CCNL Forze armate: firmata l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed indennità per il personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate

E’ stato sottoscritto il 18 dicembre 2024 l’ipotesi di accordo relativo al personale del comparto Difesa – Sicurezza per il triennio 2022 – 2024 che interessa le oltre 430 mila unità del personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate. 
Oltre alle Organizzazioni sindacali delle forze di polizia a ordinamento civile, tale accordo è stato firmato anche dalle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), introdotte per la Difesa, a seguito della L. n.46/2022, in luogo dei Comitati Centrali della Rappresentanza militare (Co.Ce.R.).
Le Parti sociali hanno, con esso, previsto un aumento medio mensile a regime pari a 198,00 euro (di cui 173 per lo stipendio e le indennità fisse e continuative e la somma restante destinata al trattamento accessorio), permettendo un incremento stipendiale di circa 100,00 euro per la qualifica di base di ogni corpo e forza. In termini percentuali: 
– incremento del 5,89% per il 2024;
– incremento del 6,11% per il 2025;
– incremento del 6,15% per il 2026.
Inoltre, l’accordo in esame estende le indennità finalizzate a incentivare specifiche attività dei diversi Corpi e Forze e ne istituisce di nuove (ad esempio, vengono previste unità operative di primo intervento, conduttori cinofili, di presidio territoriale ecc..). 
Per le Forze armate, viene introdotta l’indennità per i servizi notturni e aumentato il compenso forfettario di guardia; vengono inoltre riconosciute nuove indennità operative (es. artificiere di reparto, manutentore aeromobili, supporto tecnico operazioni speciali, ecc..) e rivalutate quelle esistenti (es. indennità di marcia, soccorritore marittimo, ecc.). 
Dal punto di vista normativo, viene rafforzata la casistica e le tipologie degli istituti di welfare sociale, riconosciuto il diritto di partecipazione alle neocostituite APCSM e riscritta la normativa in materia di aggregazioni associative per la Polizia a ordinamento civile.
L’iter che dovrà affrontare l’accordo prevede: l’approvazione formale da parte del Consiglio dei Ministri, la registrazione da parte della Corte dei conti, l’emanazione di due distinti Decreti del Presidente della Repubblica e infine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

CCNL Energia e Petrolio: presentata la piattaforma di rinnovo

Nella piattaforma, che verrà definita l’11 febbraio, novità in materia di sicurezza e formazione. Erogazione dal 1° gennaio 2025 dello scostamento inflattivo

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo contrattuale 2025-2027 del CCNL Energia e Petrolio. Il percorso assembleare porterà, l’11 febbraio prossimo, alla definizione della piattaforma. Tra i punti affrontati si evince il rilancio della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle decisioni dell’azienda e l’avvio di una ricerca con le controparti per il sistema classificatorio, alla luce delle innovazioni tecnologiche, quali: intelligenza artificiale e transazione digitale ed energetica. Inoltre, viene precisata la necessità di costituire in tutti i luoghi di lavoro il coordinamento degli RLSA/RSU della stazione appaltante e delle imprese terze. Dal punto di vista della formazione, l’impegno è quello di definire un libretto formativo per la certificazione delle competenze. In merito alla parte salariale, dal 1° gennaio 2025 deve essere erogato lo scostamento inflattivo definito dalle Parti e relativo al biennio 2022-2023. 

Ok dell’Europa agli incentivi per gli agricoltori colpiti dalle alluvioni 2023

La Commissione europea ha autorizzato la concessione del beneficio con decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 dicembre 2024).

Semaforo verde dalla Commissione europea alla la concessione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria nell’ambito del “Temporary Crisis Framework”. A seguito della notifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità responsabile dell’attuazione della misura, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 63/2024, la Commissione ha autorizzato il beneficio con la decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024.

In particolare, al fine di fornire un efficace sostegno al lavoro in agricoltura nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68% dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno, sia parziale, operante nelle zone agricole di cui all’ allegato 1 al D.L. n. 61/2023. Si tratta appunto dei comuni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali.

Peraltro, l’Inps già con il messaggio n. 4156/2024 ha comunicato che il termine del pagamento della contribuzione ridotta potrà essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 260/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione preventiva per il credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.

L’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, chiarisce che:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

  • per investimenti effettuati a decorrere da 30 marzo 2024, il contribuente è tenuto: alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito e alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Tuttavia, tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione.

 

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

 

Ciò posto, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito in argomento, l’istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.