Agenzia delle dogane: modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

A partire dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,5%. È quanto comunicato dall’Agenzia delle dogane in un avviso pubblicato sul sito istituzionale il 24 settembre 2024.

Il giorno 12 settembre 2024 è stato pubblicato un comunicato da parte della Banca Centrale Europea che informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo, miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

 

Il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il
quale orienta la politica monetaria.

 

Ne consegue che a partire dal giorno 18 settembre 2024 il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,50%. Invece, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente:

  • al 3,65%;

  • al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 bis del Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. 

CCNL Enel: modifiche all’orario di lavoro

Prevista nuova distribuzione giornaliera delle ore di lavoro per il personale reperibile e per quello neo assunto in affiancamento

Fermo restando che l’orario di lavoro previsto per i dipendenti del settore è di 38 ore settimanali, con l’accordo del 19 settembre 2024 le Parti sociali e-Distribuzione, Filctem-Cgil. Flaei-Cisl e Uiltec-Uil, prevedono, per il personale reperibile e per quello neo assunto in affiancamento, una diversa distribuzione giornaliera
– mattina dalle 7 alle 16.21, con intervallo meridiano 12,30-13,15;
– pomeriggio dalle 13,24 alle 20,00, con intervallo meridiano prima della prestazione.
Il personale in turno di reperibilità sarà impegnato nella prestazione del pomeriggio.
Pertanto, il numero di ore, a settimane alterne, oscillerà tra le 33 e 43 ore, con una compensazione periodica. Tale distribuzione giornaliera non comporterà alcun riproporzionamento per quanto riguarda la fruizione di ferie, FA o le altre tipologie di assenze.
Al personale interessato, viene riconosciuta una maggiorazione pari all’11% del valore orario del minimo contrattuale integrato per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria.
Resta fermo quanto previsto, dagli accordi economici regionali vigenti, per l’accesso ai servizi mensa/convenzione o la spettanza del buono pasto per entrambe le fasce orarie. Per la prestazione pomeridiana ordinaria non é previsto il rimborso della cena.
L’accordo troverà applicazione a partire da lunedì 28 ottobre 2024

Le indicazioni dell’INL sulla patente a crediti

Fornite le prime osservazioni a seguito dell’emanazione del D.M. n. 132/2024 (INL, circolare 23 settembre 2024, n. 4).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni in materia di “patente a crediti“, ossia il Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (articolo 27, D.Lgs. n. 81/2008). La circolare in commento giunge a seguito dell’emanazione decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 recante il regolamento delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Infatti, il decreto ministeriale demanda all’INL la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

Il rilascio della patente

Il portale telematico dell’Ispettorato per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23 settembre 2024, momento della pubblicazione della circolare in commento è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla medesima circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1D.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo pubblicato nella circolare.

Al riguardo, l’Ispettorato precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. 

La revoca

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell’INL o di altri organi di vigilanza.

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Attribuzione di crediti ulteriori

In materia di attribuzione di crediti ulteriori (articolo 5, D.M. 132/2024), l’Ispettorato informa che la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui verrà data notizia sul sito internet dell’INL, insieme alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.

Infine, la circolare in argomento include anche indicazioni sui contenuti informativi della patente, sulla procedura di sospensione, sulla decurtazione dei crediti, sulla modalità del loro recupero e sui casi di fusioni e trasformazioni di impresa.

Fondo Sanilog: rinnovata la copertura per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024 è possibile rinnovare o iscriversi alla polizza assicurativa

Il fondo Sanilog ha comunicato il rinnovo o la nuova adesione della copertura relativa all’assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al fondo. Infatti, dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024 è possibile effettuare il rinnovo per l’anno 2025 al nucleo familiare che nel 2024 risulta già iscritto, ovvero procedere ad una prima iscrizione per l’anno 2025, con decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2025. In assenza di rinnovo, la polizza risulterà scaduta automaticamente il 31 dicembre 2024. Se l’iscritto decide di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2025 può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e trascorsi due anni dalla data di uscita dalla copertura. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Le nuove iscrizioni per il proprio nucleo familiare possono essere effettuate a partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024. L’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulta iscritta al Fondo alla data del 1° ottobre 2024. L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro fondo/ente di assistenza sanitaria integrativa. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025. Il rinnovo può avvenire mediante l’accesso all’area riservata e seguendo le procedure indicate.
Il passaggio dalla copertura familiari benefit all’estensione volontaria a pagamento consiste nel fatto che l’iscritto, che ha già registrato il nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit, può passare all’estensione della copertura mediante la sezione “anagrafica”, seguendo le indicazioni. 
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare, sia per quel che concerne il rinnovo della copertura, sia per la nuova iscrizione, è pari a:
145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio”;
125,00 euro per ciascun figlio. 
Per i familiari dei dipendenti per i quali viene effettuata l’iscrizione potranno beneficiare delle prestazioni dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, a questa data la polizza risulta scaduta se non si procede al rinnovo per il 2026.