CCNL Funzioni centrali: dopo l’incontro all’Aran pronti alla mobilitazione

Posizioni ancora distanti tra le OO.SS. e l’Aran, le Sigle chiedono maggiori investimenti

Il secondo incontro tenutosi all’Aran per discutere del rinnovo contrattuale dei dipendenti del comparto delle Funzioni centrali non ha sortito gli effetti sperati. A renderlo noto è la Fp-Cgil mediante un comunicato stampa del 10 luglio scorso. Nel corso dell’incontro, l’Ente ha presentato il quadro delle risorse disponibili per il rinnovo che, ferme al 5,78%, corrispondono, per il 2024, a circa 143,00 euro medi per i ministeriali. Queste assorbiranno quanto erogato fino ad ora come indennità di vacanza contrattuale e gli anticipi di dicembre pari a circa 70,00 euro. 
La Sigla ha rimarcato la necessità della disponibilità di maggiori risorse per far fronte all’aumento dell’indice inflattivo, al fine di adeguare lo stipendio e rivalutare l’importo del buono pasto. Pertanto, se si vogliono perseguire questi obiettivi è necessario, per la OO.SS., disporre ulteriori finanziamenti nella prossima Legge di Bilancio. 
La discussione non è stata incentrata solo sulle risorse, ma sono state affrontate anche altre tematiche tra cui il lavoro agile e da remoto, la contrattazione integrativa aziendale, permettendo ai lavoratori neoassunti che risiedono lontano dalla sede di servizio assegnata, di avere un accesso agevolato allo smart working e al coworking, almeno per due anni, e il capitolo delle relazioni sindacali. Se le risposte che i sindacati attendono dal governo tarderanno ad arrivare, l’unica strada è la mobilitazione. 

CCNL Igiene Ambientale: sottoscritto il testo unificato del contratto di settore



Concordato il testo organico e definitivo del CCNL 18 maggio 2022


Le Parti sociali Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente con Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, hanno siglato in data 9 luglio 2024, la stesura unificata dei due contratti del settore servizi ambientali (CCNL 10 luglio 2016 e CCNL 6 dicembre 2016), rinnovati con il Verbale di Accordo del 18 maggio 2022.
Era un passaggio atteso da anni, volto alla omogeneità dei molteplici aspetti normativi e del valore economico del lavoro inerente l’intero settore dei servizi ambientali, determinando stesse regole per le imprese del settore privato e per quelle pubbliche, salvaguardando i vari elementi identitari e diversi, previsti e preservati all’interno del testo contrattuale.
Le modifiche ed integrazioni previste, salvo le diverse decorrenze stabilite, entrano in vigore dalla stessa data di unificazione. 
Di seguito, i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2024.
























































LIVELLO 1° Luglio 2024
Q 3.499,77
8 3.114,33
7A 2.806,01
7B 2.668,34
6A 2.538,67
6B 2.421,71
5A 2.302,08
5B 2.204,24
4A 2.108,53
4B 2.044,44
3A 1.979,19
3B 1.886,83
2A 1.879,37
2B 1.690,71
1A 1.521,63
1B 1.344,82
J 1.217,31

Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 21 maggio 2024).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio scorso il decreto ministeriale in oggetto che – in attuazione di quanto deciso con l’Accordo collettivo del 27 dicembre 2022 – modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguarne la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. 

 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infatti, il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, con esclusione dei dirigenti.

 

Sono invece ricompresi tra i destinatari del predetto assegno, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato: in questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

 

Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto in commento, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

 

L’accesso alla prestazione del Fondo avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione: le domande sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Bonus psicologo, riapertura dei termini di fatturazione per i professionisti

Nuova apertura della procedura per consentire la registrazione dei dati ai terapeuti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024 (INPS, messaggio 9 luglio 2024, n. 2568).

L’INPS ha comunicato che, su indicazione del Ministero della salute, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio dell’anno in corso, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024.

A tal fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024.

Le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel tutorial per i professionisti pubblicato sul portale INPS, al quale si accede tramite la home page digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

In particolare, rilevano le indicazioni contenute nella sezione del tutorial “Registrazione e rimborso fattura”.

Decorso il termine del 31 luglio, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.

Infine, l’INPS ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.