Domande di esonero contributivo autonomi e professionisti, riesame


18 febb 2022 L’Inps rende noto che, gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche.


Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Inps:
– Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.


Sospensioni FSBA 2022 per l’artigianato dell’Emilia Romagna

Le Parti Sociali dell’Emilia Romagna hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un Protocollo di Intesa per sospensioni FSBA 2022.

A seguito del comunicato FSBA, che garantisce le prestazioni a partire da gennaio, ma rimanda la possibilità di accedere alle stesse alla fine di marzo, le Parti Sociali di EBER hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un protocollo d’intesa sindacale al fine di anticipare i tempi di presentazione sulla base dei seguenti punti:
– Si prevede, per ora, per un periodo che si conclude al 31/1/2022.
– I lavoratori interessati saranno, in questa fase, quelli presenti in Anagrafica ABACO.
– Le procedure seguiranno quelle consolidate con invio del protocollo ai rappresentanti sindacali che potranno rispondere via mail al consulente approvando il protocollo.
– Le imprese che risultassero irregolari, possono verificare e regolarizzare la propria posizione con le consuete modalità prima di attivare il protocollo.
– Le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione prima di accedere al protocollo saranno tenute ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori.
– Il protocollo d’intesa verrà valutato dalle Parti Sociali in bacino dopo una attenta verifica della completezza della documentazione e, se conforme alle previsioni, potrà essere definitivamente condiviso.
– Successivamente alla emanazione dei regolamenti FSBA, sarà possibile, per i protocolli condivisi, rendicontare i periodi richiesti con le consuete modalità.
– Il ticket INPS, qualora non ancora disponibile, andrà inserito in accordo all’apertura della rendicontazione.

MODALITÀ OPERATIVE PROTOCOLLO DI INTESA FSBA AISO 2022

Attraverso la funzione “Gestione accordi e prestazioni” viene esposta la Situazione contributiva dell’impresa.
Il protocollo AISO è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata “SOSPENSIONE FSBA AISO 2022”.


Abaco controlla la regolarità contributiva dell’impresa (36 mesi dall’ultimo flusso di versamenti disponibile al sistema) e invita l’impresa che risulta irregolare a verificare e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di regolarizzare la posizione prima di attivare il protocollo e pertanto di non proseguire con l’attivazione del protocollo fino alla conferma di avvenuta regolarizzazione da parte di EBER.
– L’impresa che risulta irregolare può decidere di accedere subito al protocollo apponendo il flag su “Ho letto e intendo comunque proseguire”. In questo caso l’impresa è tenuta ad anticipare la prestazione mensilmente ai lavoratori e sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi alla legislazione vigente, obbligo sancito dal D.Lgs. 148/2015 e confermato dalla Legge 234/2021.
Il protocollo è attivabile con il tasto “Crea Protocollo FSBA AISO 2022”.

METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale per l’anno 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità


INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità



L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l’anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.