Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà


In relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà (Inps – Circolare 30 giugno 2022, n. 76)

La Legge di Bilancio 2022 ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, è stata superata l’alternatività tra le diverse tutele, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre, le tutele sono state estese anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio.
La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS, modificando e integrando la causale di riorganizzazione aziendale e aumentando la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.
Con la Circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’Inps fornisce istruzioni applicative per il versamento della contribuzione corrente dovuta in ragione della riforma e per la regolarizzazione dei periodi precedenti alla pubblicazione della circolare.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LAVORATORI A DOMICILIO: ASPETTI CONTRIBUTIVI


A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
Resta confermata l’esclusione dal campo di applicazione di CIGO e CIGS dei dirigenti. Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.


A decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.
La misura della contribuzione varia – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio.
Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.
Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.
Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione – per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato – rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (CIGO)


Nessuna modifica significativa per la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ed i relativi obblighi contributivi.
La misura della contribuzione ordinaria resta invariata, tuttavia occorre considerare che si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio, nonché per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO.


Restano escluse dall’ambito di applicazione della CIGO le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS)


Con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrente dal 1° gennaio 2022, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento.
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nell’apposito registro.
Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale e nei confronti delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo.


La misura della contribuzione ordinaria è invariata allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per il solo anno 2022 l’aliquota contributiva è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo, con esclusione delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali con un numero di dipendenti inferiore a 15 per i quali resta l’aliquota dello 0,90%.


L’aliquota contributiva si applica a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI


A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
Pertanto, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I suddetti Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da un dipendente, devono adeguare il proprio regolamento entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. In particolare, devono provvedere all’adeguamento i seguenti Fondi di solidarietà:
– Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento. Tuttavia, i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono, volontariamente, aderire al fondo;
– Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento.


Nel periodo che precede il menzionato adeguamento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)


A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà.
In relazione a tali datori di lavoro, continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.
Infatti, è stata superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli regolati dal Fondo di integrazione salariale, che caratterizzava la previgente disciplina.
Dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS medesimo, e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie.
Infine, come illustrato nel paragrafo precedente, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del relativo contributo di finanziamento, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi. Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro in argomento rientrano nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.


La contribuzione è pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3. Il versamento deve essere fatto con cadenza mensile.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Per il solo anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022) è prevista una riduzione dell’aliquota contributiva:
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).


In relazione ai profili operativi, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale, di più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione, alle predette posizioni, del C.A. “0G”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle posizioni in argomento, con numero di dipendenti inferiore a tale limite, del C.A. “0W”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
Analogamente, le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici sopra menzionati, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno chiedere alle Strutture territoriali di competenza l’attribuzione, alle suddette posizioni, del codice di autorizzazione “9E”,che assume il nuovo significato di “Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
L’Inps precisa che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, per i menzionati datori di lavoro, si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate, limitatamente all’anno 2022, in base alla fattispecie di riferimento. Nei suddetti casi viene, infatti, inibito, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE


La contribuzione addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale (sia per la CIGO che per la CIGS) è rimasta nella misura del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; del 12%, da 53 a 104 settimane fruite; del 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.
Il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. L’incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
c) dalle imprese commissariate che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria;
d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS.


In caso di ricorso alle prestazioni del FIS è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa.

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)


A decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
I trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell’attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.


In attesa dell’adozione del decreto interministeriale che disciplini i criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021.