Fisco: IVA cessione di ecotomografi carrellati


Forniti chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile alla cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori (Agenzia delle entrate – Risposta 26 luglio 2022, n. 388).

Nel caso di specie, la società istante produce, tra l’altro, gli ecotomografi carrellati ed i relativi accessori.
Questi ecotomografi consistono in prodotti diagnostici ad ultrasuoni, sotto forma di unità funzionali, in diverse versioni costituiti essenzialmente da un monitor, un pannello di controllo con più pulsanti, un pannello di ridotte dimensioni touch screen per la gestione del workflow, dotati di uno o più connettori per altrettante sonde ecografiche 2D-3D collegabili contemporaneamente.
I sistemi “X” sono costituiti da struttura compatta, di dimensioni ridotte, dotati di carrello con ruote orientabili su 360° e maniglie da presa, tali da consentire la piena mobilità e trasportabilità tra ambulatori. Su tutti i sistemi è disponibile il modulo wireless. I relativi accessori (accessorio pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche) sono utilizzati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e ridurre al minimo il rischio di infezioni.
In relazione alle applicazioni cliniche, i prodotti diagnostici ad ultrasuoni possono essere utilizzati in vari ambiti (General Imaging, Cardiologia, Vascolare, Ostetricia e Ginecologia, Muscoloscheletrico, Reumatologia, Radiologia Interventistica, Intraoperatoria etc.) sia per uso umano che veterinario.
L’Istante chiede se l’agevolazione prevista dall’articolo 124 del D.L. 34/2020 (aliquota del 5%) sia applicabile alla cessione dei dispositivi diagnostici ad ultrasuoni ecotomografi carrellati e relativi accessori.
Qualora i prodotti in questione possano fruire delle agevolazioni previste dall’art. 124 del citato D.L. n. 34 del 2020, la Società chiede, altresì, chiarimenti in merito alla possibilità di emettere le note di variazione, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle cessioni di tali prodotti erroneamente fatturate con aliquota ordinaria, e se la relativa nota di accredito possa essere emessa ai sensi del comma 2 del suddetto articolo.

I beni accessori all’ecotomografo carrellato (i.e. accessorio pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), utilizzati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e ridurre al minimo il rischio di infezioni, possono beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del bene principale ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel presupposto che gli stessi rappresentino un’integrazione e un necessario completamento degli ecotomografi carrellati e sempre che detti accessori siano ceduti al medesimo cessionario al quale la società istante fornisce il bene principale (i.e. ecotomografo carrellato).
Per quanto concerne la possibilità per l’istante di rettificare la maggiore imposta erroneamente applicata attraverso l’emissione di una nota di variazione, potranno essere oggetto di variazione le sole fatture per le quali il termine di un anno per l’emissione della nota di variazione risulta ancora pendente, mentre la variazione non è ammessa per quelle fatture rispetto alle quali il termine è già spirato.
Non è altresì possibile il ricorso al rimborso anomalo di cui all’articolo 30- ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ammesso come strumento alternativo solo laddove l’impossibilità di ricorrere all’articolo 26 non sia dipesa da una “colpevole inerzia”. In proposito, con la recente circolare n. 20/E del 2021 è stato precisato che « il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’esercizio del diritto alla detrazione – rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, del Decreto IVA – non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 998, n. 322, contenente la riduzione non operata dell’imposta, o un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA.
Si ritiene, infatti, che il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non possa legittimare lo stesso, di per sé, ad adottare tali soluzioni, dalle quali, in assenza dei requisiti previsti dalle relative previsioni normative, deriverebbe una violazione dei termini decadenziali stabiliti dalla norma.
Per quanto concerne l’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto IVA, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.


Agevolazioni per la ceramica e il vetro artistico


Istituito il fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano (MISE – Decreto 29 marzo 2022)

Possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto:
a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
Le imprese in esame alla data di presentazione dell’istanza:
a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
b. devono avere sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell’istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»);
e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
g. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che:
i. risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
ii. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
iii. nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
iv. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
h. Devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Chiarimenti sulla detrazione per l’installazione dei pannelli solari


L’Agenzia delle Entrate con la circolare 25 luglio 2022 n. 28/E ha fornito chiarimenti sulla detrazione spettante per l’installazione dei pannelli solari.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, co. 346, L. n. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000 ad immobile ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.


Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.


Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.


Per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.


Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007. In alternativa alle garanzie e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.


La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.


Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.


Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.


Ridotte accisa e IVA su alcuni carburanti


Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 19 luglio 2022).

A decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:
a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 1° settembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti, quali: benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e gas naturale usato per autotrazione, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022.