Fondo per la Repubblica Digitale: pronto il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo mediante F24 del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale” (Agenzia Entrate – risoluzione 04 ottobre 2022 n. 55).

L’art. 29, D.L. n. 152/2021, conv., con modif. dalla L. n. 233/2021 ha riconosciuto alle fondazioni di cui al DLgs 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65%, per gli anni 2022 e 2023, e al 75%, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dei versamenti effettuati al “Fondo per la Repubblica Digitale”, da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.


Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
– “6988” – denominato “credito d’imposta relativo ai  versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152″.


In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.


Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.


Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti


Attuazione del Fondo – Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive – (Presidenza del consiglio dei ministri – Decreto 04 agosto 2022)

Sono stati definiti gli incentivi per il sostegno agli investimenti per l’insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive, con particolare riferimento allo sviluppo e alla produzione di:
a) nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni ;
b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida (ADAS), la connettività del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l’interazione uomo veicolo (HMI) e l’infotainment;
e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
Una quota delle risorse del fondo pari a euro 50 milioni per l’anno 2022 e a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo, dagli Accordi per l’innovazione attivati nell’ambito del Fondo.
Gli interventi sono finalizzati all’incentivazione degli investimenti, secondo il seguente riparto:
a) contratti di sviluppo, nella misura del 70 per cento delle risorse annue;
b) accordi di innovazione, nella misura del 30 per cento delle risorse annue.

Aliquota IVA ridotta per dispositivi medici


Le cessioni dei dispositivi medici, a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, sono soggetti all’aliquota Iva del 10 % (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 ottobre 2022, n. 483)

I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, sono classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Le cessioni di tali prodotti, pertanto, sono soggette all’aliquota IVA ridotta prevista dal Decreto IVA, alla Tabella A, parte III “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, n. 114, quali “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario,compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.


 


 


Agevolazioni piccola proprietà contadina salva con la prova di utilizzo diretto del fondo


La Corte di cassazione, con l’ordinanza 29 settembre 2022, n. 28437, ha fornito chiarimenti in merito ad un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro in relazione all’atto di acquisto, dichiarata la decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 2, L. n. 604/1954 per la formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, in considerazione dell’accertata cessazione della coltivazione diretta del fondo, all’esito della stipula di contratto di comodato prima del decorso di un quinquennio dall’atto.

I giudici della Corte hanno già più volte affermato che la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito.


In relazione al caso di specie, né assume rilevanza la circostanza della mancanza di data certa rispetto ai terzi dell’accordo solutorio non registrato, posto che la questione rilevante, ai fini della decisione, è quella della mancata esecuzione del contratto di comodato risolto o, comunque, della mancata interruzione, in virtù di tale contratto di comodato immediatamente risolto, della coltivazione diretta del fondo da parte del contribuente.


Il presupposto fattuale della revoca dell’agevolazione è stato dall’Agenzia delle Entrate individuato nel comodato e nella cessazione della coltivazione diretta: si tratta, però, di un presupposto fattuale (insindacabilmente) smentito dal giudice di merito sulla base degli elementi probatori desunti dalla scheda Agea e dalla mancata esecuzione del contratto di comodato non ratificato dalla cooperativa comodataria.


Ed a fronte di un accertamento fattuale di questo tipo, in base al quale i contratti ed i relativi effetti rilevano quali eventi materiali di continuità coltivativa e non quali fonte di obbligazione nei riguardi dell’Agenzia terza, vengono proposti unicamente motivi di violazione di legge, il che denota appunto come il ricorso, per un verso, non abbia colto l’esatta ragione decisoria della Commissione Tributaria Regionale e, per altro, miri in realtà a suscitare in questa sede una non consentita rivisitazione del quadro probatorio e fattuale della vicenda.