CIRL Alimentari Artigianato Piemonte: siglato l’accordo di rinnovo

Stabiliti elementi regionali e di produttività, insieme all’erogazione di Una Tantum pari a 230,00 euro lordi

In data 27 ottobre 2025 è stato comunicato, mediante nota stampa, il rinnovo del CIRL Alimentari Artigianato della regione Piemonte, sia per il settore alimentare che della panificazione. A darne notizia sono state le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani Piemonte, insieme alle OO.SS. regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Il rinnovo riguarda, appunto, i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’alimentare e della panificazione, le imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, per un totale di circa 3.000 aziende e 11.000 lavoratori. 

Il rinnovo avviene in seguito alla sottoscrizione dell’accordo Quadro Intercategoriale Interconfederale del 28 marzo 2025 e ha come obiettivo quello di rafforzare l’intera filiera, sostenere la competitività delle imprese artigiane e valorizzare il lavoro professionale e specializzato. 

Tra le novità previste dal rinnovo c’è l’introduzione di un Elemento economico regionale pari all’1,5% dei minimi retributivi in vigore, erogato su tutte le mensilità e aggiornato annualmente. Inoltre, è stato definito un Elemento di produttività regionale nella misura del 3% dei minimi tabellari nazionali, con attenzione al ricorso agli ammortizzatori sociali FSBA e all’occupazione delle imprese aderenti al sistema bilaterale. Viene riconosciuta, altresì, una Una Tantum di 230,00 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale. 

CCNL Trasporto merci (Conflavoro-Confsal): siglato accordo di interpretazione autentica



Definiti criteri e modalità dell’Una Tantum prevista dal CCNL di settore


Lo scorso 4 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e la Parte datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato l’accordo di interpretazione autentica del CCNL di settore firmato il 27 ottobre 2025. L’accordo è incentrato, in particolare, su criteri e modalità di erogazione dell’importo Una Tantum, riconosciuto ai lavoratori, per il periodo di vacanza contrattuale.


L’Una Tantum spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza del rinnovo che abbiano maturato anzianità di servizio nel periodo di riferimento. Viene erogata in un’unica soluzione o in un massimo di 12 rate mensili. In caso di erogazione rateizzata e di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo deve essere erogato integralmente con la liquidazione dell’ultima busta paga.


L’importo viene erogato pro quota in base ai mesi di anzianità maturata nel periodo luglio-settembre 2025, contando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. Sono esclusi dal computo dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite e periodi senza retribuzione. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e gli apprendisti l’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro. L’Una Tantum non è utile ai fini del computo di istituti contrattuali, legali o previdenziali, né del TFR, e non è assorbibile da superminimi. L’importo Una Tantum, infine, è stabilito in base al livello di inquadramento.





























Livelli Una Tantum
Quadro 334,05
Primo 310,35
Secondo 270,75
Terzo 226,35
Quarto 207,45
Quinto 194,40
Sesto 182,25
Settimo 169,65

Obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa

Sono state emanate le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento della Global minimum tax, previsti nell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 209/2023. Il Decreto 7 novembre 2025 chiarisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.

A decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, i soggetti di seguito indicati assolvono l’adempimento dichiarativo previsto dal citato articolo 53, in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti. Sono tenute a presentare la Dichiarazione Fiscale (art. 2, co. 2, DM 7 novembre 2025):
a) la controllante capogruppo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo, la partecipante intermedia di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 209/2023, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta minima integrativa;
b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ex articolo 19, comma 2, o dell’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 209/2023;
c) l’impresa e l’entità a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 7, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 209/2023 e dell’articolo 10 del Decreto sull’Imposta Minima Nazionale.

La Dichiarazione Fiscale, costituita da una sezione generale e da appositi prospetti, contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale. Nella sezione generale è identificato il soggetto che presenta la Dichiarazione Fiscale e sono fornite le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e su eventuali Regimi Semplificati e Regimi di Esclusione fruiti.

L’imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale è determinata sulla base della normativa italiana. Gli importi contenuti nella Dichiarazione Fiscale sono espressi in euro. Nel caso in cui, secondo le Regole OCSE, della Direttiva e del Decreto Legislativo, l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo è calcolata in una valuta diversa dall’euro, la Dichiarazione Fiscale è compilata convertendo i dati in euro sulla base del tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’Esercizio di Riferimento.

I soggetti sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della Dichiarazione Fiscale. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, e conservata fino al termine di cui all’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600.

La Dichiarazione Fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio di Riferimento.

In deroga a quanto sopra, la Dichiarazione Fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio Transitorio.

Il primo termine di scadenza dell’obbligo di presentazione della Dichiarazione Fiscale, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’Esercizio di Riferimento, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Il soggetto che ha già presentato, per l’Esercizio di Riferimento, la Dichiarazione Fiscale all’Agenzia delle entrate può modificarla attraverso la trasmissione di una nuova dichiarazione, che sostituisce la precedente.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in argomento sulla Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello di Dichiarazione Fiscale con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.

L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro dai soggetti indicati, rispettivamente, alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c) dell’articolo 2 comma 2. Il versamento è eseguito senza possibilità di compensazione.

Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai primi tre esercizi di applicazione, non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave. Le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest’ultimo in relazione alle somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

 

Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.