CCNL Commercio (Confcommercio): firmato il rinnovo


 


Sottoscritte le ipotesi di accordo per i rinnovi dei contratti nazionali del terziario


Dopo 4 anni di attesa, le Parti sociali Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario. Tale accordo, che interessa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede:


– nuovi congedi per le donne vittima di violenza;
– un aumento salariale mensile di 240,00 euro al quarto livello, con una prima erogazione di 70,00 euro nella busta paga di aprile 2024 che si aggiunge ai 30,00 euro precedentemente concordati.
Di seguito gli aumenti retributivi, riparametrati nei vari livelli. 





































































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027   Totale  
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatore di vendita I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
Operatore di vendita II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

Inoltre, è stata prevista la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025.














































Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
IV 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatore di vendita I categoria 165,20 165,20
Operatore di vendita II categoria 138,69 138,69




Integrazione salariale per contratto di solidarietà e nuovi codici Uniemens

L’INPS comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” (INPS, messaggio 22 marzo 2024, n. 1217).

L’INPS fornisce indicazioni in merito alle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens relativamente all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, con particolare riferimento alla causale straordinaria di “contratto di solidarietà”.

 

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si ricorda che, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.  

 

Fino ad oggi, l’assegno di solidarietà prevedeva l’esposizione nei flussi Uniemens del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.

 

Analogamente, la stessa codifica era richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito, Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani).

 

Il codice di conguaglio da utilizzare, da parte dei datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà era, invece, “L002”.

 

Al fine di allineare le procedure alla novellata normativa, l’INPS, con il messaggio in oggetto, rende nota l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”: deve essere invece valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.

 

Parimenti, per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.

 

Per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.

 

Fanno eccezione il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite dall’INPS in precedenza (circolari nn. 29/2022 e 37/2022). 

CCNL Commercio (Confesercenti): siglata l’ipotesi di rinnovo

Previsti a livello economico aumenti sugli stipendi di 240,00 euro al mese ed un importo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro in due tranche per il IV livello 

Il 22 marzo è stato sottoscritto da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, che occupa un numero di lavoratori  superiore a 3,5 milioni di lavoratori.
L’accordo è efficace fino al 31 marzo 2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un un aumento economico a regime di 240,00 euro su base mensile per le figure inquadrate nel IV livello; la prima tranche pari a 70,00 euro è prevista a partire da aprile.
Di seguito i dettagli, per il IV livello, da riparametrare:
– 30,00 euro dal 1° aprile 2023;
– 70,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 30,00 euro dal 1° marzo 2025;
– 35,00 euro dal 1° novembre 2025;
– 35,00 euro dal 1° novembre 2026;
– 40,00 euro dal 1° febbraio 2027.
Stabilita, inoltre, l’erogazione di un importo forfettario aggiuntivo a titolo di  “Una Tantum”, pari a 350,00 euro lordi per il IV livello:
– 175,00 euro con la retribuzione di luglio 2024,
– 175,00 euro con la retribuzione di luglio 2025. 
Sul piano normativo, è prevista l’implementazione del contratto a tempo determinato per fornire risposte all’esigenza della stagionalità delle attività delle imprese.
Viene anche ampliata la sfera di applicazione, includendo  Marketing Operativo, Dark Store e centri di assistenza fiscale e aggiornata la classificazione dei nuovi profili professionali di settore. 
Sono stati inoltre definiti miglioramenti sulle politiche di genere e sono previsti ulteriori congedi per le donne vittime di violenza.
Secondo i sindacati, nonostante il difficile quadro economico, l’impegno per il rinnovo ha avuto un risultato iniziale con la sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, che ha dato una prima risposta economica per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori. Infatti il risultato raggiunto è frutto di una volontà condivisa di contrastare il fenomeno del lavoro povero con misure specifiche e dare una adeguata risposta economica e normativa a milioni di lavoratori.

CIPL Edilizia Bologna: sottoscritto il verbale per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024



Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023


L’11 marzo 2024 si sono incontrate Agci Emilia Romagna, Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni Bologna, Legacoop Bologna, Confartigianato Imprese di Bologna, Confcooperative Terre d’emilia, Feneal-Uil di Bologna, Modena e Ferrara, Filca-Cisl dell’area Metropolitana Bolognese, Fillea-Cgil della Provincia di Bologna, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2023, per la valutazione degli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione.
Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, raffrontati con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori. Visto l’esito positivo delle verifiche provinciali, nel corso del mese di marzo, e comunque non oltre il 15 aprile 2024, le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali: 
– ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nell’anno edile precedente quello di erogazione);
– volume d’affari Iva, cosi come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa da presentare all’amministrazione finanziaria;
– ore lavorate cosi come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati).
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 





































Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,9 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 





































Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,1

Entro il 15 aprile 2024, tali aziende dovranno inviare apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile della Città Metropolitana di Bologna di iscrizione. La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’EVR. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’EVR potranno richiedere un confronto con I’impresa che potrà avvalersi dell’assistenza dell’associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.