Programma THAMM plus: l’OIM pubblica il bando per enti di formazione 

Apparsa sul sito dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni la richiesta di proposte per l’identificazione di istituti per lo sviluppo di progetti rivolti a cittadini stranieri che intendano lavorare in Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 maggio 2024).

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha pubblicato sul suo sito la richiesta di proposte per l’identificazione dell’istituto di formazione per la progettazione e l’implementazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica nell’ambito del Programma “THAMM plus” -Towards a Holistic Approach to Labour Migration Governance and Labour Mobility in Italy and North Africa.

Il programma rappresenta una prima sperimentazione del modello di mobilità basato sul canale d’ingresso ex articolo 23 del Testo Unico Immigrazione, che ha posto al di fuori delle quote previste dai Decreti Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica disciplinati e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità alle Linee Guida sulle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero.

THAMM plus si propone di realizzare due schemi di mobilità da Tunisia e Marocco verso l’Italia, lungo un periodo di 30 mesi e prevede il coordinamento con il settore privato e con i fabbisogni delle aziende che aderiranno all’iniziativa tramite il supporto delle 3 regioni italiane partner associate del progetto (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), delle rispettive agenzie per il lavoro e delle organizzazioni datoriali.

L’OIM intende selezionare un soggetto proponente che (in forma singola o in partenariato) fornisca i servizi per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi di formazione civico-linguistica professionale nel settore della meccatronica per cittadini stranieri, apolidi e rifugiati residenti in Marocco.

I soggetti proponenti ammissibili possono presentare le proprie proposte entro il 9 giugno 2024.

Registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’obbligatorietà del pagamento dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano (Agenzia delle entrate, risposta 17 maggio 2024, n. 108).

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana, concernente gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

L’articolo 10 del TUR, dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

L’articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1, che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti.

La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

 

Come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 95/E/2015, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.

 

Da tale quadro normativo e di prassi, l’Agenzia fa emergere che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, il cancelliere che richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.

 

L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un’amministrazione dello Stato.

CCNL Anas: costituzione Ente Bilaterale nazionale “Ebianas”

Le Parti Sociali hanno costituito l’Ebianas in attuazione dell’art. 10 del CCNL 14 dicembre 2022 

Il 22 aprile 2024 si è svolto l’incontro tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, UGL Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala-Cisal per la costituzione dell’Ente Bilaterale nazionale “Ebianas”, in attuazione dell’art. 10 del CCNL 14 dicembre 2022. 
La sottoscrizione dello Statuto dell’Ente da parte dei soci fondatori, per la parte sindacale ed aziendale, ha consentito, con la convocazione della prima assemblea e la nomina dei rispettivi consiglieri, la piena operatività dell’Ente.
I Sindacati hanno manifestato grande soddisfazione per l’avvio dell’Ente, che potrà programmare e promuovere, in favore dei dipendenti, attività di formazione e riqualificazione. Non solo, potrà individuare eventuali coperture assicurative integrative ed iniziative di welfare, nonché attivare studi di settore della viabilità e ricerche in merito alle materie della salute e sicurezza. 
Per il relativo finanziamento l’art. 10 del contratto sopra citato ha previsto la destinazione, a partire dal 1° luglio 2017, di una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 4,00 euro per ciascun lavoratore in servizio. Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento dell’Ente bilaterale Nazionale si rimanda all’apposito Statuto. 

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: prorogata l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024

Prevista dal 1° aprile 2025 l’erogazione dell’EVR

Il 3 aprile 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto e Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno deciso di prorogare, per l’anno 2024, l’erogazione dell’EVR. 
Questa avverrà dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, mediante le medesime condizioni previste dal CIRL Veneto del 3 febbraio 2022 e dal verbale integrativo 21 luglio 2022 e verbale di accordo 20 marzo 2023.
Pertanto, le Parti sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2025 per il calcolo e la verifica dei parametri (che avverrà confrontando l’anno edile 2024 e l’anno edile 2023), al fine di determinare l’EVR 2024 per i lavoratori e le lavoratrici del Veneto. 
Le Parti precisano inoltre che, qualora dovessero sopraggiungere intese nazionali inerenti la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione, determinanti modifiche, sulle modalità di calcolo o di erogazione, rispetto alle intese regionali sopra citate, si incontreranno nuovamente per armonizzare la relativa disciplina con riferimento al 2024.