Ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo: il regime contributivo

Illustrate le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, circolare 8 aprile 2024, n. 56).

L’INPS ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione dell’indennità di discontinuità (articolo 1, comma 1) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Inoltre, l’Istituto ha anche fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Il nuovo regime contributivo

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori in argomento, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24 della Legge n. 88/1989).

La stessa disposizione ha previsto anche un contributo di solidarietà – confluente presso la citata Gestione – a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in questione, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Invece, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Peraltro, la circolare in trattazione include anche un riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2023, oltre che le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo interessate.

 

 

CCNL Noleggio Automezzi Artigianato: siglato l’accordo economico



Stabilito l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate


Il 3 aprile scorso è stato siglato tra Cna Fita, Confartigianato Autobus Operator, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, la Fit-Cisl, Uiltrasporti il verbale di accordo che prevede l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Innanzitutto, l’accordo prevede l’impegno delle Parti di avviare a partire dal mese di maggio 2024 una Commissione Tecnica per valutare l’inserimento nella sfera di applicazione del contratto, delle imprese artigiane esercenti attività di rimessa veicoli noleggio con conducente, noleggio auto con conducente, servizi di supporto a noleggio auto con conducente, noleggio motoscafi con conducente e servizi di noleggio autombulanza con conducente. Le Parti ,infine, ribadiscono che l’accordo si applica anche alle figure professionali che svolgono attività di trasporto scolastico.
Contratto a termine
Previste le seguenti ulteriori condizioni per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti di legge:
– esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti;
– incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali. 
Aumenti retributivi 
Le Parti hanno convenuto gli  incrementi retributivi sul livello C2 di 45,00 euro a partire  dal 1° aprile 2024 dal 1°agosto 2024, come da tabella che segue.


















































Livello   Aumenti dal 1° aprile 2024 Aumenti dal1°agosto 2024
C4 33,58 uro  33,58 uro 
C3 41,98 euro  41,98 euro 
C2 45,00 euro 45,00 euro
C1 51,04 euro 51,04 euro
B3 52,05 euro 52,05 euro
B2 54,40 euro 54,40 euro
B1 57,09 euro 57,09 euro
A2 63,13 euro 63,13 euro
A1 67,16 euro 67,16 euro
Q2 67,16 euro 67,16 euro
Q1 67,16 euro 67,16 euro

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione viene corrisposto un importo forfettario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto:
250,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di settembre.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione l’importo è ridotto nella misura del 70%. L’importo è ridotto proporzionalmente per i lavoratori con servizio militare, in assenza facoltativa “post partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Viene riconosciuto per i lavoratori in forza dal 1°gennaio 2024 al 31 marzo 2024 un ulteriore importo pari a 100,00 euro come anticipo della futura una tantum. L’importo verrà erogato conla retribuzione del mese di dicembre 2023.
Buoni Pasto
A partire dal 1° aprile 2024 è previsto l’aumento dei buoni pasto da 5,29 euro a 7,00 euro.


Fondo di garanzia per le PMI: applicazione delle misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità

Mediocredito centrale/INVITALIA ha comunicato che con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 28/2024, è stato abrogato il D.L. n. 9/2024, recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (Mediocredito centrale/INVITALIA, circolare 5 aprile 2024, n. 8).

La Legge 15 marzo 2024, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è entrata in vigore il 19 marzo 2024 ed ha:

  • abrogato il D.L. n. 9/2024, contenente disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

  • convertito in Legge il D.L. n. 4/2024, riguardante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

  • introdotto nel D.L. n. 4/2024 l’articolo 2-bis, recante misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nel quale è confluita, con alcune modifiche, la disciplina relativa all’intervento del Fondo, in precedenza contenuta nell’articolo 1 del D.L. n. 9/2024.

In particolare, la garanzia del Fondo è concessa alle micro, piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti Disposizioni Operative, che:

– sono fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024;

– hanno prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.

 

Per questa tipologia di imprese, la garanzia è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:

– dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

– del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

 

In fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, tali soggetti richiedenti dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 2 del predetto articolo 2-bis ai fini della certificazione dell’importo del fatturato medio e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente.

Tirocini curriculari, la Convenzione tra l’INPS e le Università

TIROCINI CURRICULARI, LA CONVENZIONE TRA L’INPS E LE UNIVERSITÀ

L’INPS RENDE NOTO CHE, CON LA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 31 GENNAIO 2024, È STATA ADOTTATA LA NUOVA CONVENZIONE QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI CON LE UNIVERSITÀ (INPS, MESSAGGIO 5 APRILE 2024, N. 1374).

L’INPS ha sottoscritto la nuova Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo.

 

La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) 6 mesi prima della scadenza della medesima Convenzione.

 

L’Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, centrali e territoriali, studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta dell’Università, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

 

Viene chiarito che i rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro e, pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.

 

Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell’Istituto, lo stesso potrà effettuare il tirocinio presso l’unità organizzativa di appartenenza e durante l’orario di lavoro, esclusivamente qualora il percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal dipendente nel consueto ambito lavorativo.

 

Nella diversa eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro, giustificando l’assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali (quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).

 

Ai fini dell’attivazione del tirocinio, l’Istituto, l’Università e il tirocinante stipulano un accordo attuativo che specifica anche gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in cui viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo con il tutor dell’Università e con lo studente.

 

Una volta approvato il progetto formativo, verranno realizzati gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.

 

L’Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi mentre, le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono garantite dall’INPS.

 

Le singole convenzioni sono sottoscritte dai Direttori regionali e dai Direttori di coordinamento metropolitano con le Università la cui sede legale insiste nel territorio di loro competenza.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, sono fornite le istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l’applicativo “Sistema Gestionale delle Convenzioni”.