Assunzioni beneficiari RDC, le indicazioni per l’esonero

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi al beneficio contributivo (INPS, circolare 28 giugno 2024, n. 75).

L’INPS ha provveduto a illustrare l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC) e ha, nel contempo, fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Bisogna innanzitutto rammentare che la misura è stata varata dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 294, Legge n. 197/2022) che ha previsto per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, avessero assunto beneficiari del RDC con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Modalità di esposizione nella sezione <PosContibutiva> Uniemens

Per quel che riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, la circolare in commento, tra l’altro, riporta le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo.

In particolare, nel caso della sezione <PosContibutiva>, in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza effettuate nel 2023, i datori di lavoro che intendono fruire della misura, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. L’INPS, inoltre, segnala che che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, devono essere successivamente riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L597”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– con il codice di nuova istituzione “L598”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

L’INPS rimarca che che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

La sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero in argomento, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

–  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

Infine, nella circolare in questione sono incluse le modalità di esposizione dei dati anche per quel che riguarda la sezione <ListaPosPA> per i datori di lavoro privati con iscritti alla gestione pubblica.

Operazione Poseidone: la Corte Costituzionale torna sulle sanzioni civili

L’INPS recepisce la sentenza con cui la Corte Costituzionale ribadisce l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2403).

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, torna a occuparsi della cosiddetta “Operazione Poseidone” in particolare, delle sanzioni civili.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ripercorre le più significative pronunce della Corte sull’argomento, ben noto ai lavoratori autonomi.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

 

Successivamente (sentenza n. 238/2022), la Corte ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.

 

Infatti, secondo la Corte, la finalità della Gestione separata INPS è quella di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento, ciò in virtù di un principio di “universalizzazione” della tutela previdenziale.

 

Con la sentenza n. 55/2024 la Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

 

L’INPS, già nella circolare n. 107/2022, aveva recepito l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS chiarisce il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, e applicabili ratione temporis.

Operatori servizi pubblica utilità: modalità di comunicazione codici identificativi univoci contrattuali

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento n. 527125/2018 riguardo alle modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che erogano i servizi di pubblica utilità (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 giugno 2024, n. 278182).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757, successivamente sostituito dal provvedimento n. 433608/2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

 

Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto, poi, specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Il provvedimento n. 527125/2018, infine, ha dato attuazione alle suddette disposizioni, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati in luogo del codice fiscale per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di interscambio. Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

 

Ciò premesso, con il nuovo provvedimento n. 278182/2024, l’Agenzia ha stabilito che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito istituzionale dell’Agenzia, la comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

CCNL Funzioni Centrali: salario accessorio per il personale all’estero del ministero degli Affari esteri

Con la rideterminazione dei fondi del 2019, 2020 e 2021 sono stati stabiliti i nuovi importi del salario accessorio per il personale all’estero 

Dopo la stipula definitiva di ieri all’Aran entra in vigore la sequenza contrattuale relativa al personale a contratto a legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, secondo quanto era stato previsto nella dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021. L’entrata in vigore della coda del contratto permette finalmente di rideterminare i fondi del 2019, 2020 e 2021, utili al riconoscimento del salario accessorio per il personale all’estero del ministero degli Affari esteri.
Poiché al personale sopra descritto non sono attribuibili i benefici economici previsti per il personale dei ministeri dal CCNL 9 maggio 2022, il Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere di cui all’art. 2, CCNL 19 maggio 2020, è incrementato, in luogo dei predetti benefici non attribuiti, dei seguenti importi pro-capite annui:
209,00 euro per l’anno 2019;
− rideterminati in 423,00 euro per l’anno 2020;
− rideterminati in 1.005,00 euro a decorrere dall’1/1/2021.
Gli importi pro-capite di cui sopra sono sommati al valore medio pro-capite già determinato ai sensi dell’art. 2, co. 4, CCNL del 19 maggio 2020. 
Inoltre in materia di assenze per malattia è stato previsto l’incremento dei giorni a retribuzione piena in caso di malattia da 90 a 120.