Criteri per l’Individuazione degli elementi di incoerenza del 730/2023

Approvati dall’Agenzia delle entrate i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 giugno 2023, n. 203543).

Gli elementi di incoerenza sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. 

 

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014,  introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000, l’Agenzia delle entrate possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi:

– dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;

– dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine, restando fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

 

Sempre per effetto del richiamato articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. 
 

 

Emilia-Romagna: le misure di sostegno al reddito per datori e lavoratori

L’INPS ha illustrato i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” a sostegno di imprese e dipendenti colpiti dagli  eventi alluvionali (INPS, circolare 8 giugno 2023, n. 53).

Un’illustrazione dei contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal Decreto Alluvioni (articolo 7, D.L. n. 61/2023) a sostegno delle aziende e dei lavoratori dipendenti delle zone colpite ai fenomeni atmosferici delle scorse settimane in Emilia-Romagna e altrove e le indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito. È quanto contenuto nella circolare in commento dell’INPS che, tra le misure previste in materia di lavoro, si concentra sul citato ammortizzatore sociale a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro.

I destinatari della misura sono costituiti da:

– lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a lavorare, in quanto i propri datori aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto, hanno sospeso l’attività a causa dell’alluvione; 

– lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori indicati;

lavoratori agricoli nelle stesse condizioni dei due casi precedenti oppure che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni alluvionati o ancora lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

L’ammortizzatore unico

La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, erogata direttamente dall’Istituto per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale.

La misura è tuttavia incompatibile con con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, con il trattamento di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge n. 223/1991.

In particolare, la misura di sostegno per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015 (per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a 1.321,53 euro).

In merito alla durata dell’ammortizzatore unico, l’articolo 7 più volte citato prevede che:

– ai lavoratori subordinati (anche agricoli) che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei comuni ricompresi nell’allegato n. 1, impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 90 giornate;

– ai dipendenti  (anche lavoratori agricoli) domiciliati in uno dei comuni alluvionati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 , la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate;

– ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei comuni ricompresi nell’allegato 1 ovvero residenti o domiciliati nei comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

– ai lavoratori agricoli che, alla stessa data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori degli stessi comuni, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. Anche in questo caso la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Per i lavoratori agricoli, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

Infine, nella circolare in questione sono inclusi i termini e le modalità di invio delle domande che prevedono che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. In particolare, i datori di lavoro privati, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 alla circolare in oggetto, dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Il file potrà essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.

 

CCNL Metalmeccanica – Industria: definita l’entità dell’aumento per la tranche di giugno



A seguito della pubblicazione dei dati consuntivi sull’inflazione registrata nel 2022 le Parti Sociali hanno stabilito l’entità dell’aumento per la terza tranche di giugno


Il 7 giugno 2023 Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stabilito i nuovi aumenti previsti a giugno 2023 per 1,5 milioni di dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti.
Infatti, come previsto dal CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, le parti si sono incontrate per calcolare i nuovi minimi, sulla base della stima dell’inflazione misurata dall’indice Ipca, al netto dei beni energetici importati.
Pertanto, a giugno, i dipendenti del settore a livello C3, potranno godranno di un incremento sui minimi pari a 123,40 euro medi mensili e non di 27,00 euro, come stabilito in sede contrattuale.  
L’aumento sarà del + 6,6% per tutti i livelli.
I sindacati sono soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda la novità del contratto sottoscritto due anni fa, ovvero la determinazione degli aumenti durante e non solo a fine contratto, considerandola infatti una scelta pragmatica.
Di seguito i nuovi importi.
































Livello Minimi dal 1°giugno 2023
D1 1.608,67 euro
D2 1.783,90 euro
C1 1.822,43 euro
C2 1.860,97 euro
C3 1.993,04 euro
B1 2.136,25 euro
B2 2.291,85 euro
B3 2.558,63 euro
A1 2.619,93 euro

 

CCNL Autoferrotranvieri: in corso la discussione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del contratto

L’obiettivo della Uiltrasporti è la definizione del documento condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto entro il 30 giugno 

Al via a Roma, presso la sede nazionale della Uiltrasporti, l’incontro organizzato dalla Segreteria Nazionale della Uiltrasporti e rivolta a tutte le strutture regionali per discutere e definire l’avvio delle piattaforme di rinnovo del contratto collettivo del Trasporto Pubblico locale.
L’incontro ha visto l’attiva partecipazione di tutti i rappresentanti regionali del settore con interventi che hanno fornito punti di riflessione e confronto circa il riconoscimento del valore fondamentale del lavoro, sia in termini economici che normativi, anche per evitare la fuga dal settore che inevitabilmente produrrà perdita di quantità e qualità dei servizi.
L’obiettivo, ha affermato il segretario generale, è definire il documento, condiviso anche con tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto, entro il 30 giugno, al fine di non perdere nemmeno un giorno rispetto alle tempistiche a disposizione. Tra i punti da affrontare, l’attenzione principale è posta sull’adeguamento salariale e sul recupero pieno del potere d’acquisto, nonchè la creazione di norme migliorative per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, attraverso una diversa organizzazione del turno lavorativo. 
In secondo luogo, il dibattito con le altre Parti Sociali si dovrà focalizzare sul rafforzamento delle clausole sociali e sulla qualità del sistema degli appalti e subappalti, che rappresenta un tema delicato che necessita un’attività di vigilanza.
Infine non dovrà mancata l’attenzione sui temi riguardanti la parità di genere, la tutela della genitorialità e la sicurezza sul lavoro.