Reddito di cittadinanza: sanatoria requisito di residenza


Per i richiedenti il reddito di cittadinanza che al momento della presentazione della domanda non sono risultati iscritti nei registri anagrafici nonostante siano presenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando entro 30 giorni dall’accertamento di mancanza del requisito la richiesta di iscrizione all’anagrafe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 21 dicembre 2021, n. 10155)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla sanatoria in favore dei richiedenti il reddito di cittadinanza (RdC) che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici.
Si ricorda che tra le condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è richiesta la residenza in Italia per almeno 10 anni e la mancata iscrizione nelle anagrafi estere o all’AIRE nei 2 anni precedenti la domanda, in modo continuativo.
Il Ministero chiarisce che è possibile sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
La responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe compete al Comune.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, il richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva, ha la possibilità di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio è revocato.
Come accennato in precedenza, il richiedente/beneficiario che dimostri di essere presente sul territorio italiano per la durata richiesta, inoltre, non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE, tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.
In relazione al requisito della residenza sul territorio nazionale, il Ministero ha precisato che, secondo il principio affermato in giurisprudenza, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, precisando che per l’individuazione di tale luogo devono sussistere in capo al soggetto due elementi:
– uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo;
– uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
La sussistenza dell’elemento soggettivo non può ritenersi configurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE o presso le anagrafi estere; ciò in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista per l’iscrizione all’anagrafe italiana.
Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE o le anagrafi estere non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.

Covid-19 – Fondo Sanitario FASIE: Proroga delle misure a favore degli iscritti

Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga delle misure anti Covid-19 previste per i lavoratori iscritti, a tutto il periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo

Il C.d.A. del FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia – ha deliberato la proroga, per tutto l’attuale periodo di stato di emergenza proclamato dal Governo, delle misure a sostegno degli iscritti per affrontare la pandemia Covid-19.


Pertanto, così come previsto nell’anno 2021, si applicano le seguenti “Regole dei rimborsi Fasie”:

“Ogni titolare (capo nucleo) d’iscrizione al FASIE, a seguito di prescrizione medica, potrà effettuare gratuitamente un tampone rapido presso le strutture convenzionate (il costo non verrà detratto dai massimali previsti ordinariamente). Il titolare d’iscrizione, come detto munito di prescrizione medica, attraverso il servizio clienti potrà richiedere le informazioni necessarie e prenotare, presso le strutture convenzionate, l’esecuzione del tampone rapido.


Oltre a quanto sopra previsto, non sono oggetto di rimborso il tampone rapido antigenico, il test sierologico ed il tampone molecolare, compresi i relativi ticket.


Per l’intero periodo, restano in vigore i rimborsi al momento previsti per i casi di ricovero ospedaliero(secondo i limiti e le modalità definite nel Piano Sanitario) e per la terapia intensiva causa Covid-19.”

Conguaglio in Uniemens entro maggio 2022 dell’esonero Covid-19 per il Turismo

 


L’INPS interviene in merito alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, definendo altresì le modalità di esposizione a conguaglio dell’esonero e il codice da utilizzare sia in denuncia Uniemens che in lista PosPA per il recupero del beneficio che potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2022.


 


A decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Sono state elaborate le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021), per cui l’Istituto fornisce le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.
L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo e ha ampliato, poi,  l’elencazione dei codici Ateco e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione la suddetta l’agevolazione.
L’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le attività di verifica e, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.
Laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.
La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.
Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.
 relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021efino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.


Sottoscritto il preaccordo per il personale delle Scuole private – Agidae



Stipulata la preintesa del CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE


 


L’Intesa decorre dal 1/1/2021 e scade il 31/12/2023. Le parti a seguito della trattativa siglano il preaccordo contrattuale riservandosi la firma sul testo contrattuale definitivo a seguito dei dovuti passaggi nei rispettivi organismi statutari
Gli aumenti contrattuali previsti dal saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.
Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dall’1/1/2019.

























































Liv

31/12/2018

1/12/2021

1/12/2021

1/9/2022

1/9/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598,40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829.80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97


Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/6/1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.














































Liv.

Ex I Cat.

Liv.

Ex II Cat.

Liv.

Ex III Cat.

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

I 125,88 I 93,39 I 58,55
II 153,51 II 122,57 II 72,88
III 207,64 III 165,61 III 75,98
IV 214,72 IV 150,85 IV 72,21
V 273,61 V 198,75 V 100,36
VI 396,07 VI 309,12 VI 151,07


CONTRATTO A TERMINE
L’apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni.  I contratti a tempo determinato con personale docente abilitato possono avere una durata massima di 12 mesi estensibili a 24 mesi secondo il sopra citato comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/15 s.m.i., Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte nell’arco dei complessivi 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell’Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.
II rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l’incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi prorogabile di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il conseguimento.
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata;-qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattici possono essere richieste le 70 ore annue. Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore didattico, data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% de! numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.  Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2022.


CONTRATTO INTERMITTENTE
Per il personale non docente
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
Per il personale docente
per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, “Supplenza personale docente”.


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo mensile. In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI. Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva


BANCA ORE – Personale non docente
La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’in-tera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo.


FERIE SOLIDALI
Si istituiscono le ferie solidali al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i dipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
E’ possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino a un massimo di 8 giorni.


MATERNITA’
Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 90 % della retribuzione media globale giornaliera.