CCNL Legno e Arredo – Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo



Definita la parte economica per il 2023: nuovi minimi e Una Tantum


Nei giorni scorsi Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica relativa all’anno 2023 e per l’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali, scaduto lo scorso febbraio.
Innanzitutto, è stato riconosciuto un aumento pari a 95,00 euro lordi al parametro 100 con decorrenza dal 1° dicembre 2023, riparametrata sugli altri livelli, come da tabella.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad incontrarsi  per definire gli incrementi dei minimi contrattuali sulla base dell’indice IPCA dell’anno precedente:
– entro il mese di marzo 2024 per definire gli incrementi  con decorrenza dal 1° marzo 2024;
– entro il mese di gennaio 2025 per definire gli incrementi con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
A copertura del periodo dal 1° marzo 2023 al 30 novembre 2023, viene erogata a tutti i lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli pari a 900,00 euro lordi:
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di novembre 2023;
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di aprile 2024.
Gli importi sono riproporzionati per i lavoratori assunti dal 1° marzo al 30 novembre 2023 sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuto al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto) e per i lavoratori part-time, sulla base dell’orario effettivo.








































































Categoria Parametro Aumenti dal 1°dicembre 2023 Minimi dal 1°dicembre 2023
AD3 210 199,50 euro 2.907,29 euro
AD2 195 185,25 euro 2.739,09 euro
AD1 180 171,00 euro 2.574,20 euro
AC4 165 156,75 euro 2.409,33 euro
AC3 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC2 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC1 142 134,90 euro 2.100,66 euro
AS3 155 147,25 euro 2.243,58 euro
AS2 140 133,00 euro 2.078,67 euro
AS1 134 127,30 euro 2.008,49 euro
AE3 126,5 120,18 euro 1.926,06 euro
AE2 119 113,05 euro 1.840,57 euro
AE1 100 95,00 euro 1.629,20 euro

Viene inoltre, prevista una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a 35,00 euro per ogni lavoratore non iscritto alle OO.SS. stipulanti, da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024. 
Tale iniziativa deve essere  comunicata dalle aziende, mediante affissione nell’ultima settimana di gennaio 2024 e i lavoratori che non intendano versare la quota devono darne avviso per iscritto entro il 28 febbraio 2024.
La trattenuta non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.e assenti per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione e il 30 aprile 2024.

Regime IVA applicabile alle cessioni di carburante in deposito fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dei prodotti all’interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta 21 novembre 2023, n. 465).

L’istante è una società stabilita in uno stato estero che opera nel settore della distribuzione all’ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, senza una stabile organizzazione in Italia, ma che ha nominato un rappresentante fiscale.

Tale società intende acquistare e vendere benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, realizzando cessioni a catena a quattro parti con vari soggetti.

Ciò premesso, la società chiede all’Agenzia delle entrate se gli acquisti e le cessioni che la stessa intende effettuar siano non soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 937 a 941, Legge n. 205/2017.

 

In risposta l’Agenzia ricorda che la Legge n. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2018.

 

Secondo l’articolo 1 della suddetta Legge, infatti:

  • l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA tramite modello F24, senza possibilità di compensazione;

  • il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti;

  • la base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. 

Tanto premesso, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla disciplina del comma 939 dell’articolo 1, della Legge n. 205/2017, evidenziando che la sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio antifrode cui si ispira l’intera disciplina.

 

Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l’esigibilità dell’IVA a quella dell’accisa.

Per quanto concerne, invece, i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l’esigibilità IVA a quella dell’effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.

 

Pertanto, con riferimento ai dubbi sollevati dall’istante, l’Agenzia afferma che, il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione dall’IVA (di cui all’art. 1, comma 939, Legge n. 205/2017), a prescindere dalla circostanza che le cessioni in esame possano coinvolgere più di due parti, nonché dal fatto che, nell’ambito dell’operazione di cessione di carburanti, uno dei depositi fiscali coinvolto sia localizzato in uno Stato Membro differente.

Ebinter Foggia: erogati bonus per i dipendenti delle aziende aderenti all’Ente

Corrisposti contributi di 200,00 euro e di 150,00 euro a sostegno del reddito dei lavoratori

Per andare incontro alle difficoltà sopportate dai lavoratori dipendenti da aziende aderenti ad Ebinter Foggia (Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Foggia), e dovute dalla crisi economica e dall’aumento del costo del carburante, lo stesso eroga sino al prossimo 15 dicembre, dei contributi a sostegno del loro reddito nella misura di:
200,00 euro per l’acquisto di libri scolastici ed universitari a favore dei figli dei dipendenti delle suddette aziende;
150,00 euro di bonus carburante a favore dei lavoratori fuori sede.
L’Ente comunica altresì, che entrambi i contributi possono cumularsi tra loro e pertanto, la domanda di fruizione ed il conseguente fruire di uno di questi, non esclude l’utilizzo dell’altro.
Ciò a cui si auspica mediante l’intervento di misure welfare per i dipendenti di settore, è di sostenere ed alleviare le difficoltà in cui essi convergono, perché colpiti dalla crisi causata dai vari eventi storici che hanno coinvolto il nostro Paese.

CCNL Cooperative Sociali: continua il confronto tra le Parti Sociali

Tema centrale è stato il corretto inquadramento della figura dell’educatore

Nei giorni scorsi è proseguito, in modalità ristretta, il confronto tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative finalizzato al rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
Durante l’incontro precedente i temi discussi sono stati la disciplina dei contratti a termine, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione, la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali e la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Per quanto riguarda, invece, l’ultimo confronto tema centrale è stato l’aggiornamento della declaratoria dei profili professionali, e nello specifico, il corretto inquadramento degli educatori nei servizi educativi.
A fine incontro, le Parti hanno ribadito la volontà di intensificare gli incontri, al fine di giungere quanto prima ad una preintesa.