Pensionati all’estero: parte l’accertamento dell’esistenza in vita 2025 e 2026

Il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte e sarà effettuato da effettuata da Citibank N.A. (INPS, messaggio 13 marzo 2025, n. 890).

Come di consueto, l’INPS ha reso noto l’avvio della campagna per la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero; in questo caso si tratta dell’accertamento per gli anni 2025 e 2026.

La verifica viene effettuata come in precedenza dalla Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale.

Il processo di verifica sarà articolato in 2 fasi. La prima, riferita all’anno 2025, che si svolgerà da marzo 2025 a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15 luglio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 17 settembre 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

L’INPS evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Nella circolare in commento, inoltre, sono inclusi i criteri di esclusione di alcuni gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica 2025 e di produzione della prova dell’esistenza in vita, nonché le modalità di riemissione delle rate non pagate e i canali di contatto con il servizio di supporto Citi.

Creatori di contenuti digitali: i profili previdenziali

Illustrati i criteri di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a chi elabora contenuti su piattaforme digitali (INPS, circolare 19 febbraio 2025, n. 44).

L’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC): è questo il tema affrontato dall’INPS nella circolare in commento. In particolare, l’Istituto nel documento fornisce fornisce alcune linee guida per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

In particolare, il documento in questione si propone di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Pertanto, la circolare descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creatore di contenuti, che comprende influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile, che possa evolvere con il settore. In sostanza, l’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Più nel dettaglio, l’Istituto verifica la possibilità di applicazione sia del regime previdenziale dei lavoratori autonomi, sia di quello dei lavoratori dello spettacolo. Inoltre, l’INPS ipotizza l’assoggettabilità dell’attività di digital marketing al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). 

Infine, l’Istituto evidenzia che la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

Rinnovo contratti di finanziamento per i pensionati: implementata la procedura “Quote Quinto”

Aggiunta una funzione automatica di controllo che blocca i rinnovi di cessione qualora la stipula sia antecedente al decorso dei termini (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 85).

L’INPS comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini previsti (articolo 39, D.P.R. n. 180/1950 e anche indicazioni degli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018 della Banca d’Italia).

Con il messaggio in commento, pertanto, l’INPS invita  le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).

 L’avvio dei controlli automatici

I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.

Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’Istituto che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territorialmente competenti dell’INPS. In tali circostanze, qualora i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei 2 quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).

 

 

 

Contributi con scadenza di pagamento: nuovi tassi in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio scatta il nuovo saggio degli interessi legali al 2% annuo (INPS, circolare 3 gennaio 2025, n. 1).

L’INPS comunica che in virtù della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze (Allegato n. 1 alla circolare in commento), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Il cambiamento avrà un impatto su vari aspetti, come il calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dalla data citata, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla data in questione, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’articolo 116, comma 10 della Legge n. 388/2000, laddove dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Peraltro, l’INPS rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Per le esposizioni debitorie già pendenti gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze.

Il nuovo tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.