Edili Industria Udine: accordo integrativo

Firmato il 5/8/2022, tra l’ANCE Udine e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLE-CGIL, il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine, condecorrenza 1/9/2022 – 31/8/2024

Le Parti concordano quanto segue.


EVR
L’elemento variabile della retribuzione è in linea con quanto previsto dal vigente CCNL e dal vigente CCPL e resta fissato al 4%.


Trasferta modalità A)
Le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:


All’operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato.


Dal 1° settembre 2022:


a) euro 16,40 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;


b) euro 19,90 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;


e) euro 24,70 lordi/giorno (pari a X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione:


d) euro 27,60 lordi/giorno (pari a € X/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km da confini territoriali del comune di assunzione.


L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ma mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che, per la loro determinazione, le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120, co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Ai soli fini dell’applicazione dell’istituto della trasferta, le parti ribadiscono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l’eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l’eventuale breve lasso di tempo connesso con l’espletamento delle pratiche relative all’assunzione del lavoratore.

Trasferta Modalità B
Le parti convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti alternative alla modalità sopra descritta.
Relativamente alle imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l’applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l’impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:


Dal 1° settembre 2022:


a) euro 16,40 in caso di rientro giornaliero


b) euro 19,18 in caso di rientro settimanale


c) euro 26,16 in caso di rientro quindicinale


d) euro 32,36 in caso di rientro trisettimanale


e) euro 35,00 in caso di rientro mensile o maggiore.


L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né avrà rilevanza sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art. 2120 co. 2, c.c. – escludono espressamente l’incidenza.
Le parti convengono che ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta la sede abituale di lavoro verrà identificata con la sede dell’impresa.
Resta inteso che le imprese dovranno comunicare alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali la definizione della modalità di trasferta B) applicata ai lavoratori. Le OO.SS. firmatarie potranno richiedere l’effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell’Ance.


Trasporto
Dal 1° settembre 2022, qualora l’operaio fosse comandato a lavorare presso una sede o un cantiere diversi da quelli previsti dal contratto di assunzione, se utilizza un proprio mezzo, avrà diritto ad un rimborso pari a euro 0,20 al km o al rimborso del biglietto se utilizza mezzi pubblici (a fronte della presentazione dei relativi documenti giustificativi: biglietto corriera, treno ecc.).


Servizio mensa
Ferme restando le altre disposizioni sancite nell’art. 12 del CCPL 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° settembre 2022, l’importo lordo dell’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 10,00 lordi, ferma restando l’esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.


Malattia – Carenza
Come previsto dall’accordo territoriale del 3 agosto 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione, per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi, per i lavoratori che nel corso dell’anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia.


Detta integrazione verrà anticipata dall’impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.