Note di rettifica contributi cassa integrazione 1° semestre 2022

L’Inps ha emesso note di rettifica in relazione ai contributi di finanziamento della cassa integrazione inerenti al 1° semestre 2022 nei confronti del datori di lavoro che hanno operato in difformità alle indicazioni dell’Istituto. Al fine di gestire tali note di rettifica i datori di lavoro interessati devono richiedere apposito codice autorizzazione entro il 22 settembre 2022. (Inps – Messaggio 08 agosto 2022, n. 3112).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sono stati modificati anche gli oneri contributivi di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali) per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Considerata la necessità di adeguare le procedure di calcolo per determinare il corretto carico contributivo in base alle nuove disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2022, l’Inps ha disposto, in via transitoria, di attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021, fino al periodo di paga di giugno 2022.
Nei confronti dei datori di lavoro che per il periodo indicato (gennaio – giugno 2022) non si sono attenuti alle indicazioni dell’Inps sono state emesse note di rettifica afferenti le corrispondenti contribuzioni.
L’Istituto ha precisato che ai fini della gestione di tali note di rettifica, i datori di lavoro interessati devono provvedere ad inviare entro il 22 settembre 2022 una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione “4K – Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.
La richiesta deve essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei seguenti oggetti appositamente istituiti:
a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;
b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.
Nella prima ipotesi l’assegnazione del CA “4K” avviene centralmente per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.
Nella seconda ipotesi, invece, devono essere indicati i periodi contributivi compresi tra gennaio e giugno 2022 per i quali ricorre la difformità, e l’assegnazione del CA “4K” avviene a cura della Struttura territoriale INPS di competenza.


EDILCASSA SICILIA: la contribuzione in vigore dall’1/8/2022



La Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia – Edilcassa Sicilia, pubblica la nuova tabella contributiva valida per tutte le province della Sicilia a decorrere dal 1° agosto 2022


TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1° AGOSTO 2022


CONTRIBUZIONE UNICA PER TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA





















































Voci di versamento

A carico azienda

A carico lavoratore

Totale

Contributo Edilcassa 1,875% 0,375% 2,25%
A.P.E. 1,88% 1,88%
Formazione Professionale 0,50% 0,50%
Comitato Tecnico Paritetico 0,50% 0,50%
Quote di adesione contrattuale nazionale 0,2222% 0,2222% 0,4444%
Quote di adesione contrattuale territoriale 0,7028% 0,7028% 1,4056%
F.do Sanitario 0,60% 0,60%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10% 0,10%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
TOTALI 6,5800% 1,3000% 7,8800%


 

Contributi o liberalità a favore della ricerca scientifica deducibili dal reddito delle società


Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni sulla deducibilità dal reddito. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 07 luglio 2022)

Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante (art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali in apposito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del decreto in oggetto e può essere soggetto a revisione annuale.

Via libera per la compensazione orizzontale


Il contribuente può sempre compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta, prevista dal DL Rilancio, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente preclusa (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2022 n. 435).

L’art. 121 del DL Rilancio (D.L. n. 34/2020) stabilisce che i crediti d’imposta relativi ad interventi edilizi sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.


Il richiamato art. 17 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.


La norma, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.


Detto questo, in relazione al caso di specie, è ammessa la compensazione dei crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi edilizi elencati all’art. 121, D.L. n. 34/2020, con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.