Assunzioni  giovani disabili nel Terzo Settore: pubblicato il decreto sull’accesso al contributo

Definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione, i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 27 giugno 2024).

In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 28 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto scorso, il Decreto 27 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, il Decreto Lavoro aveva previsto un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo Settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023.

L’articolo 28 stabiliva anche l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisse le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Il contenuto del Decreto 27 giugno 2024

In particolare, il Decreto 27 giugno 2024 in commento stabilisce che il citato contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 (articolo 2, comma 2, Decreto 27 giugno 2024).

Il contributo, cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità, è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le condizioni e le modalità per presentare domanda

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti sopra citati devono presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell’INPS a cui sarà attribuito un codice identificativo.

L’INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l’elenco dei destinatari del contributo che verrà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

Riforma tributaria: pubblicata in G.U. la Legge che proroga il termine di adozione dei testi unici

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
– Imposte sui redditi;
– IVA;
– Imposta di registro e altri tributi indiretti;
– Tributi erariali minori;
– Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
– Adempimenti e accertamento;
– Sanzioni tributarie amministrative e penali;
– Giustizia tributaria;
– Versamenti e riscossione.

L’articolo 2, invece, stabilisce l‘entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.

Cadiprof: rimborso spese frequenza asilo nido

Prevista la copertura delle spese nella misura del 20%

Cadiprof rimborsa il 20% delle spese sostenute dagli iscritti per la frequenza dei propri figli, di età inferiore ai 3 anni, all’Asilo nido, nella misura massima di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico e di 800,00 euro nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della L. 104/92. La garanzia opera per un massimo di due annualità scolastiche (settembre-agosto).
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti per le spese sostenute durante il periodo di copertura si seguito riportate:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto);
– retta annuale o rette mensili relative all’anno scolastico;
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
L’istanza deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela;
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa;
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato;
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa. 

Oblio oncologico, le informazioni del Garante per cittadini e datori di lavoro

Pubblicate le FAQ sull’argomento dell’Autorità per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, nota 9 agosto 2024).

Il Garante della privacy ha pubblicato sul sui sito istituzionale una serie di FAQ in materia di oblio oncologico, alcune delle quali riguardano il mondo del lavoro al fine di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Ad esempio: le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni?

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (Legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato all’Autorità per la protezione dei dati personali che in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal GDPR.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale, sia durante il rapporto lavorativo) di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di 10 anni (ridotti a 5 se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).