Niente bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità


Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell’agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis, D.L. n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità (Agenzia Entrate – risposta 04 novembre 2022 n. 548).

L’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, conv. dalla L. n. 96/2017 riconosce per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, … un contributo, sotto forma di credito d’imposta, al verificarsi delle condizioni, nei termini e nelle misure previste dalla norma istitutiva e di attuazione dell’agevolazione.


L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione ai medesimi soggetti ivi contemplati.


Inoltre, con le faq pubblicate sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che:


– le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso;


– sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità;


– nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.


In considerazione di quanto sopra descritto, nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui al cit. art. 57- bis, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.


Credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole: codice tributo 6990


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (Agenzia delle entrate – Risoluzione 03 novembre 2022, n. 64/E).

Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari.
Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6990” denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


Imprese danneggiate dalla crisi ucraina: dal 10 novembre si possono chiedere i contributi


Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina a causa dei mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, all’interruzione di contratti e progetti già in essere ma anche agli effetti che la crisi ha avuto sulle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime. (INVITALIA – Comunicato 03 novembre 2022)

È questo l’obiettivo del Fondo per il sostegno alle imprese italiane danneggiate dalla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina, che mette a disposizione risorse pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, rendendo operativa una misura prevista nel primo decreto legge Aiuti.
In particolare, le PMI non agricole, con sede legale o operativa in Italia, potranno ricevere i contributi a fondo perduto se negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati.
Inoltre nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022 devono:
– aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al 2019
– aver subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020.
La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 solo attraverso il sito di Invitalia, accedendo attraverso identità digitale all’area riservata.

Crisi Ucraina: dal 10 novembre sportello aperto


Per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina, dal 10 novembre apre lo sportello per chiedere i contributi (INVITALIA – Comunicato 03 novembre 2022).

I contributi a fondo perduto derivanti dalla guerra in Ucraina sono rivolti alle imprese danneggiate economicamente a causa dei mancati ricavi dovuti alla contrazione della domanda, dell’interruzione di contratti e progetti già in essere ma anche dalle catene di approvvigionamento in termini di aumento dei costi delle materie prime.
È questo l’obiettivo del Fondo per il sostegno alle imprese italiane danneggiate dalla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina, che mette a disposizione risorse pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, rendendo operativa una misura prevista nel primo decreto legge Aiuti.
In particolare, le PMI non agricole, con sede legale o operativa in Italia, potranno ricevere i contributi a fondo perduto se negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati.
Inoltre nel corso del trimestre antecedente il 18 maggio 2022 devono:


– aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al 2019


– aver subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020.


La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 solo attraverso il sito di Invitalia, accedendo attraverso identità digitale all’area riservata.