CCNL Progettazione Restauro: sottoscritto il rinnovo



Tra le novità, previsti nuovi incrementi retributivi 


Il 3 aprile 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI e Fesica-Confsal e Confsal hanno siglato il rinnovo del CCNL Progettazione Restauro che interessa i dipendenti operanti nel:
– settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali; 
– settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di 
arredi ed affini.
Con l’accordo, sono state modificate le maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto, prevedendosi:
– il 15% per il lavoro notturno (prestato tra le 22.00 e le 6.00);
– il 20% per il lavoro straordinario diurno feriale;
– il 30% sia per il lavoro straordinario festivo che straordinario notturno;
– il 50% per il lavoro straordinario festivo notturno.


Inoltre, sono stati introdotti i nuovi minimi retributivi:










































Livelli Minimi al 01/04/2024 Minimi al 01/04/2025 Minimi al 01/04/2026
Primo livello – Quadri* 1.902,20 1.930,75 1.960,00
Secondo livello**  1.826,00 1.853,40 1.881,20
Terzo livello 1.660,55 1.685,45 1.710,75
Quarto livello 1.578,35 1.602,50 1.626,10
Quinto livello 1.511,85 1.534,50 1.557,50
Sesto livello 1.427,10 1.448,50 1.470,25
Settimo livello 1.360,10 1.380,50 1.401,20

Si tenga conto che, a questi importi, si deve aggiungere una indennità di funzione pare a 60,00 euro, per i Quadri ed il Primo livello, e di 40,00 euro per il Secondo livello.

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24

Il Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), con la circolare n. 1/2024 ha comunicato che in vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024-30 giugno 2025) il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV. 
In applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, la contribuzione dovuta al Fondo, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente. 
Le aziende, per verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti, possono accedere all’area riservata del sito, attraverso l’indicazione dell’“Username”, la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”. Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati. 
Il Fondo ricorda che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla. 
Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24. Le aziende che preferiscono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024. Le aziende che intendono iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
In conclusione il Fondo evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV. 

Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

Incentivi alle assunzioni di giovani e donne nel Decreto Coesione

Pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2024 il cosiddetto “Decreto Coesione” contenente, tra le disposizioni in materia di lavoro, anche incentivi per l’assunzione di giovani e di donne residenti in zone svantaggiate (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).  

Entrano in vigore oggi le ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione di cui al D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto Coesione), approvato nella seduta del 30 aprile 2024 dal Consiglio dei ministri.

 

Con particolare riferimento al mondo del lavoro, il Capo IV del decreto introduce, tra l’altro, misure volte a promuovere l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa nel centro-nord e nel sud Italia (articoli 17, 18 e seguenti), incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21), nonché alcuni bonus per favorire le assunzioni di giovani e donne (articoli 22 e 23).

 

Bonus giovani

 

L’articolo 22 del decreto in commento introduce un esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35, nel rispetto di alcuni requisiti.

 

Infatti, a norma dell’articolo citato, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

 

L’esonero in questione spetta:

 

con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

 

nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 

ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;

 

con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;

 

ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. 

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Bonus donne

 

Il beneficio in argomento si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

Viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Anche in questo caso, restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.