INPGI: chiarimenti sull’Assegno Unico Universale


14 febb 2022 Dal 1° marzo 2022, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI non possono erogare ai giornalisti importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.


A decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
Detta misura costituisce un beneficio economico, concesso su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’assegno viene determinato ed erogato al richiedente direttamente dall’INPS. Il predetto Istituto ha già predisposto le procedure per la presentazione in via telematica delle relative domande.
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli ed ai nuclei orfanili.
Dunque, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI a decorrere dalla suddetta data del 1° marzo 2022 non possono erogare ai giornalisti – né compensare nella denuncia contributiva mensile (DASM) – importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.
Per i periodi precedenti il marzo 2022, resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso.
Rimane, inoltre, confermata – anche per i periodi successivi a marzo 2022 – la vigente normativa in materia di A.N.F. per quei nuclei familiari privi di figli e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale.
La cessazione – da marzo 2022 – dell’erogazione degli A.N.F. per i nuclei familiari con figli opera anche nei confronti del personale giornalistico titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assicurato presso la Gestione separata dell’INPGI.


Agenzie viaggi: per i servizi acquistati c’è il regime speciale Iva


Rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici anche i servizi singoli resi da altri soggetti e acquistati nella disponibilità dalle agenzie di viaggio prima di una richiesta da parte della clientela (Corte di cassazione – sentenza 08 febbraio 2022, n. 3857).

Ai sensi dell’art.74-ter, D.P.R. n.633/1972, le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 111/1995, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Tali disposizioni si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari, mentre non trovano applicazione per le agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.


Inoltre, per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.


Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità.


Il regime di cui all’art. 74 ter trova quindi applicazione per le vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non trova applicazione per la fornitura delle singole prestazioni, fatta eccezione per l’acquisizione, indipendentemente da una richiesta specifica, di singoli servizi, in seguito ceduti al cliente.


Pertanto, anche i servizi singoli rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici qualora siano resi da altri soggetti e siano stati “acquisiti nella disponibilità” dalle agenzie prima di una specifica richiesta del cliente.


Invero, il comma 5-bis dell’art. 74-ter stabilisce che per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’I.v.a., tra il prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, qualora tali prestazioni siano state “precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”.


L’applicazione della norma non richiede che l’agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggi, “anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.


L’espressione: «precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia» deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all’agenzia, prima della vendita al cliente effettuata da quest’ultima. Tale espressione porta ad escludere che sia richiesto l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, ben potendosi rapportare il concetto di disponibilità alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.


Alla luce della suddetta normativa, un servizio turistico può ritenersi “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia quando questa può effettivamente disporne a favore dei propri clienti in via esclusiva e senza necessità di autorizzazioni (come, ad esempio, nel caso in cui l’agenzia di viaggi non abbia la necessità della conferma della disponibilità delle camere).


Dunque, deve ritenersi applicabile il regime speciale nel caso in cui un albergo assicuri all’agenzia temporaneamente la disponibilità di un certo numero di stanze; in tal caso, fino al termine finale di disponibilità delle camere, l’agenzia può disporre liberamente delle camere stesse, senza dovere volta per volta richiedere autorizzazioni di sorta all’albergo mentre nel medesimo periodo l’albergo non può disporre delle camere, in quanto le medesime sono nella disponibilità dell’agenzia di viaggi.


Di conseguenza, la struttura alberghiera concedente, laddove cedesse a terzi, diversi dall’opzionario, le camere oggetto del patto di opzione, incorrerebbe in responsabilità nei riguardi dello stesso opzionario, non potendo, se non illecitamente, cedere a terzi il bene oggetto di opzione, né porre in essere atti che pregiudichino il trasferimento del medesimo bene, nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della conclusione del correlativo patto.


Solo allo scadere del termine pattuito, le camere non utilizzate dall’agenzia ritorneranno nella disponibilità dell’albergo, che potrà liberamente farne uso, mentre, da qual momento in poi, l’agenzia non avrà più la disponibilità del servizio.


E’ questo è il caso in cui l’agenzia acquista dei singoli servizi, che poi cede a clienti, indipendentemente da una specifica richiesta, quali, ad esempio, l’acquisto da parte dell’agenzia di posti letto in albergo o su voli charter con “allotment”, ma anche l’acquisto di altri servizi con opzioni temporanee.


In tali casi, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta.


Invece, il particolare regime di determinazione del tributo non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’imposta fondato sul sistema detrattivo imposta da imposta.


In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.


 


INPS – Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale contributi previdenziali

L’Inps, con messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, in materia di gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, fornisce chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali comunicando il rilascio di una nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

L’Inps, con messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021 (messaggio n. 4620/2021).
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

Elemento di garanzia retributiva per il CCNL cuoio e pelli – Industria

 


  Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, l’elemento di garanzia retributivaai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

Ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR”.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L’importo dell’EGR, pari a 230,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.