Iva al 22% per il mero noleggio di ponteggi


Sono assoggettate ad Iva ordinaria le prestazioni che consistono nella messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza che sia svolta alcuna attività edile nel cantiere (Agenzia Entrate – risposta 12 luglio 2022, n. 373).

Il caso di specie si riferisce ad una società che opera nel settore edile ed effettua in particolare:


– lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;


– messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.


Con riferimento alla prima attività, la società applica alle prestazioni fatturate l’aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull’intero importo dell’appalto.


Per quanto riguarda la seconda attività, la società ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.


A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore.


Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l’aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del riverse charge.