CCNL Istruzione e ricerca: confronto sulle sequenze contrattuali riguardo la responsabilità disciplinare

Prosegue il confronto tra l’Aran e le OO.SS. sul tema delle infrazioni e sanzioni disciplinari al personale docente 

L’incontro tenutosi tra l’Aran e le Sigle sindacali per discutere circa le infrazioni disciplinari e le tipologie di sanzioni che riguardano il personale docente ed educativo ha fatto emergere, secondo quanto indicato da Flc-Cgil, delle difficoltà, trattandosi di un unicum in tutta la pubblica amministrazione quello di attribuire ai dirigenti scolastici la facoltà di sanzionare i docenti fino a 10 giorni.
In tema di infrazioni e sanzioni, il CCNL Istruzione e Ricerca, all’art. 178 comma a), rimanda ad una specifica sessione negoziale ciò che concerne l’approfondimento della tematica, non essendo stata delineata un’intesa in sede di rinnovo contrattuale.
In apertura di incontro, l’Aran è ripartita dal testo già esposto in precedenza e le OO.SS. ne hanno ribadito l’evidente disparità di trattamento rispetto al personale della pubblica amministrazione al quale i provvedimenti disciplinari sono attribuiti dall’Ufficio preposto. Nel caso della scuola, dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per quanto concerne, infatti, l’attribuzione delle sanzioni più gravi si rileva necessario, secondo le Sigle, prevedere il giusto distanziamento tra l’organo giudicante e il luogo di lavoro all’interno del quale opera il dipendente.
La decisione di demandare le sanzioni disciplinari ai dirigenti scolastici trova fondamento nel decreto Madia (che ha modificato il D.Lgs 165/01) che, fino a quando non viene regolato in sede contrattuale, non può essere applicato al personale docente, come affermato anche dalla giurisprudenza. Pertanto, finché la norma non subisce modifiche, per le OO.SS. non è possibile regolare la materia sopra esposta per via contrattuale.
L’incontro si è concluso con la decisione da parte dell’Aran di presentare un testo che possa tenere conto delle obiezioni sollevate, fermo restando che i limiti imposti dalla legge non forniscono ampio margine per la regolazione contrattuale.  

Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: apre lo sportello per gli incentivi

La compilazione delle domande sarà possibile dal 25 giugno e l’invio dal 10 luglio (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 maggio 2024).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato le date di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

L’intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

Dal 10 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e di ricerca potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

Ma già a partire dal 25 giugno i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile sul link esposto nel comunicato ministeriale, pubblicato sul sito del Ministero.

L’apertura della procedura agevolativa prevede il concorso di Cassa Depositi e Prestiti e delle banche finanziatrici convenzionate aderenti all’Associazione Bancaria Italiana.

I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: nanotecnologia e materiali avanzati, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale.

Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni. L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni: i chiarimenti del Fisco per regolarizzare

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale a seguito delle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Agenzia delle entrate, circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate.

Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.

 

Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale. Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.).

 

In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 7 del D.L. n. 39/2024, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste.

A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

 

La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

 

La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.

CCNL Alimentari Cooperative: siglato il rinnovo

Previsti aumenti salariali e maggiori tutele in materia di welfare e precarietà

In data 14 maggio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Dal punto di vista retributivo è previsto un incremento pari a 280,00 euro al parametro 137, suddiviso tra trattamento economico minimo (214,00 euro) e incremento aggiuntivo della retribuzione (66,00 euro).
Per quanto riguarda il welfare contrattuale vi è un incremento di 5,50 euro mensili per ogni lavoratore, miglioramenti delle prestazioni sanitarie e la previsione di una copertura assicurativa per il rischio morte. L’accordo definisce anche misure di sostegno per le vittime di violenza di genere e risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza.
Il materia di previdenza complementare, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5%.
Dal punto di vista normativo,  viene definita la riduzione dell’orario di lavoro e, pertanto:
– dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori  su 18 e 21 turni viene stabilita una riduzione di 4 ore; dal 1°gennaio 2027è  prevista un’ulteriore riduzione di 4 ore;
– dal 1° gennaio 2027 la riduzione di 4 ore è prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Viene ridotta la percentuale complessiva di assunzioni a tempo determinato (dal 50% al 25%).
Per quanto riguarda l’inserimento al nido, prevista la possibilità di usufruire di  ore retribuite fino alla scuola dell’infanzia, oltre ad un aumento delle ore dedicate alla cura dei genitori anziani.
Nei prossimi giorni inizierà la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dell’intesa.