CCNL Giocattoli: Elemento di garanzia retributiva a gennaio

Con la busta paga del mese di gennaio spetta l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti delle aziende produttrici di giocatoli.


 


Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 230,00 euro lordi annui per il  2022, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio 2022 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.


Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.


Nuovo CCNL Servizi (Anpit – Cisal) e nuove tabelle retributive



Siglato  il nuovo CCNL “Servizi Ausiliari” con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.


Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo  CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema













































Previgente CCNL “Servizi Ausiliari”, fino al 31/10/2021

Nuovo CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, dal 1/11/2021

Non previsto Dirigente
Quadro Al Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2 C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1 D1
D2 D2


Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:































































Livello

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/21

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/22

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/23

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 144,00 144,00 144,00
Quadro (ex QA1) 72,00 72,00 72,00 72,00
A1 (ex A2) 62,40 62,40 62,40 62,40
A2 (ex A3) 55,80 55,80 55,80 55,80
B1 49,80 49,80 49,80 49,80
B2 44,70 44,70 44,70 44,70
C1 40,20 40,20 40,20 40,20
C2 36,60 36,60 36,60 36,60
D1 33,60 33,60 33,60 33,60
D2 30,00 30,00 30,00 30,00


Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai









































































Livello

P.B.N.C.M.31/10/21

P.B.N.C.M.01/11/21

P.B.N.C.M.01/11/22

P.B.N.C.M.01/11/23

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 4.416,00 4.560,00 4.704,00 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.116,00 2.188,00 2.260,00 2.332,00 2.404,00
Al(ex A2) 1.840,00 1.902,40 1.964,80 2.027,20 2.089,60
A2(ex A3) 1.656,00 1.711,80 1.767,60 1.823,40 1.879,20
B1 1.472,00 1.521,80 1.571,60 1.621,40 1.671,20
B2 1.334,00 1.378,70 1.423,40 1.468,10 1.512,80
C1 1.196,00 1.236,20 1.276,40 1.316,60 1.356,80
C2 1.104,00 1.140,60 1.177,20 1.213,80 1.250,40
D1 1.012,00 1.045,60 1.079,20 1.112,80 1.146,40
D2 920,00 950,00 980,00 1.010,00 1.040,00


Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita


 































Livello

P.B.N.C.M.


31/10/21

P.B.N.C.M.


01/11/21

P.B.N.C.M.


01/11/22

P.B.N.C.M.


01/11/23

P.B.N.C.M.


01/11/24

OperatoreGestionale —- 1.369,62 1.414,44 1.459,26 1.504,08
Operatore di 1 ° Categoria 1.200,60 1.240,83 1.281,06 1.321,29 1.361,52
Operatore di 2° Categoria 1.076,40 1.112,58 1.148,76 1.184,94 1.221,12
Operatore di 3° Categoria 993,60 1.026,54 1.059,48 1.092,42 1.125,36

CCNL METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza il contributo per rappresentanza contrattuale datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza – 20/1/2022 – relativa alla Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2021: la scadenza è il 20 gennaio 2022.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Sicurezza sul lavoro: non sussiste l’imprevedibilità del lavoratore


In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Corte di Cassazione – sentenza 11 gennaio 2022, n. 387).

Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.


In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.


Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.


Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.


Secondo la giurisprudenza, il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.


Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo.