CIPL Edilizia Industria Lecce: siglato accordo di rinnovo



Previsto l’Elemento di garanzia retributiva, nuove indennità e riduzione del fondo Prevedi


Il 6 dicembre 2024 è stato sottoscritto il rinnovo integrativo provinciale per i lavoratori delle imprese industriali edili ed affini della provincia di Lecce. A siglare l’accordo, che entra in vigore il 1° dicembre 2024 ed ha durata triennale, sono state Ance insieme alle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Lecce che hanno posto l’attenzione sulla sezione dedicata agli aumenti retributivi, alla formazione e alla sicurezza. È stata adeguata anche l’indennità dei lavori fuori zona zona e trasporti, di importo pari a 5,00 euro per ciascuna giornata a partire dal 1° dicembre 2024. Per l’indennità di mensa sono previsti 4,00 euro per ogni giornata di effettiva presenza, frazionabile ad ora, a decorrere dal 1° dicembre 2024. Gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione sono riportati nella tabella di seguito. 


































Livello Minimo al 30.9.2024 Importo EVR
7 1.974,71 59,24
6 1.777,23 53,32
5 1.481,02 44,43
4 1.382,31 41,47
3 1.283,56 38,51
2 1.155,21 34,66
1 987,36 29,62

Disposto anche un premio per le imprese ritenute virtuose che verrà certificato da un apposito Regolamento attuativo che contiene i requisiti di accesso e i termini di riconoscimento. Inoltre, è previsto anche un fondo garanzia a favore di lavoratori in caso di fallimento delle imprese. Prevista una riduzione anche del Fondo Prevedi. Il premio fedeltà aziendale lavoratori verrà riconosciuto a quei dipendenti che hanno maturato un’anzianità di servizio presso la stessa impresa non inferiore a 12 mesi e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Richiamo alle armi: il nuovo servizio per le domande di indennità

Al via la nuova modalità di trasmissione telematica per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (INPS, messaggio 9 dicembre 2024, n. 4158).

L’INPS ha comunicato il rilascio del nuovo servizio per la trasmissione della domanda telematica di indennità di richiamo alle armi per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati. Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’Istituto seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Trattamento di Richiamo alle armi”.

Una volta presentata la domanda, è possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, nel caso sia necessario.

Al servizio è possibile accedere utilizzando la propria identità digitale: ovvero SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS); eIDAS(electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Invece, per coloro che non sono in possesso di una identità digitale, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dai medesimi.

Ente Bilaterale Turismo Abruzzo: contributo per rimborso caro vita richiedibile entro il 15 gennaio

I beneficiari saranno i lavoratori con reddito ISEE in corso di validità inferiore a 40.000,00 euro

L’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo ha stanziato un Fondo di 20.000,00 euro per l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso per la spesa alimentare sostenuta dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 in favore di dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo, in regola con i contributi all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo. 
I beneficiari saranno i lavoratori con reddito ISEE in corso di validità inferiore a 40.000,00 euro, assunti presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo. L’Ente precisa che l’adesione può avvenire contestualmente all’invio della domanda.
Il contributo massimo erogabile e fino ad esaurimento delle risorse ammonta a:
300,00 euro per richiedente con ISEE fino a 15.000,00 euro;
200,00 euro per richiedente con ISEE da 15.001,00 a 25.000,00 euro;
150,00 euro per richiedente con ISEE da 25.001,00 a 40.000,00 euro.
La domanda potrà essere presentata attraverso l’indirizzo pec dell’Ente, raccomandata, entro il 15 gennaio 2025.

D.L. Fiscale, la legge di conversione in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 dicembre 2024, n. 189, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Con la pubblicazione della Legge n. 189/2024, a partire dal 13 dicembre 2024, viene anche stabilita l’abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, mantenendone comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

 

Riguardo al decreto convertito in legge (D.L. n. 155/2024), si riportano le principali disposizioni di interesse fiscale.

 

L’articolo 7 del D.L. n. 155/2024 ha stabilito che all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 vengano apportate le seguenti modificazioni:

  • dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis “I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  2. b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”.

 

6-ter “Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  2. b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera a) l’aliquota del 12,5 per cento;

  3. c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  4. d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera c) l’aliquota del 3,9 per cento”.

6-quater “Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)”.

  • al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

In materia di concordato preventivo biennale, l’articolo 7-bis del Decreto Fiscale convertito in legge prevede che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al CPB, possano aderire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. In tali ipotesi, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

L’articolo 7- quater, poi, stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sempre in tema di concordato, l’articolo 7-quinques, precisa inoltre che ai fini dell’esclusione e della cessazione dal concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024, articolo 11 e 21) rilevano solo le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Infine, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 convertito in Legge, in merito al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, riconferma che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.