Green New Deal: dal 17 novembre le domande delle imprese


Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del “Green new deal italiano” (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 23 agosto 2022).

Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:
– decarbonizzazione;
– economia circolare;
– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
– rigenerazione urbana;
– turismo sostenibile;
– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Con 750 milioni di euro – a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e prestiti – verranno finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale.
Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it , dove sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre.


Agevolazioni “prima casa”: decadenza parziale per costituzione del diritto di usufrutto


In materia di agevolazioni “prima casa”, forniti chiarimenti sulla decadenza parziale dalle agevolazioni a seguito di costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile agevolato prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto (Agenzia delle entrate – Risposta 30 agosto 2022, n. 441).

Nel caso di specie, il contribuente, cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE, fa presente che nel 2021 ha acquistato in Italia un immobile abitativo, fruendo dell’agevolazione cd. ” prima casa” disciplinata dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Al riguardo, l’istante afferma che “non potendo prevedere, per motivi lavorativi, di trasferire la propria residenza in Italia in tempi brevi, sta valutando se costituire un diritto di usufrutto a tempo determinato a favore della propria moglie”.
Nel caso dell’usufrutto a tempo determinato, l’usufruttuario acquisisce il possesso del bene solo per un tempo predeterminato, trascorso il quale il disponente ritorna pieno proprietario del bene.
L’istante chiede di conoscere:
1) se l’usufrutto a tempo determinato produce i medesimi effetti dell’usufrutto vitalizio (compressione del diritto di proprietà), rendendo quindi applicabile quanto disposto di cui al comma 4 della citata Nota II-bis (ossia la decadenza dalle agevolazioni fruite, nella presente ipotesi, parziale);
2) se, nel caso in cui la risposta al precedente punto a) sia positiva, la base imponibile su cui applicare le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute nella misura ordinaria (oltre alla sanzione e agli interessi) sia costituita dall’intero valore del bene, oppure venga rapportata al valore del diritto di usufrutto costituito a tempo determinato.

In relazione alla decadenza parziale dall’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto dell’abitazione, nel caso di costituzione, in favore del coniuge, del diritto di usufrutto a tempo determinato (per la durata di cinque anni) sull’immobile agevolato, il comma 4 della sopra citata Nota II-bis prevede che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici fiscali prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Pertanto, si incorre nella decadenza dall’agevolazione fruita in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici in esame entro i cinque anni dall’acquisto, se non si procede a un nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato. Il legislatore ha inteso, infatti, agevolare l’acquisto della ” prima casa”, finalità che viene meno con l’alienazione anticipata dell’abitazione o dei diritti reali acquistati sul medesimo.
In relazione alla possibile decadenza parziale dall’agevolazione, con la risoluzione del 16 febbraio 2006, n. 31/E è stato chiarito che: così come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all’acquisto di una quota di abitazione, allo stesso modo deve ritenersi che la vendita di una quota o di una parte di essa (prima dei cinque anni), determini la decadenza per la quota o porzione di immobile ceduta. In tal senso, il richiamo contenuto nella menzionata norma al “trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati” deve intendersi riferito anche alle quote o porzioni di immobili.
Con la risoluzione dell’8 agosto 2007, n. 213/E, inoltre, in relazione alla richiamata normativa, è stato chiarito che la cessione del diritto di nuda proprietà, entro i cinque anni dall’acquisto agevolato, comporta la decadenza dai benefici in questione in quanto l’operazione viene posta in essere prima del decorso del quinquennio dalla data di acquisto. In tale ipotesi, la perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto. In particolare, si applicano al prezzo dichiarato nell’atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto, di cui al prospetto dei coefficienti allegato al TUR, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito. Pertanto, la perdita del beneficio è rapportata al valore del diritto parziario ceduto.
Analogamente, si incorre nella decadenza parziale dall’agevolazione fruita in sede di acquisto della piena proprietà dell’abitazione, anche nel caso di costituzione di diritti reali, quali l’usufrutto, l’uso o l’abitazione, in quanto cessione parziale del suddetto più ampio diritto.
La costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile agevolato di cui alla fattispecie in esame, comporta, infatti, una compressione del diritto di piena proprietà acquistato dall’istante con le agevolazioni.
Si osserva che l’agevolazione è applicabile non solo per gli atti di acquisto del diritto di piena proprietà, ma anche per gli atti di costituzione o trasferimento di diritti parziari sull’immobile (quali i diritti di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione). La cessione infra quinquennale a terzi di tali diritti determina la decadenza dall’agevolazione. Parimenti, nel caso di acquisto del diritto di proprietà pieno e di successiva (entro cinque anni dall’acquisto) cessione del diritto di parziario di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, si determina la decadenza dall’agevolazione fruita, limitatamente alla parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto.
Tale conclusione appare valida anche nell’ipotesi in cui, prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile agevolato, venga costituito a favore di un terzo un diritto di usufrutto a tempo “determinato”.
Pertanto, la decadenza dall’agevolazione opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto.
Conseguentemente, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato va recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi, ai sensi del richiamato art. 1, comma 4 della Nota II-bis Parte prima, del TUR.

Contributo al Fondo di garanzia per mediatori di assicurazione e riassicurazione


Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione – anno 2022 (MISE – DM 12 agosto 2022)

Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2022, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2021.
I versamenti devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2022. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2021.

Indebita compensazione Iva infragruppo: termine di decadenza per il recupero


Ai fini del recupero dell’Iva infragruppo indebitamente compensata non va fatta alcuna distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti ai fini dell’individuazione del termine entro il quale notificare l’atto di recupero (Corte di cassazione – Ordinanza 29 agosto 2022, n. 25436).

L’art. 1, co. 421, L. n. 311/2004 prevede che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’art. 60, D.P.R. n. 600/1973.
A riguardo, inoltre, l’art. 27, co. 16, D.L. n. 185/2008, conv. dalla L. n. 2/2009 prevede che l’atto emesso dal cit. art. 1, co. 421, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione.
I giudici della Corte hanno affermato che il legislatore, nel fissare il termine di 8 anni per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l’inesistenza del credito a categoria distinta dalla “non spettanza” dello stesso, ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l’investimento che ha generato il credito d’imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in 8 anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.