CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, CCNL 3.11.2005

La retribuzione di posizione minima unificata è riconosciuta ed erogata anche ai dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo

Il 12 giugno 2024 si sono incontrati l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali Snabi, Sds (per il tramite di Anaao Assomed), Aupi (per il tramite di Fassid), Confedir, Fp-Cgil, Cgil, Cisl Fps Cosiadi (per il tramite Federazione Cisl Medici), Cisl, Sinafo (per il tramite Fassid), Confedir, Cida/Sidirss (per il tramite di Fedirets), Cida, Fp-Uil, Uil, Confedir Sanita’ (per il tramite di Fedirets), Confedir, per sottoscrivere l’accordo di interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, lett. a n. 4, CCNL Area III 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003. 
Come precisato nell’accordo si tratta di un’interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro, in relazione ad una questione controversa per l’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005. La questione da chiarire è se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico
Premesso quanto sopra è stata redatta la seguente clausola di interpretazione autentica “... 1. L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo…”. 

CIRL Agricoltura Impiegati Trentino: rinnovato il contratto che prevede nuovi aumenti retributivi

Previsti incrementi del 9% sulla retribuzione e novità su lavoro flessibile e previdenza

Le OO.SS. Flai-Cgil e Fai-Cisl, insieme a Confederdia hanno reso noto, mediante un comunicato in data 20 giugno 2024, il rinnovo del CIRL per gli impiegati ed i quadri del settore ortofrutta trentino. Il rinnovo consiste in un aumento del 9% sui minimi tabellari per il triennio 2024-2026. Un dato ritenuto significativo dal momento che la percentuale supera l’IPCA, l’indice dei prezzi al netto del costo dei beni energetici, programmata per il triennio. L’ulteriore 2% aggiunto alla parte variabile va normato in accordi di secondo livello. Trovata l’intesa anche per la flessibilità dell’orario di lavoro, con particolare attenzione ai genitori con figli fino ai 12 anni, che possono entrare fino alle 9:00 del mattino. Inoltre, è previsto il +0,5% di contribuzione sulla previdenza complementare a carico, in forma paritetica, di datore di lavoro e lavoratore. 

 

Compensazione crediti agevolativi e chiarimenti sull’obbligo d’apposizione del visto di conformità 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate riguardo alla compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal super-ACE e SUll’obbligo di apposizione del visto di conformità (Agenzia delle entrate, risposta 21 giugno 2024, n. 139).

L’articolo 17 del D.LGS. n. 241/1997 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi, altresì, una previsione di chiusura del sistema, secondo cui “il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: hter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore”.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce, che se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

 

Quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione ”accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.

 

Pertanto, in merito ai quesiti prospettati dall’istante, l’Agenzia ha osservato quanto segue:

  • il credito cd. SuperAce può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

  • i crediti per interventi edilizi di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;

  • la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, avviene con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 Accise”.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate afferma che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati.

Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti da SuperACE e da bonus per interventi edilizi citati, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000 limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro-tempore vigenti.

 

Quanto, invece, al quesito concernente l’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperACE, del visto di conformità, l’articolo 1, comma 574 della Legge n. 147/2013, dispone che i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In considerazione dell’ampia previsione normativa che genericamente richiama i crediti ”relativi alle imposte sui redditi” e alla sua ratio ispiratrice, l’Agenzia è dell’avviso che tale obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

Restano, invece, esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’utilizzo in compensazione del credito da SuperACE non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto.

CIPL Edilizia Industria Torino: stabilito l’EVR per l’anno 2024



Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura del 4%


Il 14 giugno 2024, le Parti sociali, tenuto conto del confronto, tra i trienni 2021/2023 e 2020/2022, dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, hanno riconosciuto l’EVR nella misura del 4%, essendo risultati positivi tutti e quattro gli indicatori di riferimento. 
Pertanto, entro il 31 luglio le aziende dovranno procedere alla verifica degli indicatori aziendali relativi ai medesimi trienni.
Qualora questi risultassero pari o positivi, l’impresa erogherà l’EVR con i seguenti importi.


EVR Operai

















Livello Importo orario (EVR 4%)
Operaio 4° Livello 0,32 euro
Operaio specializzato 3° Livello 0,30 euro
Operaio qualificato 2° Livello 0,27 euro
Operaio comune 1° Livello 0,23 euro

EVR Impiegati


























Livello Importo mensile (EVR 4%)
7° livello 78,99 euro
6° livello 71,09 euro
5° livello 59,24 euro
4° livello 55,29 euro
3° livello 51,34 euro
2° livello 46,21 euro
1° livello 39,49 euro

In presenza di un solo indicatore aziendale positivo o pari, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,6%). Invero, qualora questi fossero tutti negativi, l’impresa non procederà ad alcuna erogazione.
Gli importi di cui sopra, maturati alla data del 31 luglio 2024, potranno essere erogati dall’impresa, che abbia ottemperato nel 2023 all’applicazione dell’EVR, in unica soluzione o attraverso un massimo di 6 rate mensili, entro il 31 dicembre 2024