Bonus in favore di imprese turistiche per canoni di locazione: codici tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 luglio 2022, n. 37/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui in oggetto, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Irpef: detraibili le spese per attività sportive praticate dai ragazzi


La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportivadilettantisticadei ragazzi di età compresatraicinqueei diciotto anni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 24 del 2022)

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione  delprincipio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche perle spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre2021.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (adesempiofigli).
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti       alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9maggio2007 n. 106.
Dall’annod’imposta2020ladetrazioneperspeseperattivitàsportivepraticatedairagazzispettaper    intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predettolimite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari aeuro240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, sein possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore chepercepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente acarico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamentesostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Devonoesserecompresenell’importoanchelespeseindicatenellaCU2022(puntida341a352)con il codice16.
Ladetrazione nonspettaperlespesesostenute,adesempio,perl’attivitàsportiva praticata presso:       
– le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle chenon hanno
– lesocietàdicapitali dicui alla legge 23 marzo 1981, n. 91(sportprofessionistico);
– le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attivitàmotorianon in palestra.
Laspesadeveesseredocumentataattraversobollettinobancarioopostale,fattura,ricevutao quietanzadi pagamentodacui risulti lamodalità di pagamento “tracciabile”.
Ladocumentazioneattestantelaspesadeve  riportare:
– laditta,ladenominazioneoragione socialeovverocognomeenome (sepersonafisica) ela sedeovverolaresidenza, nonchéilcodicefiscaledelpercettore (associazionisportive,palestre,ecc.);
– lacausaledelpagamento(iscrizione,abbonamento,ecc.);
– l’attivitàsportivaesercitata(adesempionuoto,pallacanestro,ecc.);
– l’importopagato;
– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale delsoggettocheeffettuail versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazionisportive,palestreopiscine,convenzioniperlafrequenzadicorsidinuoto, ginnastica,ecc..Pertanto,  il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta inomidituttiiragazzichehannofrequentatoilcorsononcostituisconodocumentazionesufficienteai  finidelladetrazione.

Non paga l’Irap il professionista che svolge due attività distinte


Non paga l’Irap il medico del lavoro che è anche socio e legale rappresentante di società che svolge attività di consulenza e poliambulatorio (Corte di cassazione – ordinanza 06 luglio 2022 n. 21357).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:


– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;


– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.


Pertanto, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


In relazione al caso di specie, il contribuente medio del lavoro, che si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite, è anche socio e legale rappresentante di una società che svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica.


A riguardo, secondo la CTR, la corresponsione di compensi da parte della società al medico depone per l’assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l’esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.


Inoltre. secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell’attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un’autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore, e più comodo per il pubblico, esercizio dell’attività professionale.

Superbonus: serramenti, chiusure oscuranti, schermature solari


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e sull’installazione delle schermature solari (Agenzia delle entrate – Risposta 08 luglio 2022, n. 369).

Ai fini del Superbonus, tra gli interventi trainati rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. Ai fini della detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.