Rimborso gasolio commerciale nel settore del trasporto consumato nel primo trimestre 2024

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito le istruzioni per ottenere il rimborso del gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporti, per i consumi effettuati tra il 1 gennaio ed il 31 marzo del 2024 (Agenzia delle dogane, nota 20 marzo 2024, n. 172030).

In riferimento ai benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, per quanto attiene ai consumi effettuati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1 al 30 aprile 2024.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

In particolare, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Spetta anche per l’attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;

  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Infine, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

Per il godimento dell’agevolazione tramite Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

 

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione al trasporto di merci o di persone;

– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione al trasporto di merci;

– veicoli della categoria M1.

 

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni è possibile:

  • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni, presente sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”;

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

CIPL Edilizia Industria Ancona: prorogato il contratto e l’importo dell’EVR 2024



Stabilita la proroga del CIPL, compreso l’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024


Il 25 marzo scorso, il Collegio dei costruttori della provincia di Ancona, aderente all’Ance, con l’assistenza di Confindustria Ancona e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per determinare l’importo relativo all’EVR. Inoltre, hanno stabilito che il CIPL sottoscritto il 17 giugno 2021 è prorogato dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue clausole, compreso appunto l’art. 7 che riguarda l’istituto dell’Elemento variabile della retribuzione. Le imprese provvedono così al riconoscimento delle quote arretrate dell’EVR, erogando l’importo suddiviso nelle prime due retribuzioni utili. Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell’emolumento è il triennio 2021-2022-2023 confrontato con 2020-2021-2022. Le Parti hanno quantificato l’importo dell’EVR da liquidare nell’anno 2024 pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai – Minimi paga base orari 























Livello EVR
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili


























Livello EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,75
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno anche stabilito che entro il mese di aprile 2024 si incontrano per avviare la trattativa per il rinnovo del CIPL. 

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo



Perfezionate le tabelle ufficiali degli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti


In data 28 marzo 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi del 22 marzo 2024. In materia di classificazione del personale, in virtù della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, è stato concordato che ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Di conseguenza, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.
Dal punto di vista retributivo sono state perfezionate le tabelle contenenti gli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti. 



















































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita





























Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Rispetto ai criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, nè dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

Assegno di inclusione e primo incontro con i servizi sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni sulle tempistiche del primo incontro con i servizi sociali da parte dei richiedenti l’Assegno di inclusione relativamente alle domande presentate entro il 29 febbraio 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 28 marzo 2024, n. 6062).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene, con la nota in oggetto, sul dies a quo relativo al primo incontro dei servizi sociali con il nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione (ADI), stabilendo che, per le sole domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).

 

Pertanto, per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI. 

 

Lo slittamento del termine si è reso necessario in quanto l’invio massivo di domande ai Comuni, ritardato rispetto alla data di sottoscrizione del PAD, ha determinato difficoltà nella gestione dei primi appuntamenti con i nuclei beneficiari da parte dei servizi sociali dei Comuni nei tempi prescritti. 

 

Si ricorda che, in generale, i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, previa convocazione ovvero spontaneamente per non incorrere nelle sanzioni. In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la decadenza. In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la sospensione, fino alla data di svolgimento dell’incontro.

 

La deroga alla disposizione normativa per le domande inviate entro il 29 febbraio 2024, rappresenta un’opportunità, soprattutto per i territori che hanno ricevuto ingenti flussi di beneficiari in un limitato lasso di tempo, per meglio calendarizzare i primi incontri con i nuclei ai fini della realizzazione dell’analisi preliminare, senza che il nucleo incorra nella sospensione del beneficio economico.

 

Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà normalmente dal momento della sottoscrizione del PAD. 

 

Il Ministero comunica che, al fine dell’attuazione della deroga alla tempistica di cui sopra detto, si sta procedendo all’allineamento delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.