DL Aiuti-bis convertito in Legge: disposizioni urgenti in materia di Sport


22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022)


 


Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.


Superbonus: detraibilità spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR (Agenzia delle entrate – Risposta 20 settembre 2022, nn. 458).

Nel caso di specie consegue il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.
L’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione.
L’Agenzia ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientranti tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.
Relativamente alla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni riconducibili a quelli previsti dall’articolo 16-bis del TUIR con la circolare n. 28/E del 2022 è stato ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione:
– il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
– l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile;
– nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
– nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.


Definito il contributo 2022 per l’attività di assicurazione e riassicurazione


Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 07 settembre 2022, ha definito la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 è stabilito nella misura di seguito indicata:
– 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
– 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.


Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all’IVASS:


– dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
– dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.


Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, premi incassati nell’esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata in misura pari al 4,07% dei predetti premi.


Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese


21 SETT 2022 Approvato il decreto Aiuti ter che rafforza le misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’aumento dei costi energetici e ridurre il loro impatto sulle spese dei cittadini e sulle attività produttive del Paese.

Le principali misure adottate vanno dalla garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette all’estensione del credito d’imposta. Introdotte aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza superiore a 4,5 kw. Le risorse stanziate per questi interventi verranno concentrate nei mesi di ottobre e novembre per un ristoro immediato e più consistente sul caro energia.
Raddoppiati i benefici anche per gli impianti di risalita e in generale per tutte le attività produttive e commerciali non classificate come energivore mentre è stato previsto un contributo sociale, una tantum, di 150 euro per 22 milioni di cittadini che percepiscono redditi inferiori a ventimila euro lordi annui.
Sulle delocalizzazioni è, invece, stata approvata la misura che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che comporti il 40% di licenziamenti dei dipendenti.
Nel decreto Aiuti ter è stata accolta anche la proposta di prorogare al prossimo 31 ottobre il termine per attivare la procedura di restituzione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente percepiti.