Malattia professionale e sospensione degli adempimenti tributari: chiarimenti CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti per ottenere la sospensione degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Pronto ordini del 25 gennaio 2023, n. 10).

Il CNDCEC fornisce risposta di chiarimento ad un quesito dell’11 gennaio 2023 in merito all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (L. n. 234/2021, art. 1, co. 927-944).

 

Il Consiglio fa presente che al momento non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle Entrate, da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini, dal momento che la stessa non ha individuato la documentazione occorrente per ciascuna casistica.

Nel fornire delucidazioni, richiama il co. 935, art. 1, della L. n. 234/2021 il quale prevede che la copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico che ne attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione affinchè trovino applicazione le disposizioni previste dalla legge. Specifica inoltre che il mandato professionale deve avere data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare (art. 1, co. 934, L. n. 234/2021).

Pertanto, in considerazione della norma indicata, consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre alla documentazione richiesta nel citato co. 935. Per grave malattia s’intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

A ogni modo, il Consiglio suggerisce di contattare preventivamente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, dell’iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata.

Fondo Fontur: previsto il pagamento del contributo entro il 31 gennaio 2023

L’importo del versamento sarà di 12,00 euro al mese per tutti i lavoratori del Settore Turismo – Catene Alberghiere

Il Fondo Fontur, Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i dipendenti dell’’Industria Turistica, è previsto dal CCNL Turismo – Catene Alberghiere sottoscritto tra la la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria), Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), Associazione Imprenditori Intrattenimento (Assointrattenimento), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assobalneari Italia), Associazione Imprenditori Turistici Balneari (Assomarinas), Astoi – Confindustria Viaggi, Ucina – Confindustria Nautica, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Confindustria Aica) e la Filcams – Cgil, la Fisascat – Cisl, aderente alla Fist – Cisl e la Uitucs.
Come previsto dal CCNL il contributo pagato al Fondo, da versarsi in un’unica rata entro il 31 gennaio di ciascun anno, è di 120,00 euro a carico dell’azienda, ovvero 10,00 euro al mese, per ciascun lavoratore assunto sia a tempo pieno che parziale e 24,00 euro, ovvero 2,00 euro al mese, a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa e conseguentemente i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Inoltre, il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. 
l versamento del contributo Fontur deve essere effettuato mediante bonifico.
Di seguito i riferimenti bancari:
Monte Dei Paschi di Siena
Fontur – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa –
IBAN IT 16  X  01030   03215   000002146201
Dopo aver effettuato il versamento è necessario segnalare gli estremi del bonifico nella sezione Gestione pagamenti dell’ area riservata aziende.

Le agevolazioni per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”

La Legge di bilancio 2023 ha esteso i termini dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per il periodo di imposta 2023 (INPS, messaggio 25 gennaio 2023, n. 389).

L’INPS ha illustrato, con il messaggio in commento, le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali era stata concessa originariamente l’esenzione in trattazione, erano circoscritti agli anni 2017 e 2018 (comma 4 articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50). Sono poi stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022. In ultimo, l’articolo 1, comma 746, della Legge di bilancio 2023, ha modificato ulteriormente il dettato del citato articolo 46, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione al 2023.

L’INPS rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy è l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto e utilizza le risorse stanziate con appositi bandi. In particolare, il dicastero può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente già concessa.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023).

Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”.

Accordo Unioncamere-Federalberghi per lo sviluppo delle professionalità

L’intesa ha come obiettivo lo sviluppo di professionalità con competenze adeguate ai fabbisogni concreti delle imprese turistiche

È stato siglato un accordo tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo, settore trainante dell’economia italiana. L’intesa raggiunta da Unioncamere e Federalberghi si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
Obiettivo principale dell’Accordo, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è l’unione delle forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico.
Partendo infatti dall’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese viene previsto, per i prossimi 5 anni, un fabbisogno occupazionale di oltre 333mila unità nel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso. Unioncamere e Federalberghi lavoreranno insieme alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare, alla standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi, alla realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green
Grazie a questa intesa, verranno promosse iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria.