CIPL Agricoltura Operai Mantova: siglato il rinnovo

Dal 1° agosto previsto un aumento del 6,3% per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova 

Il 1° agosto è stato sottoscritto da Confagricoltura Mantova, Federazione Provinciale Coldiretti Mantova, Confederazione Italiana Agricoltori Est – Lombardia e Fai-Cisl Asse del Po, Flai-Cgil Mantova, Uila-Uil Mantova il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova. 
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Innanzitutto, dal punto di vista del trattamento economico le parti hanno convenuto di stabilire, dal 1° agosto 2024, l’aumento salariale nella misura del 6,3% e un adeguamento del premio provinciale del 40% con pagamento dal 1°giugno 2025.
Per quanto riguarda, invece, il welfare viene aumentato di 25.000 euro l’importo complessivo e previste prestazioni aggiuntive come l’inserimento di un contributo economico di solidarietà pari al 30% del minimo retributivo per numero 3 mensilità, 200,00 euro per rimborso spese scolastiche, un premio di 1.000 euro per i figli dei dipendenti.
Viene concessa la facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time per i lavoratori con figli di età inferiore ai 13 anni con disabilità.
Infine, con l’obiettivo di dare maggiori possibilità di assistenza, viene garantita la possibilità di cedere a titolo gratuito le ferie  al dipendente che debba assistere i figli entro 14 anni, il coniuge o convivente con particolari condizioni di salute o gravi patologie.

INL, l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa

L’Ispettorato ha fornito la lista delle trasgressioni sottoponibili alla disciplina degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 (INL, nota 17 settembre 2024, n. 6774).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito in allegato alla nota in commento l’elenco delle violazioni che possono essere assoggettate alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024, facendo seguito alla nota n. 1357/2024 con la quale erano state fornite le prime indicazioni operative sull’applicazione del citato decreto.

La diffida amministrativa

L’INL, inoltre, rammenta che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, fra l’altro, che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e la nota INL n. 1357/2024 ha già chiarito che tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, incluse le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’articolo 38, comma 2 della Costituzione.

Anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Questo vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della cosiddetta diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Infine, l’Ispettorato ricorda che la disposizione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. 

Il verbale di diffida amministrativa

In attesa dell’implementazione del sistema informatico in uso, l’INL ha posto in allegato alla nota in argomento anche il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione.

In proposito, l’Ispettorato rammenta che i termini concessi per l’adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Ne consegue che, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento in questione, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 e dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981 – accertate nell’ambito del medesimo accesso ispettivo – sarà necessario provvedere, al termine dei 20 giorni previsti dall’articolo 6 citato, a una tempestiva notifica del Verbale unico dando atto dell’avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione (articolo 16 della Legge n. 689/1981). 

In quest’ultimo caso, l’INL procederà alla contestazione, con il medesimo Verbale unico ai sensi dell’articolo 14
della Legge n. 689/1981, anche della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.

CCNL Credito Cooperativo: erogazione del Valore di Produttività aziendale

Entro il mese di settembre, corrisposto il Valore di Produttività Aziendale a titolo di Una Tantum

Con l’Ipotesi di accordo del 9 luglio 2024, le Parti sociali  Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni, hanno convenuto di erogare entro il mese di settembre, ai dipendenti del settore che abbia superato il periodo di prova, il Valore di Produttività Aziendale sotto forma di Una Tantum. 
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, detto Valore viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene corrisposto per intero.
Invece, nell’ipotesi di assenze per malattie (con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai 3 mesi) il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, durante l’anno di misurazione il premio viene erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata. Detto valore viene altresì erogato al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di procedure di mobilità. In tal caso, il Valore di Produttività Aziendale viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Il Valore di Produttività Aziendale non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Infine, Per le BCC di nuova costituzione, e per quelle interessate da processi di fusione, il Valore di Produttività Aziendale viene determinato per il solo primo triennio dalla costituzione, o dalla fusione, utilizzando parametri specifici, da individuare in sede di contrattazione di secondo livello.

Omesso o ritardato versamento dei contributi, variazione dell’interesse

Ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema dal 18 settembre 2024 (INPS, circolare 16 settembre 2024, n. 89).

La Banca centrale europea (BCE) ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) a decorrere dal 18 settembre 2024.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, Legge n. 388/2000).

Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.

Al riguardo, l’INPS comunica che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Invece, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Le sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (lettera a), comma 8, articolo 116, Legge n. 388/2000) la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Peraltro, l’INPS evidenzia che per favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.

Invece, nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 30, comma 1, lettera b) del citato D.L. 19/2024 è intervenuto anche sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000:

– come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

– nel caso il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Infine, con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Le sanzioni in caso di Procedure Concorsuali

Infine, tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.