Cassa Edile di Pavia: nuova contribuzione dall’1/1/2022



La Cassa Edile della provincia di Pavia, pubblica le percentuali contributive in vigore dall’1/1/2022 – CCNL Industria / Artigianato


Tabella contributiva vigente dall’1/1/2022














































































Contributi

% A carico Impresa

% A carico Lavoratore

% Totale

1) Cassa Edile 1,875 0,375 2,250
2) APE 3,910 3,910
3) Esedil – Cpt Formazione Sicurezza 1,000 1,000
4) Fondo per la sicurezza e l’operatività RLST 0,200 0,200
5) Contributo indennità trasporto 1,250 1,250
6) Contributo D.P.I. 0,270 0,270
7) Contributo Carenza 0,250 0,250
8) Fondo Nazionale Prepensionamenti 0,200 0,200
9) Fondo Incentivo all’Occupazione 0,100 0,100
10) Fondo Sanitario Operai 0,600 0,600
11) Fondo Prevedi 0,100 0,100
12) Fondo di Sistema (Bonus premiale Impresa) 0,600 0,600
13) Quota territoriale di adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
14) Quota nazionale di adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Totale contributi 11,46 1,48 12,94

Indicazioni operative per la pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

L’Inps recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

In tal senso, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.

Aggiornato il Regolamento del Fondo Metasalute

Dal 24/1/2022 è in vigore il regolamento aggiornato del Fondo Sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute), approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nella sezione “Documenti del Fondo Metasalute” è disponibile il Regolamento aggiornato, vigente a dal 24/1/2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 sul nucleo familiare a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:


– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021;


– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.

Convenzione Inps/Regione Marche sulle misure di sostegno integrative per lo spettacolo


Si forniscono indicazioni sull’Accordo tra la Regione Marche e l’Inps sulle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19.


L’Accordo riguarda le seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
– lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020, aprile e maggio 2020;
– lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
– lavoratori dello spettacolo ex art. 9 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità Covid-19 (commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15 bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137), che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”);
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”.
La misura dell’indennità è pari a 585,43 euro, per ciascun beneficiario delle misure nazionali richiamate.
I beneficiari della integrazione sono residenti nella Regione Marche over devono aver ottenuto dall’lNPS il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali.
L’indennità integrativa è erogata dall’lnps ai predetti beneficiari, secondo quanto stabilito nell’Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare una apposita domanda.
L’INPS si impegna a fornire alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dall’Accordo in parola, preliminarmente all’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
L’Inps eroga l’indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari.