CCNL Vigilanza privata: chiesto il confronto sui temi contrattuali

Le OO.SS. hanno chiesto un incontro al ministero per sistemare alcuni punti contrattuali, tra cui l’Una Tantum

Il 31 luglio 2024 si è tenuto l’incontro per discutere di alcuni temi contrattuali inseriti all’interno del CCNL Vigilanza privata e Servizi di sicurezza. In seguito alla sottoscrizione degli accordo del 30 maggio 2023 e del 16 febbraio 2024, e dopo la mancata risposta da parte del governo sul dumping contrattuale, generato dai contratti siglati da Sigle sindacali non comparativamente rappresentative sul piano nazionale e sugli impegni presi lo scorso marzo 2024 dal dicastero, la Uiltucs-Uil, mediante una nota stampa, ha fatto sapere che desiderano inviare un sollecito al ministero del lavoro. 
Inoltre, le Parti hanno richiesto anche che venga ripresa la discussione sull’Una Tantum per la vigilanza privata, dal momento che l’erogazione della seconda tranche dell’emolumento è prevista per settembre 2024. 

Adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato: disposizioni integrative e correttive

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 2024, n. 182, reca disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Il Decreto correttivo, che entra in vigore il 6 agosto 2024, modifica tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale

 

L’articolo 1 apporta varie modifiche al D.Lgs. n. 128/2015, come modificato dal D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare, all’articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: “in caso di certificazione infedele, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 2411997. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza”.

 

L’articolo 2 contiene, invece, modifiche e integrazioni in materia di adempimenti tributari di cui al D.Lgs. n. 1/2024. In particolare:

  • vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA;

  • vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre;

  • vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori;

  • vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025);

  • vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES;

  • vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale;

  • viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.

L’articolo 3 tratta dell’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

L’articolo 4, poi, reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024. Nello specifico: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

 

A seguire, all’articolo 5 vengono apportate modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

 

L’articolo 6, infine, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata della Rottamazione-quater, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197/2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024

Ebav Veneto: contributo per l’imprenditoria femminile

Contributo per le nuove aziende artigiane realizzate da donne di età inferiore ai 35 anni

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo erogabile di 5 mila euro, per le aziende che hanno avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o comunque non inferiore al 50% di esso, per cui ci si l’onere di versamento delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia del modello mensile BO1. 
Qualora le aziende siano costituite in forma societaria, è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano una età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Tale iscrizione deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione dell’azienda e l’anno di competenza sarà l’anno stesso di iscrizione.
I contributi verranno erogati entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancata dichiarazione IBAN o l’assenza di documentazione determinano la mancata erogazione nei tempi stabiliti. 

Esonero autocertificato per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato: modalità di versamento

Il D.M. 11 giugno 2024 abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 riguardante le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille).

Si rammenta, infatti, che secondo il citato articolo 3, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

L’autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto. Attraverso l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara: la base di computo; il numero dei lavoratori con disabilità occupati; il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato; la quota di esonero.

La quota di esonero non può essere superiore: alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta; alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati; al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre. In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere invece ripresentata, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. 

L’esonero parziale dall’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 68 del 1999 è compatibile con l’esonero autocertificato a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e l’obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità

I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA.

Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata.

Il decreto in argomento entra in vigore il 1° ottobre 2024. Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.