Adesione della Fismic, Ugl e Cisal al CCNL Federmeccanica

Sottoscritte le dichiarazione di adesione delle organizzazioni sindacali Fismic, Ugl- Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici al CCNL dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti

Federmeccanica ha segnalato che nei giorni scorsi Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici hanno formalizzato la Dichiarazione di adesione al CCNL
Ai sensi della Prima Parte dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014,  a Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto al versamento dei contributi sindacali, secondo i termini, gli importi e le modalità previste dal CCNL ed a presentare le liste elettorali per la elezione della RSU senza procedere alla raccolta delle firme dei lavoratori ; sono altresì confermati i diritti e le agibilità della RSU per gli eventuali componenti di derivazione Fismic, UGL Metalmeccanici ovvero Cisal Metalmeccanici.
Diversamente, alle medesime organizzazioni, non devono essere riconosciuti i diritti riservati alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il CCNL, ed, in particolare:


a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite
b) diritto ai permessi non retribuiti
c) diritto di affissione.
Peraltro, solo nel caso in cui nell’azienda si applichino accordi “di secondo livello” stipulati anche dall’organizzazione sindacale Fismic, UGL Metalmeccanici, ovvero Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto a fruire dei permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi delle strutture provinciali e nazionali delle medesime organizzazioni, secondo le modalità e nella misura di 24 ore per ciascun trimestre come definito dal CCNL.
Pertanto, FISMIC, UGL Metalmeccanici e  Cisal Metalmeccanici hanno diritto al versamento dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda secondo i termini, gli importi e le modalità previste dal CCNL.

 

Imposta sui servizi digitali: calcolo della soglia di 750 milioni


In materia di imposta sui servizi digitali, forniti chiarimenti sui criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Agenzia delle entrate – Risposta 12 gennaio 2022, n. 16).

L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50,della legge di bilancio 2019.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali.
Riguardo a tale ultimo requisito, il comma 36 della citata legge, richiede che l’esercente l’attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”); e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Pertanto, per determinare il superamento di entrambe le soglie si ha riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo.


Nel caso in esame, la società estera istante rappresenta che, in conseguenza del Contratto, nel bilancio consolidato del gruppo Beta, chiuso al 31 dicembre 2019, la partecipazione in Alfa risulta tra le ” Attività destinate alla dismissione”, in applicazione dell’IFRS 5. Ciò implica che, come illustrato nella Relazione sulla Gestione, i ricavi consolidati del gruppo Beta, non includono quelli di Alfa.


Nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili internazionali IFRS, l’Agenzia osserva, dunque, che ai fini del superamento della prima soglia, Alfa non si considera tra le entità del gruppo Beta che si consolidano integralmente.


Pertanto, nel riscontro del superamento della soglia di 750 milioni di euro, presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, occorre fare riferimento al solo bilancio consolidato del gruppo Alfa e non al bilancio consolidato del gruppo Beta.


Estensione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi dello spettacolo: firmato il decreto


Su proposta dell’INAIL, il Ministro del lavoro ha firmato il decreto di cui all’articolo 66 del Decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021), recante “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, sull’estensione dell’obbligo assicurativo (Comunicato Ministero lavoro 12 gennaio 2022).


 


L’articolo 66 citato dispone che l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il decreto in parola stabilisce le modalità di attuazione di tale obbligo assicurativo, individua i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l’inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.
L’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
Per adempiere all’obbligo sono “tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera”.

INAIL – Coefficienti per il calcolo degli interessi sulle rate del premio di autoliquidazione 2021-2022



L’Inail, con nota 11 gennaio 2022, n. 198, indica i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022


L’Inail con nota n. 198 dell’11 gennaio 2022, sulla base del nuovo tasso medio di interesse annuo pari allo 0,10%, indica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:























Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0
16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384
16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589
16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795