Fatturazione elettronica per professionisti sanitari: c’è l’ok del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha evidenziato la conformità del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari con la normativa sulla protezione dei dati personali (Garante per al protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

In merito all’introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, previsto per entrare in vigore il 1° gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato essere in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Al riguardo il Garante ha risposto ad alcuni quesiti posti dagli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei loro pazienti

 

In particolare, con il parere favorevole del 7 dicembre 2023, il Garante privacy ha ritenuto che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.

 

Viene, inoltre, specificato che l’Agenzia delle entrate potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per le finalità fiscali, escludendo i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).

 

Attualmente, il quadro normativo vigente, che rimarrà in essere fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che in nessun caso le fatture elettroniche relative all’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti degli assistiti debbano essere emesse tramite il Sistema di Interscambio.

Conversione quote di MBO in welfare aziendale: chiarimenti sull’applicazione del regime di esenzione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di escludere dalla tassazione (articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR) la quota di retribuzione variabile, cosiddetta MBO (management by objectives), convertita in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 20 marzo 2025, n. 77).

Nel caso di specie, la società istate attiva nel settore energetico vuole sapere se tale conversione possa beneficiare delle esenzioni previste per determinate spese, chiarendo le modalità attraverso cui i dipendenti possono convertire la quota di MBO in prestazioni di welfare.

 

In base al principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente ”tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Il medesimo articolo 51 individua al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

In particolare, come chiarito dalla risoluzione 55/E/2020, se i benefit hanno finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori) non possono beneficiare di esenzioni fiscali.

 

L’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di Stabilità 2016 introduce un regime agevolativo per i premi di risultato, prevedendo che “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”. La conversione dei premi di risultato di cui al citato comma 182 è poi espressamente riconosciuta dal comma 184.

Sul punto, la circolare n. 28/E/2016 chiarisce che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei benefit, fa riferimento all’ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR siano fruiti in sostituzione delle somme di cui al comma 182 ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all’imposta sostitutiva.

 

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.

La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, appare evidente che le prestazioni di Welfare che la società intende erogare costituiscano parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l’erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema incentivante appare chiaramente quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all’azienda.

Inoltre, i beneficiari sono dipendenti specificamente individuati dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale e non sono dunque una categoria generale.

 

Alla luce delle predette considerazioni, l’Agenzia ritiene che la disciplina di cui al comma 2 e al comma 3 ultima parte, dell’articolo 51 del TUIR non sia applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di Welfare, descritto dall’Istante.

Trattamento IVA nel contratto di cointeressenza propria

L’Agenzia delle entrate analizza il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (Agenzia delle entrate, principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3).

Il contratto di cointeressenza è regolato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, il quale stabilisce che ”le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto”.

 

Dall’articolo 2554 c.c. si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria:

  • contratto di cointeressenza ”impropria” quando vi è l’apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili;

  • contratto di cointeressenza ”propria” quando non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per essere finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, in quanto lo scopo della società cointeressante è quello di alleviare la gestione economica dell’impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto. D’altro canto, la stessa società cointeressante si impegna a cedere alla società cointeressata parte degli eventuali utili, nel caso in cui la gestione dell’impresa si rivelasse profittevole. Questo schema contrattuale è considerato “parassicurativo”, poiché genera un ‘‘obbligo di fare” avente natura reciproca, dove l’impiego di capitale è richiesto solo nell’eventualità di una perdita e mai come elemento dal quale discende il perfezionamento dell’accordo stesso. Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall’altra.

La società cointeressata beneficia del coinvolgimento della terza parte nel rischio d’impresa, ricevendo una quota degli utili come forma di protezione contro eventuali perdite.

 

L’agenzia sottolinea anche le differenze tra il contratto di cointeressenza e altri contratti come quello di assicurazione e l’associazione in partecipazione.

A differenza del contratto di assicurazione, dove il premio è certo e legato a un rischio medio, nel contratto di cointeressenza non ci sono limiti definiti per l’intervento dell’assuntore nel ripianamento delle perdite. Inoltre, mentre nell’associazione in partecipazione è sempre previsto un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, di regola, il ”corrispettivo” di quest’ultimo, nella cointeressenza l’apporto può mancare laddove venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

 

Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia conclude che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria contraddistinto dall’aleatorietà una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, tali somme non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono qualificate come operazioni “fuori campo” secondo l’articolo 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.

Accesso al 5 per mille: procedure e scadenze per ONLUS e ASD

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla procedura di accesso al 5 per mille per l’anno 2025, rivolta alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e alle Associazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate, comunicato 13 marzo 2025).

A partire dal 13 marzo 2025 e fino al 10 aprile 2025, le ONLUS e le ASD non già incluse negli elenchi permanenti possono presentare domanda rispettivamente all’Agenzia delle entrate e al CONI.

 

È importante notare che le ONLUS già presenti nell’elenco permanente non necessitano di ulteriori adempimenti, così come le ASD già accreditate.

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, le Onlus devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, mentre le ASD possono accedere al software di iscrizione disponibile sul sito del Coni, con collegamenti diretti al portale dell’Agenzia. Sono tenute a presentare la domanda sia le ASD di nuova costituzione sia quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

 

È previsto che anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, le organizzazioni possano accreditarsi, a condizione di soddisfare i requisiti richiesti, presentando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un contributo di 250 euro tramite F24 Elide (codice tributo 8115).

 

Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2025 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

Entro il 10 maggio 2025 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.

 

Come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore devono presentare la domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

I rispettivi elenchi permanenti soaranno pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.