Prepensionamento editoria, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni per l’accesso al trattamento delle aziende del comparto (INPS, circolare 23 maggio 2024, n. 68).

L’INPS ha illustrato le sue istruzioni per l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 141 della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in materia di prepensionamento nel settore dell’editoria.

Infatti, la norma citata ha autorizzato la spesa massima di 10,4 milioni di euro per il 2024, di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2,4 milioni di euro per il 2027 ai fini dell’accesso al pensionamento di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 1, comma 500, Legge n. 160/2019).

Peraltro, i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I requisiti

L’articolo 1, comma 500 della Legge n. 160/2019 prevede un requisito contributivo ridotto rispetto a quello di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a) della Legge n. 416/1981, “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. In applicazione di tale norma, il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023.

Dato che la Legge di bilancio 2024 autorizza ulteriori risorse al fine di consentire l’accesso al pensionamento ai sensi del citato articolo 1, comma 500, “anche nell’anno 2024”, fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024. Conseguentemente, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

Comunque, l’INPS evidenzia che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027, ai sensi del combinato disposto dei citati comma 500 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e comma 141 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023.

L’Istituto rammenta, infine, con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri illustrati nel paragrafo 1 della circolare INPS, n. 126/2020. Va considerato, inoltre, che il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Le novità 2024 del certificato di pensione ObisM



Il documento è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1 (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1772).


Come ogni anni, l’INPS mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, fruibile accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso il sito istituzionale, tramite SPID, CIE, CNS, PIN ed eIDAS.


In particolare, il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022.


Perequazione automatica previsionale per l’anno 2024


Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.


In particolare, per il 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.


Caratteristiche del certificato di pensione 2024


Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:


– importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);


– eventuali ulteriori 2 mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);


– importo delle singole trattenute fiscali;


– eventuali detrazioni di imposta applicate.


Novità per il 2024


Il certificato di pensione per l’anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità:


– incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come illustrato nella seguente tabella:













INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)
Trattamento Minimo % incremento Incremento

massimo riconosciuto

Importo massimo riconosciuto
598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 €

– pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 283 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;


– applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 216/2023.


Categorie escluse


Il certificato di pensione non viene comunque predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, cosiddette “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.


L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.


Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.


Il certificato di pensione dinamico


Il certificato di pensione, dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno.


Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.


 

Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.