Chiarimenti del Fisco sul trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva (Agenzia delle entrate, risposta 17 febbraio 2025, n. 36).
Una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera sotto forma di società a responsabilità limitata, si è iscritta alla Federazione sportiva competente. L’oggetto sociale comprende l’esercizio di attività sportive, la formazione e la gestione di eventi agonistici e promozionali, nonché l’organizzazione di gare e corsi. La società si impegna a rispettare le norme e le direttive della Federazione e delle altre federazioni sportive alle quali intende aderire. La società gestisce parte di un centro polisportivo attraverso una convenzione stipulata con un raggruppamento temporaneo di concorrenti, che include anche un’altra società. Tale convenzione prevede che la prima società si occupi della gestione dell’impianto, mentre l’altra sia responsabile per i lavori di riqualificazione e manutenzione. La struttura sportiva comprende diverse attrezzature e ospita anche un negozio per la vendita di articoli sportivi. L’impianto è utilizzato da squadre e atleti iscritti alla società, ma è anche accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto. Il fatturato annuo supera il limite per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991. Inoltre, lo statuto consente l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, purché siano strumentali alle attività principali.
Gli utili netti devono essere destinati per il 5% alla riserva legale e reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale, senza possibilità di distribuzione agli soci.
In questo contesto, la società richiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’IVA applicabile alle prestazioni di noleggio dell’impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.
L’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose e sportive, a condizione che tali operazioni siano conformi alle finalità istituzionali e rivolte a soci o partecipanti di organizzazioni affini. Tuttavia, il D.L. n. 146/2021, ha introdotto significative modifiche, eliminando l’esclusione dall’IVA per le operazioni delle associazioni menzionate, ma prevedendo un regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto. La Legge n. 234/2021 ha fissato la decorrenza di queste disposizioni al 1° gennaio 2024, termine successivamente prorogato a più riprese fino al 1° gennaio 2025. Recentemente, il D.L. n. 202/2024 ha ulteriormente posticipato l’applicazione delle nuove regole al 1° gennaio 2026, in attesa di una razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.
Il D.L. n. 113/2024 ha stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime previgente dell’articolo 4, quarto comma. Questo implica che le prestazioni rese da tali enti possono rimanere escluse dall’IVA fino alla scadenza stabilita. L’Agenzia delle entrate sottolinea che l’articolo 90 della Legge n. 289/2002 estende l’applicazione delle disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.
L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche i requisiti necessari affinché le prestazioni di noleggio di impianti sportivi siano considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Tali requisiti includono la necessità che le prestazioni siano effettuate da enti associativi specificamente indicati e che siano in linea con le finalità istituzionali dell’associazione. Inoltre, è essenziale che i servizi siano forniti a soci o partecipanti di associazioni che operano all’interno della stessa organizzazione locale o nazionale.
La circolare n. 18/E/2018 ha fornito chiarimenti sull’appartenenza a un’unica organizzazione locale o nazionale, evidenziando che l’affiliazione a una federazione sportiva è un criterio determinante. Inoltre, la circolare n. 124/1998 ha specificato che l’attività deve costituire un completamento naturale degli scopi specifici dell’ente per poter beneficiare del regime agevolato. Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 richiede che nello statuto delle associazioni sia esplicitato l’oggetto sociale relativo all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
Tuttavia, il semplice riconoscimento delle attività come “strumentali” non garantisce automaticamente la conformità agli scopi istituzionali; è necessario valutare l’effettivo utilizzo degli impianti per attività sportive.