Definito l’EVR annualità 2022 per il settore dell’Edilizia Industria di Pesaro Urbino



Con l’accordo firmato il 6/12/2021, tra ANCE Pesaro Urbino e FENEAL-UIL Marche, FilCA-CISL Marche e FILLEA-CGIL per la verifica dell’EVR per la provincia di Pesaro Urbino, sono stati definiti gli importi da erogare ai lavoratori del settore per l’anno 2022


Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria per la provincia di Pesaro Urbino, sulla base dei dati raccolti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri previsti a livello provinciale e utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo e che l’EVR è maturato nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL.
Come previsto dal CCNL, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alte ore denunciate In Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nei caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente


E.V.R. annualità 2022 erogabile con decorrenza Gennaio 2022 per un massimo di 12 mesi


IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)




















































Livello

Paga base mensile (1/9/2020)

E.V.R. Territoriale (100% della misura piena)

con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)

(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena)

(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile)

7 1.790,71 71,63 71,63 46,56 0
6 1.611,63 64,47 64,47 41,90 0
5 1.343,02 53,72 53,72 34,92 0
4 1.253,51 50,14 50,14 32,59 0
3 1.163,96 46,56 46,56 30,26 0
2 1.047,57 41,90 41,90 27,24 0
1 895,36 35,81 35,81 23,28 0


– (*) –


In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL


OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA
E.V.R. a livello aziendale (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)































Livello

Paga base oraria (1/9/2020)

E.V.R. Territoriale (100% della misura piena)

con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)

(*) con 1 parametro aziendale positivo (65% della misura piena)

(*) con nessun parametro aziendale positivo (EVR non erogabile)

4 7,24572 0,28983 0,28983 0,18839 0
3 6,72809 0,26912 0,26912 0,17493 0
2 6,05532 0,24221 0,24221 0,15744 0
1 5,17499 0,20700 0,20700 0,13455 0


– (*) –


In tal caso è obbligatoria la Dichiarazione di Atto notorio resa dall’azienda secondo quanto previsto da CCNL

Borsellino elettronico: Iva e imposta di bollo


Trattamento ai fini dell’IVA e dell’imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l’acquisto di titoli di sosta o di trasporto (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 gennaio 2022, n. 52)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco la società istante (ALFA s.r.l.) dichiara in atti di aver sviluppato una piattaforma elettronica informatica che, mediante apposita applicazione ( App Alfa), consente agli utenti registrati di acquistare titoli di sosta e di trasporto, pagando online, tramite carta elettronica, ovvero mediante il “borsellino Alfa”, alimentato da versamenti precedentemente effettuati dallo stesso utente con carte elettroniche.
Per l’Amministrazione Finanziaria la ricarica del borsellino elettronico Alfa – il cui credito può essere utilizzato per acquistare beni non ancora definiti all’atto della ricarica – non va considerata un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA, bensì una mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
La cessione del titolo di viaggio o di sosta al cliente deve, pertanto, considerarsi effettuata, ai fini IVA, nel momento in cui il cliente acquista il titolo specifico, pagandolo mediante il borsellino elettronico. Solo in questo momento, infatti, sono noti tutti gli elementi necessari ad individuare il corretto trattamento ai fini IVA dell’operazione sottostante e, conseguentemente, la Società è in grado di documentare fiscalmente l’operazione secondo modalità differenti a seconda della tipologia di titolo di trasporto o di sosta acquistato dal cliente. L’istante non dovrà documentare fiscalmente la ricarica del borsellino Alfa, né emettere autofattura con riferimento all’eccedenza di liquidità rispetto alle scorte di titoli posseduti.
Con riferimento al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alle ricevute relative alle somme di denaro utilizzate a titolo di ricarica del borsellino, si osserva che detta imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di corrispettivi esclusi dalla base imponibile Iva.
Pertanto, le ricevute che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, se non soggette a IVA oppure se oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Premesso quanto sopra, con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, si ritiene applicabile l’imposta di bollo ai sensi del sopra citato art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 sulla ricevuta relativa ad una operazione fuori campo IVA emessa dall’interpellante al momento dell’effettuazione della ricarica del borsellino elettronico.
Al riguardo, si ricorda che, per gli atti e i documenti indicati nella Parte I della Tariffa, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL


Uniontessile – Confapi non eroga l’aumento previsto dal CCNL



Uniontessile Confapi ha deciso, unilateralmente, di non voler corrispondere l’aumento previsto dal CCNL, a decorrere dal 1/2/2022, in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia


Lo scorso luglio, le OO.SS (Filctem/Femca/Uiltec) hanno rinnovato con altra organizzazione datoriale di rappresentanza (Sistema Moda Italia aderente a Confindustria) il CCNL per le aziende tessili dei vari settori rappresentati, con un costo complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello sottoscritto con Uniontessile, sia per quanto riguarda il valore economico degli incrementi dei minimi contrattuali da voi concordati sia per le loro decorrenze che determinano montanti salariali annui decisamente inferiori rispetto a quelli definiti nel rinnovo con Uniontessile.
A fronte di tale situazione, la categoria ha richiesto alle organizzazioni sindacali, compresi i Segretari Generali delle stesse, numerosi incontri per definire una soluzione concordata al fine di riportare un riequilibrio economico tra il rinnovo e quello sottoscritto con SMI.
Uniontessile ha quindi comunicato alle OO.SS., di volersi avvalere, a far data dal 1/2/2022, di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia prevista dal vigente CCNL (Estensione contratto stipulato con altre associazioni: “Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all’interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi“).
Pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, le aziende che applicano il suddetto CCNL daranno corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Per una maggiore tutela delle aziende che volessero dare corso all’applicazione della clausola di salvaguardia, così come attivata dalla categoria, la suddetta comunicazione è stata altresì trasmessa a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e ispettivi per tutti gli aspetti di loro competenza.
L’azione intrapresa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali è finalizzata a far valere le legittime istanze della Categoria, la quale non può essere oggetto di dumping contrattuale da parte delle OO.SS. per avere sottoscritto, nel rispetto di corrette relazioni sindacali, il rinnovo del CCNL pochi mesi prima dell’inizio della pandemia.


Tali azioni potranno causare, nelle aziende che vorranno dare corso all’applicazione della clausola, eventuali tensioni sindacali, ma la categoria non ha potuto percorrere soluzioni alternative in quanto tutte precluse dalla chiusura delle OO.SS. nazionali.
Le aziende interessate dovranno procedere a comunicare ai dipendenti la volontà di dare applicazione alla clausola tramite comunicato aziendale, come da fac-simile allegato, da esporre nella bacheca aziendale.
L’applicazione della clausola comporta, a far data dal 1/2/2022, la variazione del minimo tabellare (ERN) precedentemente riconosciuto, assumendo quale riferimento gli importi riportati nelle tabelle, qui di seguito indicate, in relazione al comparto di attività dell’azienda e all’inquadramento del lavoratore.
Le aziende che volessero mantenere la differenza tra il minimo tabellare Uniontessile (ERN) alla data del 31/1/2022 e il nuovo minimo tabellare (ERN) definito in funzione dell’applicazione della clausola e decorrente dal 1/2/2022 potranno riportare tale valore in apposita voce quale “acconto futuri aumenti “, i cui valori sono riportati nelle tabelle di seguito riportate.
Pertanto, con l’applicazione delle suddette tabelle, non dovrà essere corrisposto l’aumento previsto dal CCNL Uniontessile Confapi, dal 1/2/2022, non più applicabile in forza dell’attivazione della clausola di salvaguardia.
I nuovi valori dell’ERN andranno riconosciuti per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, con le variazioni previste alla voce “acconto futuri aumenti”.
Le aziende che non intendano dare applicazione alla clausola di salvaguardia continueranno a riconoscere i valori dei minimi tabellari (ERN) e i relativi adeguamenti, come previsto dal rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi del 24/1/2020 e corrisponderanno l’aumento previsto dal 1/2/2022.


Tabelle nuovi valori minimi tabellari (ERN) a seguito applicazione clausola di salvaguardia.


 


 


PENNE SPAZZOLE PENNELLI


 


























































Minimi Uniontessile rinnovo


del 24/1/20220

Minimi Uniontessile

come da clausola di


salvaguardia

Voce


Acconto Futuri

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
7 2.224,74 2.049,70 175,04 2.224,74
6 2.038,99 1.924,49 114,50 2.038,99
5 1.936,11 1.802,76 133,35 1.936,11
4S 1.838,90 1.714,95 123,95 1.838,90
4 1.777,33 1.675,42 101,91 1.777,33
3 1.691,68 1.638,13 53,55 1.691,68
2 1.595,60 1.556,18 39,42 1.595,60
1 1.267,48 1.237,20 30,28 1.267,48


 











































































 

Minimi Uniontessile


come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile


come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 1/1/2023 Totale
7 2.073,70 151,04 2.224,74 2.103,70 121,04 2.224,74
6 1.946,89 92,10 2.038,99 1.974,89 64,10 2.038,99
5 1.823,76 112,35 1.936,11 1.850,01 86,10 1.936,11
4S 1.734,95 103,95 1.838,90 1.759,95 78,95 1.838,90
4 1.695,02 82,31 1.777,33 1.719,52 57,81 1.777,33
3 1.657,33 34,35 1.691,68 1.681,33 10,35 1.691,68
2 1.574,38 21,22 1.595,60 1.597,13 -1,53 1.595,60
1 1.251,60 15,88 1.267,48 1.269,60 -2,12 1.267,48


GIOCATTOLI


 


























































Minimi Uniontessile rinnovo


del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Totale Totale
7 2.222,84 2.049,70 173,14 2.222,84
6 2.056,54 1.924,49 132,05 2.056,54
5 1.953,80 1.802,76 151,04 1.953,80
4S 1.844,98 1.714,95 130,03 1.844,98
4 1.795,47 1.675,42 120,05 1.795,47
3 1.715,60 1.638,13 77,47 1.715,60
2 1.621,16 1.556,18 64,98 1.621,16
1 1.280,90 1.237,20 43,70 1.280,90


 


 











































































 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
7 2.073,70   2.222,84 2.103,70 119,14 2.222,84
6 1.946,89   2.056,54 1.974,89 81,65 2.056,54
5 1.823,76   1.953,80 1.850,01 103,79 1.953,80
4S 1.734,95   1.844,98 1.759,95 85,03 1.844,98
4 1.695,02   1.795,47 1.719,52 75,95 1.795,47
3 1.657,33   1.715,60 1.681,33 34,27 1.715,60
2 1.574,38   1.621,16 1.597,13 24,03 1.621,16
1 1.251,60   1.280,90 1.269,60 11,30 1.280,90


OCCHIALI


 



















































Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri


Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
6 2.207,83 2.049,70 158,13 2.207,83
5 2.016,21 1.924,49 91,72 2.016,21
4S 1.866,95 1.802,76 64,19 1.866,95
4 1.782,19 1.714,95 67,24 1.782,19
3 1.704,00 1.638,13 65,87 1.704,00
2 1.607,28 1.556,18 51,10 1.607,28
1 1.265,41 1.237,20 28,21 1.265,41


 


 



































































Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconti Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri


Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
6 2.073,70 134,13 2.207,83 2.103,70 104,13 2.207,83
5 1.946,89 69,32 2.016,21 1.974,89 41,32 2.016,21
4S 1.823,76 43,19 1.866,95 1.850,01 16,94 1.866,95
4 1.734,95 47,24 1.782,19 1.759,95 22,24 1.782,19
3 1.657,33 46,67 1.704,00 1.681,33 22,67 1.704,00
2 1.574,38 32,90 1.607,28 1.597,13 10,15 1.607,28
1 1.251,60 13,81 1.265,41 1.269,60 -4,19 1.265,41


PELLI E CUOIO


 



















































Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce acconti Futuri


Livelli fino al 31/01/2022 Al 1/2/2022 1/2/2022 Totale
6 2.161,60 2.049,70 111,90 2.161,60
5 1.961,66 1.924,49 37,17 1.961,66
4S 1.832,60 1.802,76 29,84 1.832,60
4 1.777,99 1.714,95 63,04 1.777,99
3 1.707,45 1.638,13 69,32 1.707,45
2 1.615,26 1.556,18 59,08 1.615,26
1 1.266,52 1.237,20 29,32 1.266,52



































































Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri


Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
6 2.073,70 87,90 2.161,60 2.103,70 57,90 2.161,60
5 1.946,89 14,77 1.961,66 1.974,89 -13,23 1.961,66
4S 1.823,76 8,84 1.832,60 1.850,01 -17,41 1.832,60
4 1.734,95 43,04 1.777,99 1.759,95 18,04 1.777,99
3 1.657,33 50,12 1.707,45 1.681,33 26,12 1.707,45
2 1.574,38 40,88 1.615,26 1.597,13 18,13 1.615,26
1 1.251,60 14,92 1.266,52 1.269,60 -3,08 1.266,52


CALZATURE


 





































































Minimi Uniontessile

Minimi Uniontessile come


 da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti


Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
8 2.271,67 2.173,24 98,43 2.271,67
7 2.111,54 2.049,70 61,84 2.111,54
6 1.953,64 1.924,49 29,15 1.953,64
5 1.855,18 1.802,76 52,42 1.855,18
4 1.777,11 1.714,95 62,16 1.777,11
3 bis 1.736,28 1.675,42 60,86 1.736,28
3 1.695,97 1.638,13 57,84 1.695,97
2bis 1.645,82 1.590,85 54,97 1.645,82
2 1.602,41 1.556,18 46,23 1.602,41
1 1.265,24 1.237,20 28,04 1.265,24


 


 



























































































 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

 

Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia

Acconto Futuri aumenti

Totale

Livelli Al 1/4/2022 Al 1/4/2022 Totale Al 1/1/2023 Al 1/1/2023
8 2.198,64 73,03 2.271,67 2.230,39 41,28 2.271,67
7 2.073,70 37,84 2.111,54 2.103,70 7,84 2.111,54
6 1.946,89 6,75 1.953,64 1.974,89 -21,25 1.953,64
5 1.823,76 31,42 1.855,18 1.850,01 5,17 1.855,18
4 1.734,95 42,16 1.777,11 1.759,95 17,16 1.777,11
3 bis 1.695,02 41,26 1.736,28 1.719,52 16,76 1.736,28
3 1.657,33 38,64 1.695,97 1.681,33 14,64 1.695,97
2bis 1.609,45 36,37 1.645,82 1.632,70 13,12 1.645,82
2 1.574,38 28,03 1.602,41 1.597,13 5,28 1.602,41
1 1.251,60 13,64 1.265,24 1.269,60 -4,36 1.265,24


 


 


TESSILI


 





































































Minimi Uniontessile

Minimi Uniontessile come da


clausola di salvaguardia

Voce Acconto Futuri


Livelli fino al 31/1/2022 Al 1/2/2022 Al 1/2/2022 Totale
8 2.261,63 2.173,24 88,39 2.261,63
7 2.135,16 2.049,70 85,46 2.135,16
6 2.003,22 1.924,49 78,73 2.003.22
5 1.877,34 1.802,76 74,58 1.877,34
4 1.776,86 1.714,95 61,91 1.776,86
3 bis 1.736,28 1.675,42 60,86 1.736,28
3 1.695,75 1.638,13 57,62 1.695.75
2bis 1.645,76 1.590,85 54,91 1.645.76
2 1.602,23 1.556,18 46,05 1.602.23
1 1.267,67 1.237,20 30,47 1.267,67


 


 




























































































Minimi Uniontessile come


da clausola di salvaguardia

Voce


Acconto Futuri

 

Minimi Uniontessile come


da clausola di salvaguardia

Voce acconto Futuri

 

Livelli Al 1/4 /2022 Al 1/4/2022 Totale al 1/1/2023 Al 1/1/2023 Totale
8 2.198,64 62,99 2.261,63 2.198,64 62,99 2.261,63
7 2.073,70 61,46 2.135,16 2.073,70 61,46 2.135,16
6 1.946,89 56,33 2.003,22 1.946,89 56,33 2.003,22
5 1.823,76 53,58 1.877,34 1.823,76 53,58 1.877,34
4 1.734,95 41,91 1.776,86 1.734,95 41,91 1.776,86
3 bis 1.695,02 41,26 1.736,28 1.695,02 41,26 1.736,28
3 1.657,33 38,42 1.695,75 1.657,33 38,42 1.695,75
2bis 1.609,45 36,31 1.645,76 1.609,45 36,31 1.645,76
2 1.574,38 27,85 1.602,23 1.574,38 27,85 1.602,23
1 1.251,60 16,07 1.267,67 1.251,60 16,07 1.267,67

Esclusi dal comporto i periodi di quarantena e sorveglianza domiciliare per Covid-19


Dal periodo di comporto che determina causa di licenziamento collegata al prolungamento della malattia devono essere esclusi sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto da Covid-19, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus Covid-19, in relazione agli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2021 (Tribunale di Palmi – Ordinanza 13 gennaio 2022).

In base alle norme che regolano l’istituto del comporto per malattia del lavoratore (art. 2110, co. 2, del codice civile), nei casi di assenza dal lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto decorso il periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.
La durata del periodo di comporto, pertanto, è determinata dalle fonti cui la norma rinvia e, in particolare, dal CCNL applicabile.
La ratio della disposizione si individua nell’esigenza di contemperare, da un lato, l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e, dall’altro, l’esigenza del datore di lavoro di non dover subire a tempo indefinito ripercussioni sull’organizzazione aziendale per effetto dell’assenza del lavoratore.
Al fine di garantire un equo bilanciamento tra gli interessi di entrambe le parti, quindi, deve ritenersi che il datore di lavoro non possa unilateralmente recedere prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza del lavoratore (cd. periodo di comporto), astrattamente predeterminato, e che il mero superamento del predetto limite costituisca condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo del licenziamento o della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni superiori.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo.


In relazione ai periodi più recenti caratterizzati dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, il decreto cd. “Cura Italia” ha disposto che “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
La norma, per individuare il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare richiama a sua volta l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.L. n. 19/2020, il quale indica, da un lato, i soggetti ai quali sia stata applicata la misura della quarantena precauzionale in quanto “hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano”, dall’altro, coloro che siano stati sottoposti a “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus”.
Ne consegue che, ai fini del superamento del periodo di comporto, non può essere valutato sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto, sia quello passato in isolamento domiciliare, disposto da un apposito provvedimento del sindaco, per coloro che siano risultati positivi al virus.


Nel caso esaminato il giudice del lavoro ha ravvisato il mancato superamento del periodo di comporto per effetto della neutralizzazione dei periodi in cui il lavoratore risultava in quarantena e in sorveglianza domiciliare attiva. Di conseguenza ha disposto l’illegittimità del licenziamento, con reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
In particolare, dall’esame della documentazione prodotta il giudice ha accertato che:
– il lavoratore si è assentato per malattia dal 27/11/2020 al 6/06/2021, senza alcuna interruzione (certificato medico);
– nel periodo ricompreso tra il 26/11/2020 e il 15/12/2020 il lavoratore ha contratto l’infezione da Covid-19 (esito tamponi), ed è stato sottoposto ad isolamento domiciliare con divieto assoluto di contatti e spostamenti (ordinanza sindacale).
Dal periodo di malattia utile ai fini della determinazione del periodo di comporto, quindi, deve essere scomputato l’arco temporale in cui il lavoratore ha contratto l’infezione e, per l’effetto di un’apposita ordinanza disposta dal Sindaco, si trovava in isolamento domiciliare (26/11/2020 – 15/12/2020).
Di conseguenza, come periodo di malattia computabile ai fini del comporto va preso in considerazione l’arco temporale che va dal 15/12/2020 al 6/06/2021, corrispondente a 172 giorni di malattia. Il calcolo è stato effettuato considerando come base annua, cui va rapportato il periodo di comporto, l’anno solare e cioè nei 365 giorni decorrenti dall’inizio della malattia, in quanto continuativa.
Considerato che il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva applicata è di 180 giorni, il licenziamento è nullo per illegittimità della causa.