A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene rimodulata l’IRPEF con una nuova suddivisione delle fasce di reddito, la riduzione delle aliquote per gli scaglioni di reddito intermedi e l’incremento delle detrazioni d’imposta collegate al reddito di lavoro, nonché la modifica del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1, co. 2 e 3 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – cd. Legge di Bilancio 2022)
Con lo scopo dichiarato di ridurre la pressione fiscale, la Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 11 del TUIR con una rimodulazione degli scaglioni di reddito, che passano da 5 a 4, e la contestuale redistribuzione delle aliquote IRPEF, con un riduzione di quelle sulle fasce di reddito intermedie.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’IRPEF (lorda) è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Legge di Bilancio 2022, inoltre, modifica l’articolo 13 del TUIR, con una rimodulazione delle detrazioni di lavoro.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:
– per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
È previsto un incremento di tale detrazione, di 65 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 35.000 euro.
– per i redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.0 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di pensione è previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 29.000 euro.
– per i redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati viene previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 11.000 e 17.000 euro.
Sempre in relazione alla tassazione dei redditi di lavoro, la Legge di Bilancio 2022 modifica le disposizioni contenute nel D.L. n. 3 del 2020 riguardanti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, abrogando contestualmente l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante in relazione ai medesimi redditi di lavoro, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (non più 28.000 euro).
Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.