Minaccia di licenziamento e delitto di estorsione: la pronuncia della Cassazione


16 febb 2022 Il delitto di estorsione si configura nell’ipotesi in cui, il datore di approfitti della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringendo i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.


Nel caso, i lavoratori ricorrono in Cassazione contro la decisione della Corte di merito che, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva assolto il datore di lavoro dall’estorsione contestata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione del tribunale, che ha riconosciuto come i lavoratori in questione a detta dei numerosi testimoni prestassero il proprio servizio oltre l’orario di lavoro, in maniera sostanzialmente ininterrotta (anche per venti ore al giorno), espletando compiti non inerenti alle loro mansioni, subendo le continue vessazioni, senza che venisse loro corrisposta la retribuzione delle ore lavorative effettivamente espletate. Risulta, peraltro, come il rispetto di tali condizioni di lavoro non retribuite venisse posta come opzione alternativa alla prospettazione per i lavoratori della “libertà” di lasciare il proprio impiego.
I giudici riconoscono che la compresenza di tali elementi indurrebbe a ritenere configurata l’estorsione così come contestata nel capo di imputazione, ma ritengono di superare gli insegnamenti della Corte di legittimità sul punto osservando che: le e-mail in atti «non evidenziano tale connotato minaccioso, in esse, infatti, il datore di lavoro, dopo avere impartito delle direttive, specifica che “…se qualcuno non è d’accordo è libero di andarsene…» facendo, quindi, esplicito riferimento alla libertà decisionale del lavoratore, nel caso in cui lo stesso non condividesse le direttive impartite, non potendo tali espressioni interpretarsi come minaccia di licenziamento, neppure larvata»; perché «nella fattispecie, non sono stati acquisiti elementi volti a rappresentare una peculiare condizione di debolezza delle persone offese, per le particolarità del contesto economico e, specificamente, del settore alberghiero sulmonese, nonché dell’ambiente familiare di provenienza».
In appello, il giudicie esclude, quindi, la sussistenza della minaccia facendo leva sulla possibilità di scelta lasciata al lavoratore dal datore di lavoro, quanto alla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro o di rispettare le (ingiuste) condizioni di lavoro, siccome descritte.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha osservato che, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

CCNL Trasporto Merci e Logistica – EBILOG: Piano di attività 2022

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione” definisce il piano di attività per l’anno 2022

Il Consiglio Direttivo di Ebilog, Ente Bilaterale del settore logistica, trasporto merci e spedizione, ha definito il piano di attività per l’anno 2022 nel quale sono stati confermati tutti i regolamenti già posti in essere per l’anno 2021, con una sostanziale modifica, al fine di implementare la platea dei possibili destinatari e cioè l’innalzamento del valore ISEE, previsto per i bandi riservati ai lavoratori, che passa pertanto da € 30 mila a € 40 mila.
Si precisa che tutti i regolamenti sono rivolti alle imprese ed ai dipendenti iscritti ed in regola con i versamenti ad Ebilog.
Di seguito si riportano le iniziative:
– Borse di studio per l’anno accademico 2020/2021;
– Interventi in materia di sospensione della patente per i conducenti professionali;
– Interventi in materia di solidarietà;
– Contributi per l’acquisto di libri scolastici per l’a.s. 2022/2023;
– Contributi per servizio mensa per asili nido, scuola di infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2021/2022;
– Contributi in caso di malattie particolarmente gravi;
– Contributi per rette di frequenza all’Università a.a. 2021/2022;
– Contributi per l’attivazione di tirocini (rimodulati gli importi);


– Contributi per l’assunzione di giovani conducenti a seguito di percorsi bilaterali;
– Interventi a sostegno dei lavoratori causa Covid-19 (bando in fase di definizione).

Ebilog conferma anche il bando sulla Formazione obbligatoria, che però sarà pubblicato in un secondo momento, e la messa a punto di un apposito bando per soddisfare l’esigenza della carenza di autisti, i cui contenuti saranno resi noti non appena definiti.
Si precisa, infine, che i bandi già approvati saranno disponibili sul sito di Ebilog www.ebilog.it a far data dal prossimo 21 febbraio 2022, fermo restando che la presentazione delle domande non potrà essere anteriore al 1° marzo 2022.

Compatibilità tra il ruolo di socio di maggioranza e quello di dipendente


Il Giudice del lavoro ha affermato che deve ritenersi legittima l’assunzione del socio di maggioranza come dipendente della società di capitali, con mansioni esecutive e sotto la direzione di altri lavoratori appartenenti a figure apicali, purché sia fornita la prova dell’effettivo svolgimento di mansioni prive di alcuna valenza gestoria e dell’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti (Tribunale di Brescia – Sentenza 25 gennaio 2022).

Nel caso esaminato dal Tribunale di Brescia, l’Inps ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società di capitali ed il socio di maggioranza, detentore del 90 per cento delle quote societarie, nonché figlio del “titolare”.
Il socio/dipendente ha impugnato il provvedimento dell’Istituto affermando di aver svolto per tutto il periodo di contestazione attività di natura meramente esecutiva, per la quale è stato sottoposto al potere direttivo di altri lavoratori appartenenti a figure apicali (capocantiere, responsabile tecnico e responsabile amministrativo).
L’Inps ha eccepito che la qualifica di socio di maggioranza, in virtù dei conseguenti poteri gestori, è incompatibile con l’esistenza di un rapporto di natura subordinata con la società.


Il Tribunale di Brescia, contrariamente alle deduzioni dell’Inps circa l’astratta incompatibilità tra la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato per difetto del requisito di eterodirezione (tipico della subordinazione), ha osservato che secondo il prevalente orientamento di legittimità “in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio”.
Inoltre, secondo il giudice, non può ritenersi ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell’organo amministrativo) abbia di fatto assunto nell’ambito della società, l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione.
Resta fermo, in ogni caso, l’onere del lavoratore (o della società), di dimostrare non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, nonostante la qualifica di socio di maggioranza.
Prova che può essere validamente assolta tramite testimoni, che confermino il carattere meramente esecutivo delle mansioni concretamente svolte dal socio/dipendente, nonché l’effettiva sussistenza del requisito dell’eterodirezione.

Prima trance di Una tantum per il CCNL Alimentati e Panifici – Artigianato

Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, un importo una tantum pe  i dipendenti dell’Area Alimentazione-Panificazione.

In base all’accordo 6/12/2021, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.