Accesso al 5 per mille: procedure e scadenze per ONLUS e ASD

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla procedura di accesso al 5 per mille per l’anno 2025, rivolta alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e alle Associazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate, comunicato 13 marzo 2025).

A partire dal 13 marzo 2025 e fino al 10 aprile 2025, le ONLUS e le ASD non già incluse negli elenchi permanenti possono presentare domanda rispettivamente all’Agenzia delle entrate e al CONI.

 

È importante notare che le ONLUS già presenti nell’elenco permanente non necessitano di ulteriori adempimenti, così come le ASD già accreditate.

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, le Onlus devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, mentre le ASD possono accedere al software di iscrizione disponibile sul sito del Coni, con collegamenti diretti al portale dell’Agenzia. Sono tenute a presentare la domanda sia le ASD di nuova costituzione sia quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

 

È previsto che anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, le organizzazioni possano accreditarsi, a condizione di soddisfare i requisiti richiesti, presentando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un contributo di 250 euro tramite F24 Elide (codice tributo 8115).

 

Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2025 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

Entro il 10 maggio 2025 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.

 

Come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore devono presentare la domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

I rispettivi elenchi permanenti soaranno pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.

Apertura sportello agevolativo per programmi di sviluppo strategici

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande inerenti la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare e favorire la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, a partire dal settore automotive, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 marzo 2025).

Le filiere produttive strategiche identificate includono, oltre all’automotive, settori come agroindustria, design, moda e arredo, metallurgia, meccanica strumentale, elettronica, aerospaziale e chimica.

 

Questo intervento si inserisce nel contesto più ampio del decreto MIMIT del 6 novembre 2024 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”, modificato dal decreto del 23 gennaio 2025, che prevede una riserva di risorse in favore dei programmi di sviluppo relativi alla filiera strategica “design, moda e arredo”, a valere su risorse del PNRR.

 

Le domande per accedere agli incentivi saranno accettate dal 8 aprile al 10 giugno 2025 tramite la piattaforma online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del MIMIT.

È importante notare che anche le istanze di Contratti di sviluppo già presentate e sospese per mancanza di risorse finanziarie possono essere ripresentate.

 

Il provvedimento prevede un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, con almeno il 40% delle risorse destinate a progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e spese, nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale del 9 dicembre 2014.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma elettronica e devono includere una serie di documenti specifici, tra cui una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante riguardo ai requisiti di ammissibilità e una perizia tecnica asseverata.

Inoltre, le imprese possono aggiornare le loro istanze precedentemente presentate, fornendo dettagli sulle modifiche al piano occupazionale o alle caratteristiche tecnologiche degli investimenti.

È fondamentale che le domande siano complete e conformi alle disposizioni normative per evitare invalidità.

 

È prevista una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie basata su specifici indicatori:

  • l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  • l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;

  • il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

Il punteggio complessivo ottenuto potrà poi essere incrementato – fino ad un massimo del 15% – qualora le imprese siano in possesso:

– del rating di legalità;
– di almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001);
– della certificazione della parità di genere.

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: le novità post-riforma di maggior interesse

L’Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti modifiche normative in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori (Agenzia delle entrate, circolare 14 marzo 2025, n. 2).

Queste modifiche sono parte integrante della riforma fiscale attuata dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, che introducono significative innovazioni nel sistema tributario italiano.

 

Tra le principali novità, l’Agenzia evidenzia l’implementazione del meccanismo di autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Un aspetto rilevante riguarda il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR), che prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.

Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Inoltre, la circolare evidenzia le semplificazioni relative all’accesso alle banche dati del Catasto. Per incentivare l’utilizzo dei canali online, è stata eliminata la maggiorazione del 50% per l’accesso diretto ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.

Oltre a ciò, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o
abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

 

Per quanto concerne l’imposta di bollo, la disciplina è stata razionalizzata tenendo conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti.

Le modalità di pagamento sono state semplificate: per gli atti da registrare in termine fisso, il pagamento dell’imposta di bollo avverrà non più al momento della formazione dell’atto, ma entro il termine previsto per la registrazione tramite modello F24.

È stata inoltre introdotta la possibilità di utilizzare il contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Infine, è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni riguardanti l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

Adempimenti tributari, CPB, giustizia tributaria e sanzioni: semplificazione e nuove scadenze

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 118 del 13 marzo 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 13 marzo 2025, n. 118).

Questo intervento normativo si colloca in un contesto di necessità di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali, nonché di miglioramento della giustizia tributaria e della gestione delle sanzioni.

 

Il testo del nuovo decreto legislativo approvato in esame preliminare, infatti, introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti.

 

La novità più significativa riguarda il concordato preventivo biennale. Al riguardo il decreto stabilisce la proroga della possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre 2025, rispetto al termine precedente del 31 luglio. È importante notare che, in virtù della natura sperimentale di questo istituto, vengono esclusi dalla possibilità di adesione i soggetti che applicano il regime forfetario.

 

In aggiunta, in materia di contenzioso, il decreto estende la possibilità di conciliazione giudiziale a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione, superando la limitazione precedente che la riservava solo ai ricorsi presentati dopo il 5 gennaio 2024. Questa estensione rappresenta un passo significativo verso la riduzione del contenzioso tributario e la promozione di soluzioni alternative alle dispute legali.

 

Infine, nel settore doganale, il decreto recepisce le richieste delle categorie interessate riguardo alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle previste per le violazioni interne. Questo allineamento potrebbe contribuire a una maggiore coerenza e prevedibilità nel trattamento delle sanzioni.