione del consiglio direttivo. Nella fattispecie, i sussidi possono essere utilizzati per svariate cose, tra cui l’acquisto di lenti da vista per i figli dei dipendenti per un importo massimo di 150,00 euro; un contributo di 200,00 euro per spese odontoiatriche; un importo pari a 500,00 euro per nascita bebè; un contributo annuo di 200,00 euro da investire in attività sportive per i lavoratori e per i figli minorenni; 300,00 euro di buono libri, strumenti musicali e digitali; 500,00 euro per gli studenti universitari da spendere per la propria crescita culturale; massimo 500,00 da investire in corsi di formazione.
Inoltre, per le aziende che nel corso dell’anno 2023 hanno sostenuto spese per corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e legge sulla privacy è previsto un contributo per le spese sostenute pari a 1.000 euro, fino ad esaurimento delle risorse. La richiesta per accedere ai sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 20 dicembre 2023, mediante gli appositi moduli.