Fondo Fasda: piano sanitario dedicato ai pensionati

Il versamento alla copertura sanitaria può essere effettuato fino al 29 marzo 2024

Il Fondo Fasda, per il 2024, dà la possibilità di richiedere la copertura assicurativa ai pensionati, che risultano già iscritti al Fondo, ai pensionandi ed ai loro familiari fino all’ottantesimo anno di età. Fino al 29 marzo 2024 è possibile pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario al costo di 460,00 euro per il “Piano sanitario pensionati”. La copertura assicurativa è attiva per 12 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 vengono accolte previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che comportano una interruzione contrattuale di 2 anni. 
Il Fondo precisa che rispetto agli anni precedenti, sono state inserite delle modifiche per l’area Ortopedia e Traumatologia riguardanti gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artodesi che non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma solo tramite il Sistema sanitario nazionale con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro. All’interno del piano sanitario è presente la franchigia di 25,00 euro; mentre la fisioterapia è solo a seguito di infortunio. 
Per i pensionati transitori, la garanzia è dedicata agli iscritti che escono dalla copertura assicurativa nel periodo 1° aprile/30 settembre 2024 e vogliono garantirsi senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del Fondo Fasda. Il costo è suddiviso per i trimestri mancanti al 31 dicembre dell’anno in corso ed è pari a 84,50 euro per trimestre. Il versamento va corrisposto anticipatamente ed in un’unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario. 
Finito il periodo di transitorietà, 31 dicembre 2024, il pensionato transitorio per avere ancora garantite le condizioni del piano sanitario pensionati, all’inizio dell’anno successivo deve iscriversi, senza interruzioni, al nuovo anno assicurativo seguendo le indicazioni ed i costi del relativo piano.

CCNL Trasporto Merci- Industria: dal mese di marzo previsti nuovi aumenti



Rinnovo dei minimi contrattuali per il personale viaggiante e non viaggiante 


Con l’accordo di rinnovo del CCNL Trasporto Merci – Industria del 18 maggio 2021, le Parti sociali Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite da Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo, da erogarsi al personale viaggiante e non viaggiante.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.



Minimi Retributivi per il Personale non Viaggiante


































Livello Minimo
Quadri* 2.361,89
2.218,21
2.037,77
3° Super 1.840,37
1.790,78
1.703,42
4° Junior 1.659,07
1.624,06
1.518,05
6° Junior 1.396,35

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro, va aggiunto l’importo di 51,65 euro a titolo di indennità di funzione.



Minimi Retributivi per il Personale Viaggiante











































Livello Minimo
C3 1.841,12
B3 1.840,37
A3 1.839,62
F2 1.791,57
E2 1.790,82
D2 1.790,08
H1 1.735,17
G1 1.728,20
L (Rider oltre 15 mesi) 1.646,66
L (Rider da 7 a 15 mesi) 1.605,13
I (Rider oltre 6 mesi) 1.605,13
L (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12
I (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12

Le Parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.977 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante.


 

Differimento dei termini di pagamento per la Rottamazione quater: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Rottamazione-quater, fornendo chiarimenti sul differimento dei termini di pagamento e sulla tempestività del versamento (Agenzia delle entrate, risposta 12 marzo 2024, n. 68).

L’articolo 1 della Legge n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la Definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolate, al comma 232, si prevede che il pagamento delle somme avvenga in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

 

Tuttavia, con riferimento alla prima e alla seconda rata, il D.L. n. 145/2023 prevede, all’articolo 4-bis, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 vengano considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre, al D.L. n. 215/2023 (Milleproroghe) è stato aggiunto l’articolo 3-bis, secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

 

Stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso possa considerarsi ”tempestivo“, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme richiamate.

 

Telelavoro transfrontaliero abituale e legislazione applicabile

L’INPS rende nota la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro trasfrontaliero abituale a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Quadro (INPS, messaggio 13 marzo 2024, n. 1072).

Il 1 gennaio 2024 è entrato in vigore per il nostro paese l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale (di seguito Accordo), predisposto dalla Commissione europea.

 

Il “telelavoro transfrontaliero” è un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

 

1) viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

 

2) si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

 

Ambito di applicazione e legislazione applicabile

 

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

 

L’Accordo prevede (art. 3) che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

 

Viene pertanto introdotta la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

 

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e, dunque, trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

 

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

 

Il datore di lavoro o il lavoratore devono immediatamente comunicare allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro) eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga. In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile.

 

Modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)

 

La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

 

Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare “Nuova richiesta” e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Al fine di specificare correttamente che trattasi di richiesta di deroga, in applicazione dell’Accordo, alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”. Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” deve essere indicato lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.

 

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.